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Ricorso proposto il 28 agosto 2013 – Hermann Trollius/ECHA

(Causa T-466/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hermann Trollius GmbH (Lauterhofen, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e J. Schrotz, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. SME (2013) 0191 dell’ECHA, del 31 gennaio 2013, nonché la fattura n. 10035033 dell’ECHA del 4 febbraio 2013; e

condannare la convenuta alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della convenuta.

La ricorrente deduce che la convenuta non era competente ad adottare l’impugnata decisione n. SME (2013) 0191, in quanto né il regolamento (CE) n. 1907/2006 1 né il regolamento (CE) n. 340/2008 2 conferiscono alla convenuta il potere di emettere una decisione separata in merito al fatto se un richiedente la registrazione rispetti le condizioni fissate per le SME [PMI, piccole e medie imprese]

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento REACH in combinato disposto col regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 3 .

La ricorrente deduce che, in tutte le comunicazioni con essa, la convenuta ha violato il suo obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di detto stato e che siffatta violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti ad essa richiesti relativamente alla dimostrazione del suo status di piccola impresa.

Terzo motivo, nel quale viene dedotto che la ricorrente è in concreto una piccola impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE 4 e che, di conseguenza, le decisioni impugnate sono errate nel merito.

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1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

2 Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

3 CEE Consiglio: Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

4 Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.