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Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Merck / Commissione

(Causa T-470/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière, K. Lillerud, L. Voldstad, B. Marschall, P. Sabbadini, R. De Travieso, M. Holzhäuser, S. O, avvocati, M. Marelus, solicitor, R. Kreisberger e L. Osepciu, barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, procedimento COMP/39226 - Lundbeck, e gli articoli 2, paragrafo 5, 3 e 4 nella parte in cui concernono la Merck;

in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Merck; e

in entrambi i casi accordare alla Merck il rimborso delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente interpretato il concetto di restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la teoria della Commissione riguardo al pregiudizio era sostanzialmente erronea.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’approccio della Commissione contrasta con il principio della certezza del diritto.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore non avendo preso in considerazione, o avendolo fatto in modo inadeguato, il contesto di fatto, economico e di diritto, che mostrava che, in assenza degli accordi, la GUK non avrebbe immesso in commercio più velocemente il citalopram nel Regno Unito o in altri mercati del SEE.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato la portata degli accordi tra la Lundbeck e la GUK.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto e di fatto nel constatare che la Lundbeck e la GUK erano concorrenti potenziali.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’affermare che la GUK aveva un’intento anticoncorrenziale nell’aderire agli accordi per il Regno Unito e il SEE.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di fatto nelle sue constatazioni circa l’entità e lo scopo del trasferimento di denaro («value transfer») tra la Lundbeck e la GUK.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente esaminato gli argomenti dedotti dalle parti ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha debitamente tenuto conto degli elementi di prova forniti dalla Merck che confutavano la presunzione di influenza decisiva e ha, pertanto, commesso un errore di fatto e di diritto nell’affermare che la presunzione non era stata confutata.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione dovrebbe essere annullata per l’irragionevole durata del procedimento.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto delle parti ad essere sentite.

Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente valutato le ammende.