Language of document : ECLI:EU:C:2024:331

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Procedura principale di insolvenza in Germania e procedura secondaria di insolvenza in Spagna – Contestazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori presentati dall’amministratore della procedura secondaria di insolvenza – Classificazione dei crediti dei dipendenti – Data da considerare – Trasferimento in Germania di beni situati in Spagna – Composizione del patrimonio di una procedura secondaria di insolvenza – Parametri temporali da prendere in considerazione»

Nelle cause riunite C‑765/22 e C‑772/22,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), con decisioni del 24 novembre 2022 (C‑765/22) e del 25 novembre 2022 (C‑772/22), pervenute in cancelleria rispettivamente il 16 dicembre 2022 e il 19 dicembre 2022, nei procedimenti

Luis Carlos,

Severino,

Isidora,

Angélica,

Paula,

Luis Francisco,

Delfina

contro

Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España (C‑765/22),

e

Victoriano,

Bernabé,

Jacinta,

Sandra,

Patricia,

Juan Antonio,

Verónica

contro

Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España,

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (C‑772/22),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Luis Carlos, Severino, Isidora, Angélica, Paula, Luis Francisco, Delfina, Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio e Verónica da A. Martínez Domingo, abogado, e M.I. Muñoz García, procuradora;

–        per la Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España, da L.A. Martín Bernardo, administrador concursal;

–        per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere g) e h), e dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento, e, dall’altro, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 34 di detto regolamento.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie, la prima tra, da un lato, Luis Carlos, Severino, Isidora, Angélica, Paula, Luis Francisco e Delfina e, dall’altro, la Air Berlin Luftverkehrs KG, Sucursal en España (in prosieguo: la «Air Berlin Spagna»), in merito alla contestazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori predisposti dall’amministratore delle procedure di insolvenza nell’ambito di una procedura secondaria di insolvenza aperta nei confronti della Air Berlin Spagna nel territorio spagnolo (causa C‑765/22), e la seconda tra, da un lato, Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio e Verónica e, dall’altro, la Air Berlin Spagna e la Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (in prosieguo: la «Air Berlin»), in merito alla contestazione di un atto con il quale si è proceduto a spostare taluni beni fuori da tale territorio (causa C‑772/22).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3, 22, 23, 40, 46, 48, da 66 a 68 e 72 del regolamento 2015/848 sono formulati: come segue:

«(3)      Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L’adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 del trattato.

(...)

(22)      Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un’unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l’Unione [europea]. Pertanto, l’applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo. Il presente regolamento dovrebbe tener conto di tali divergenze tra le legislazioni nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall’altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura.

(23)      Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione.

(...)

(40)      Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell’interesse locale. Può accadere ad esempio che la massa fallimentare del debitore sia troppo complessa da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l’estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati membri nei quali i beni sono situati. Per tale motivo l’amministratore della procedura principale di insolvenza può chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza quando ciò sia necessario per una gestione efficace della massa fallimentare.

(...)

(46)      Per garantire un’effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che l’amministratore della procedura principale di insolvenza non abbia facoltà di realizzare o spostare pretestuosamente i beni che si trovano nello Stato membro in cui è situata una dipendenza, con l’intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza.

(...)

(48)      (...) Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, l’amministratore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d’intervento nella procedura secondaria d’insolvenza contemporaneamente pendente (...). (...)

(...)

(66)      Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito di applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale di insolvenza, sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza.

(67)      Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura della procedura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbero prevedere disposizioni per una serie di deroghe alla regola generale.

(68)      Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché tali diritti hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l’apertura della procedura d’insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se i beni sono soggetti a diritti reali a norma della lex situs di uno Stato membro mentre la procedura principale di insolvenza si svolge in un altro Stato membro, l’amministratore della procedura principale di insolvenza dovrebbe poter chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza nella giurisdizione in cui sorgono i diritti reali purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se non è aperta una procedura secondaria di insolvenza, l’eventuale residuo del ricavato della vendita del patrimonio coperto da diritti reali dovrebbe essere ceduto all’ amministratore della procedura principale.

(...)

