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Ricorso proposto il 28 agosto 2013 – Arrow Group e Arrow Generics/Commissione

(Causa T-467/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Arrow Group ApS (Roskilde, Danimarca) e Arrow Generics Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Kon, C. Firth e C. Humpe, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, 2, e 3 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39226 – Lundbeck, nella parte in cui riguardano l’Arrow; o

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39226 – Lundbeck, nella parte in cui infligge all’Arrow un’ammenda relativamente agli accordi del Regno Unito e danese; o

in ulteriore subordine, annullare l’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39226 – Lundbeck, nella parte in cui infligge all’Arrow un’ammenda relativamente all’accordo danese e ridurre l’ammenda di conseguenza; o

in estremo subordine, ridurre l’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39226 – Lundbeck; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato requisiti di procedura sostanziali nell’iter che ha portato all’adozione della decisione, in quanto avrebbe omesso di (i) avviare il procedimento e condurre la propria indagine entro un termine ragionevole, (ii) fornire un accesso tempestivo e adeguato al fascicolo e (iii) emettere un’ulteriore comunicazione degli addebiti.

Secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che l’Arrow e la Lundbeck erano concorrenti potenziali all’atto di concludere ciascuno degli accordi.

Terzo motivo, con cui si denuncia che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che ciascuno degli accordi aveva lo scopo di restringere la concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE.

Quarto motivo, con cui si afferma che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità, nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto nell’infliggere un’ammenda all’Arrow.

Quinto motivo, con cui si sostiene in subordine che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare l’accordo del Regno Unito e l’accordo danese come un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e ha violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/20031 nell’infliggere all’Arrow un’ammenda relativamente all’accordo danese dopo la scadenza del termine di prescrizione per l’irrogazione di ammende.

Sesto motivo, con cui si afferma in ulteriore subordine che la Commissione ha commesso errori nel calcolare l’importo dell’ammenda, infliggendo una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità delle presunte violazioni dell’articolo 101 TFUE.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.