Language of document :

Ricorso proposto il 30 agosto 2013 – Generics (UK) / Commissione

(Causa T-469/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Generics (UK) Ltd (Potters Bar, Regno Unito) (rappresentanti: I. Vandenborre e T. Goetz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, affare COMP/39226, che constata che la ricorrente ha commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE dal 24 gennaio 2002 al 1° novembre 2003 aderendo a due accordi di transazione in materia di brevetti;

in subordine, annullare o ridurre in modo sostanziale il livello dell’ammenda imposta;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione valuta in modo erroneo il contenuto, lo scopo e il contesto degli accordi di transazione:

le constatazioni contenute nella decisione sono basate su un’interpretazione errata e congetturale degli accordi di transazione e su una scelta molto selettiva degli elementi di prova contemporanei. La decisione non prende in considerazione o interpreta erroneamente gli elementi di prova che dimostrano in modo evidente che gli accordi di transazione rimanevano all’interno della portata dei brevetti rilasciati validamente dalla Lundbeck, ed erano conclusi sullo sfondo di una effettiva controversia in materia di brevetti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione incorre in un errore di diritto ignorando l’esistenza di brevetti validamente rilasciati ed equiparando gli accordi di transazione ad accordi di ripartizione di mercato:

la constatazione contenuta nella decisione secondo cui gli accordi di transazione costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto ignora l’esistenza di brevetti validamente rilasciati che la ricorrente doveva prendere in considerazione. La decisione commette un errore nel constatare che i brevetti hanno poteri di esclusione solo qualora siano stati confermati in giudizio, che la controversia nel settore dei brevetti è essenziale al processo di concorrenza e che esisteva un dovere per la ricorrente di instaurare una controversia o esaurire tutti gli altri mezzi prima di concludere gli accordi di transazione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione commette un errore sia di diritto che di valutazione dei fatti nel concludere che i pagamenti previsti dagli accordi di transazione fossero «decisivi» ai fini dell’accertamento di un’infrazione per oggetto:

non sussiste alcun fondamento di diritto o di fatto per la constatazione della Commissione secondo cui la mera inclusione negli accordi di transazione di un pagamento alla ricorrente fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’infrazione per oggetto. La Commissione non ha soddisfatto il suo onere della prova.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione commette un errore di diritto e di valutazione dei fatti ignorando il contesto di fatto e di diritto rilevante nel quale sono stati conclusi gli accordi di transazione:

la Commissione ha ignorato fattori essenziali ai fini della valutazione degli accordi di transazione, inclusa la normativa rilevante relativa alle controversie nel settore dei brevetti, elementi di prova contemporanei contenenti discussioni sulla controversia nel settore dei brevetti e il rischio di pregiudizio per la ricorrente, e la constatazione della stessa Commissione relativa alla durata media di una controversia in materia di brevetti. La Commissione non ha soddisfatto il suo onere della prova.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione incorre in errore nel constatare che gli accordi di transazione non possono fruire di un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE:

la Commissione non ha effettuato un’analisi degli argomenti e degli elementi di prova rilevanti, affidabili e credibili forniti dalla ricorrente, che dimostrano che gli accordi di transazione consentivano alla ricorrente di iniziare quasi 18 anni prima della scadenza del brevetto principale della Lundbeck.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione:

la decisione viola il principio di proporzionalità condannando gli accordi di transazione che costituivano il mezzo meno oneroso per il conseguimento di obiettivi legittimi.

Settimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione in violazione dell’articolo 296 TFUE:

la decisione è motivata in modo insufficiente in violazione dell’articolo 296 TFUE in quanto considera assodata l’esistenza di ciò che spettava alla Commissione dimostrare.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali da parte della decisione:

la decisione viola il diritto della difesa della ricorrente introducendo affermazioni e elementi di prova nuovi senza concedere alla ricorrente la possibilità di essere sentita.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente abbia commesso l’asserita violazione intenzionalmente o per negligenza:

i fatti in esame sollevano nuove e complesse questioni, per le quali non sussisteva alcun precedente all’epoca in cui gli accordi di transazione sono stati conclusi. Non sussiste alcun fondamento per la constatazione secondo cui ciò che la Commissione asserisce essere un’infrazione costituisca una violazione commessa per negligenza o intenzionalmente.