(72)      Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte di tale rapporto dovrebbero essere stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di lavoro, in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Inoltre, nei casi in cui la risoluzione dei contratti di lavoro debba essere autorizzata da un giudice o da un’autorità amministrativa, lo Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore dovrebbe restare competente a rilasciare tale autorizzazione, anche se in detto Stato membro non è stata aperta alcuna procedura d’insolvenza. Ogni altra questione relativa al diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, dovrebbe essere disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura d’insolvenza (principale o secondaria), tranne nei casi in cui è stato contratto un impegno ad evitare procedure secondarie di insolvenza ai sensi del presente regolamento».

4        L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

(...)

5)      “amministratore delle procedure di insolvenza”, qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche a titolo provvisorio, è quella di:

i)      verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d’insolvenza;

ii)      rappresentare l’interesse collettivo dei creditori;

iii)      amministrare, in tutto o in parte, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;

iv)      liquidare i beni di cui al punto iii); oppure

v)      sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

(...)

7)      “decisione di apertura della procedura d’insolvenza”,

i)      la decisione del giudice di aprire una procedura d’insolvenza o di confermarne l’apertura, e

ii)      la decisione di un giudice di nominare un amministratore delle procedure di insolvenza;

8)      “momento in cui è aperta la procedura d’insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

(...)

11)      “creditore locale”, un creditore i cui crediti nei confronti di un debitore derivano o sono legati all’attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

(...)».

5        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza giurisdizionale internazionale», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone:

«1.      Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

(...)

2.      Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3.      Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza».

6        L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie».

7        Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento 2015/848, intitolato «Legge applicabile»:

«1.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo “Stato di apertura”).

2.      La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

(...)

g)      i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h)      le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(...)

m)      le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

8        L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Diritti reali dei terzi», prevede quanto segue:

«1.      L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

(...)

4.      La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera m)».

9        L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Riserva di proprietà», così recita:

«1.      L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2.      L’apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest’ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3.      Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità [o] di inopponibilità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera m)».

10      L’articolo 13 del regolamento in parola, intitolato «Contratti di lavoro», dispone quanto segue:

«(1)      Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

2.      I giudici dello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d’insolvenza in quello Stato membro.

Il primo comma si applica altresì a un’autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo».

11      L’articolo 21 del regolamento 2015/848, intitolato «Poteri dell’amministratore delle procedure di insolvenza», ai paragrafi 1 e 2 così prevede:

«1.      L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 8 e 10, l’amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

2.      L’amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza. L’amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori».

12      Il capo III di tale regolamento, intitolato «Procedure secondarie di insolvenza», comprende in particolare gli articoli da 34 a 36 del medesimo.

13      L’articolo 34 di detto regolamento, intitolato «Apertura della procedura», così dispone:

«Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura (...) secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l’insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta».

14      Ai sensi dell’articolo 35 del medesimo regolamento, intitolato «Legge applicabile»:

«[s]alvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria di insolvenza la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta».

15      L’articolo 36 del regolamento 2015/848, intitolato «Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza», così recita:

«1.      Al fine di evitare l’apertura della procedura secondaria di insolvenza, l’amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale (l’“impegno”), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L’impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.

2.      Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria di insolvenza. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell’emissione dell’impegno.

(...)

5.      L’impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. (...) L’amministratore delle procedure di insolvenza informa i creditori locali conosciuti in merito all’impegno, alle regole e alle procedure per la sua approvazione e all’approvazione o al respingimento dell’impegno.

6.      L’impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38, l’amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l’impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all’amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

(...)».

16      L’articolo 45 di tale regolamento, intitolato «Esercizio dei diritti dei creditori», al paragrafo 1 dispone che «[o]gni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza».

 Diritto spagnolo

17      Ai sensi degli articoli 231, 232 e 238 della Ley Concursal (legge fallimentare), nella versione risultante dal Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (regio decreto legislativo 1/2020 recante approvazione della rifusione della legge fallimentare), del 5 maggio 2020 (BOE n. 127, del 7 maggio 2020), la legittimazione ad agire è attribuita, principalmente, all’amministratore delle procedure di insolvenza. Tuttavia, tale legittimazione può essere attribuita, in subordine, ai creditori qualora questi ultimi abbiano chiesto per iscritto all’amministratore delle procedure di insolvenza di esercitare l’azione e quest’ultimo non l’abbia esercitata entro due mesi dalla diffida ad agire.

18      L’articolo 242 della legge fallimentare è formulato nei seguenti termini:

«Sono crediti verso la massa:

(...)

8.      Quelli generati dall’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento. Sono ricompresi in tale norma i crediti di lavoro relativi a tale periodo, incluse le indennità di licenziamento o di cessazione dei contratti di lavoro che sono maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento (...).

(...)».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

19      Con decisione del 1º novembre 2017, l’Amtsgericht Charlottenburg (Tribunale circoscrizionale di Charlottenburg, Germania) ha aperto una procedura principale di insolvenza nei confronti della Air Berlin. Tale società ha cessato la propria attività dopo l’apertura di tale procedura. Successivamente, in forza di un’ordinanza del 6 novembre 2020, è stata aperta in Spagna una procedura secondaria di insolvenza riguardante questa stessa società, avendo essa una dipendenza commerciale in Spagna mediante la Air Berlin Spagna.

20      I ricorrenti nel procedimento principale, che erano dipendenti della Air Berlin Spagna, sono stati licenziati a seguito della cessazione dell’attività della Air Berlin.

 Causa C765/22

21      I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito i giudici spagnoli per contestare la legittimità dei loro licenziamenti.

22      Con una sentenza del 30 aprile 2018, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (Sezione di diritto del lavoro della Corte centrale, Spagna) ha annullato i licenziamenti con effetto dal 24 novembre 2017, con la motivazione che non risultava che l’amministratore della procedura principale di insolvenza avesse aperto una procedura di insolvenza in Spagna al fine di ottenere l’autorizzazione giudiziaria del giudice fallimentare e che non avesse fornito ai rappresentanti legali dei lavoratori la documentazione obbligatoria.

23      Poiché l’Air Berlin si trovava nell’impossibilità di reintegrare i ricorrenti nel procedimento principale nel loro posto di lavoro, essa è stata condannata a versare loro determinate somme a titolo di indennità e di retribuzioni maturate durante il procedimento di contestazione dei licenziamenti.

24      I ricorrenti nel procedimento principale, all’epoca creditori locali ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento 2015/848, hanno insinuato i loro crediti nella procedura principale di insolvenza aperta in Germania e nella procedura secondaria di insolvenza aperta in Spagna, sulla base dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 2015/848.

25      Nell’ambito della procedura principale di insolvenza, tali crediti sono stati riconosciuti come prioritari in quanto considerati, ai sensi del diritto tedesco, crediti verso la massa fallimentare. Per contro, nell’ambito della procedura secondaria di insolvenza, l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato ha ritenuto che i crediti dei ricorrenti nel procedimento principale fossero «crediti fallimentari» classificati di conseguenza tra i crediti con prelazione generale e ordinaria. Infatti, a suo avviso, il riferimento, di cui all’articolo 242, punto 8, della legge fallimentare, ai crediti di lavoro generati o dichiarati con decisione giudiziaria successivamente all’apertura della procedura di insolvenza riguarda i crediti generati o dichiarati dopo l’apertura della procedura secondaria di insolvenza e non quelli generati o dichiarati dopo l’apertura della procedura principale di insolvenza.

26      I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), giudice del rinvio, con una domanda incidentale al fine di contestare l’elenco dei creditori così redatto per quanto riguarda il riconoscimento e il grado dei loro crediti. Essi hanno sostenuto che la «dichiarazione di fallimento» di cui all’articolo 242, punto 8, della legge fallimentare rinvia necessariamente alla procedura principale di insolvenza, di modo che, in applicazione di tale disposizione, i loro crediti salariali, sorti dopo l’apertura di quest’ultima procedura, dovrebbero essere qualificati come crediti verso la massa fallimentare.

27      Il giudice del rinvio considera anzitutto che la legge fallimentare sembra essere, come risulta dal combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere g) e h), nonché dell’articolo 35 del regolamento 2015/848, la legge applicabile per determinare i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte dei crediti successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

28      Inoltre, esso nutre dubbi quanto alla data di apertura della procedura di insolvenza da prendere in considerazione per qualificare i crediti di cui al procedimento principale. Poiché le decisioni dei giudici del lavoro spagnoli sono state pronunciate dopo la data di apertura della procedura principale di insolvenza, ma prima della data di apertura della procedura secondaria di insolvenza, i crediti di cui al procedimento principale sarebbero o «crediti verso la massa fallimentare» o «crediti fallimentari», a seconda della procedura di insolvenza che occorre prendere in considerazione ai sensi dell’articolo 242, punto 8, della legge fallimentare.

29      Il giudice del rinvio constata che l’interpretazione sostenuta dall’amministratore delle procedure di insolvenza nell’ambito della procedura secondaria di insolvenza è compatibile con un’interpretazione letterale dell’articolo 242, punto 8, della legge fallimentare. Tale giudice ritiene tuttavia che questa interpretazione potrebbe porsi in contraddizione con un’interpretazione sistematica dell’articolo 7, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere g) e h), nonché dell’articolo 35 del regolamento 2015/848, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento, nell’ambito della procedura universale mitigata delineata da detto regolamento.

30      Ciò potrebbe valere a maggior ragione in quanto, secondo i considerando 23 e 40 del medesimo regolamento, uno dei motivi che giustificano la possibilità di aprire procedure secondarie di insolvenza non è altro che la tutela dell’interesse locale. In tale contesto, sarebbe incoerente che il regolamento 2015/848 prevedesse che la priorità dei crediti o il rango dei crediti dei lavoratori subordinati siano determinati, nell’interesse della tutela degli interessi locali, conformemente alla legge sulla procedura di insolvenza dello Stato di apertura, ma che l’applicazione di detta legge conducesse a un risultato pregiudizievole per gli interessi che si intendono tutelare.

31      In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nella concezione della procedura universale mitigata realizzata dal regolamento [2015/848], che consente di aprire procedure secondarie applicabili esclusivamente ai beni situati nello Stato di apertura della procedura, se gli articoli 35 e 7, paragrafi 1 e 2, lettere g) e h), [di tale regolamento] in combinato disposto con il considerando 72 [del medesimo regolamento], possano essere interpretati nel senso che l’applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura secondaria [di insolvenza] alla “sorte [dei crediti] successivi all’apertura della procedura di insolvenza” riguarda quelli sorti successivamente all’apertura della procedura principale [di insolvenza] e non di quella secondaria».

 Causa C772/22

32      Al momento dell’apertura, il 1º novembre 2017, della procedura principale di insolvenza, la Air Berlin disponeva di beni e di diritti nel territorio spagnolo. Tra di essi vi era un credito con garanzia reale, costituita su parcelle catastali di proprietà della CR Aeropuertos SL, iscritte nel libro fondiario n. 2 di Ciudad Real (Spagna). Nei confronti di quest’ultima società è stata aperta una procedura di insolvenza da parte dello Juzgado de Primera Instancia no 4 de Ciudad Real (Tribunale di primo grado n. 4 di Ciudad Real, Spagna) e alla Air Berlin è stato riconosciuto un credito con prelazione speciale.

33      Poiché l’amministratore della procedura principale di insolvenza aveva fatto valere i diritti della Air Berlin, lo Juzgado de Primera Instancia no 4 de Ciudad Real (Tribunale di primo grado n. 4 di Ciudad Real) ha deciso, il 10 maggio 2019, di trasferire la somma di EUR 1 061 291,86 sul conto fiduciario dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, a titolo di pagamento del credito con prelazione speciale.

34      Prima di procedere a tale trasferimento, il giudice dello Juzgado de Primera Instancia no 4 de Ciudad Real (Tribunale di primo grado n. 4 di Ciudad Real) aveva richiesto e ottenuto una prova di autorizzazione da parte del giudice tedesco investito della procedura principale di insolvenza. Per contro, tale giudice non era stato avvertito del fatto che, al fine di garantire il pagamento di un credito di lavoro di importo pari a EUR 245 996,93 a favore di uno dei ricorrenti nel procedimento principale, il 24 gennaio 2018 lo Juzgado de lo Social no 5 de Palma de Mallorca (Tribunale del lavoro n. 5 di Palma di Maiorca, Spagna) aveva disposto un sequestro conservativo sui beni e sui diritti collegati alla Air Berlin Spagna.

35      I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca), giudice del rinvio, con un’azione di annullamento dell’atto con cui taluni beni erano stati spostati fuori dal territorio spagnolo. Nell’ambito di tale azione, essi addebitano all’amministratore delle procedure di insolvenza di aver spostato pretestuosamente i beni situati nello Stato membro in cui, a causa della presenza di una dipendenza, poteva essere aperta una procedura secondaria di insolvenza. Essi sostengono che vi è stata, di conseguenza, una violazione degli articoli 34 e 36 del regolamento 2015/848 nonché del considerando 46 di detto regolamento. I creditori locali sarebbero lesi in quanto tale atto impedirebbe loro di ottenere il rimborso del loro credito.

36      I ricorrenti nel procedimento principale aggiungono di essere stati oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto a quello concesso agli altri lavoratori nella procedura principale di insolvenza relativa alla Air Berlin, in quanto non è stata loro versata alcuna somma.

37      Il giudice del rinvio ritiene necessario ottenere chiarimenti sull’interpretazione di tale regolamento.

38      In primo luogo, esso si interroga sul modo in cui si compone la massa di una procedura secondaria di insolvenza e, più precisamente, sul parametro temporale che deve essere preso in considerazione per determinare i beni e i diritti che ne fanno parte.

39      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul carattere eventualmente illecito e abusivo dell’atto con cui sono stati spostati i beni fuori dal territorio in cui è situata la dipendenza.

40      Tale giudice rileva che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 autorizza l’amministratore delle procedure di insolvenza a spostare i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

41      Nel caso di specie, la questione che si pone è se, sulla base di tale potere, l’amministratore della procedura principale di insolvenza possa spostare beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro qualora sappia che l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza è probabile e nonostante una decisione giudiziaria che abbia disposto il sequestro conservativo di beni.

42      In terzo luogo, tale giudice si interroga sul diritto dei creditori di esercitare azioni revocatorie contro gli atti compiuti dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

43      Detto giudice rileva, a tale riguardo, che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 enuncia espressamente che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni revocatorie.

44      Tuttavia, lo stesso giudice nutre dubbi sulla questione di stabilire se l’azione intentata dai ricorrenti nel procedimento principale sia un’azione revocatoria ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento, in quanto la loro azione verte su un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza e non dal debitore.

45      Orbene, anche se un simile professionista agisce in nome e per conto del debitore, tale atto è compiuto non dal debitore, bensì da detto professionista nell’esercizio del potere conferitogli dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 di spostare i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

46      Il giudice del rinvio ritiene pertanto che l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2015/848 sia necessaria al fine di determinare se un simile atto, effettuato dall’amministratore della procedura principale di insolvenza, possa essere oggetto di una revoca su richiesta dell’amministratore della procedura secondaria di insolvenza.

47      Infatti, la risposta a tale questione gli consentirà di stabilire se, conformemente al regime della legittimazione ad agire in subordine dei creditori, previsto agli articoli 232 e 238 della legge fallimentare, i creditori locali siano legittimati ad esercitare l’azione di cui al procedimento principale.

48      In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento [2015/848] possano essere interpretati nel senso che i beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria e ai quali si limitano gli effetti della procedura sono soltanto quelli esistenti al momento dell’apertura della procedura secondaria [di insolvenza] e non quelli che esistevano al momento in cui si è aperta la procedura principale [di insolvenza];

2)      se l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento [2015/848] possa essere interpretato nel senso che esso è compatibile con la facoltà di trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano la decisione dell’amministratore della procedura principale di insolvenza di trasferire beni senza chiedere l’apertura di una procedura secondaria [di insolvenza] oppure evitarla offrendo un impegno unilaterale, ai sensi degli articoli 36 e 37 [di tale regolamento], qualora risulti che esistano creditori locali di crediti di lavoro accertati con sentenze e un sequestro conservativo di beni concesso da un tribunale del lavoro del medesimo Stato membro;

3)      se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento [2015/848] possa essere interpretato nel senso che la facoltà di esercitare azioni revocatorie nell’interesse dei creditori, conferita all’amministratore della procedura secondaria di insolvenza, si applichi a una fattispecie come quella descritta, in cui si voglia revocare un atto compiuto dall’amministratore nominato nella procedura principale di insolvenza».

 Sulle questioni pregiudiziali

49      In via preliminare, occorre precisare che, nei limiti in cui il regolamento 2015/848 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per quelle del primo, qualora tali disposizioni possano essere qualificate come equivalenti.

 Sulla questione pregiudiziale nella causa C765/22

50      Con la sua unica questione nella causa C‑765/22, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 7 e 35 del regolamento 2015/848, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che impongono l’applicazione della legge dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza alla sorte dei soli crediti successivi all’apertura di tale procedura, e non alla sorte dei crediti generati tra l’apertura della procedura principale di insolvenza e quella della procedura secondaria di insolvenza.

51      A tale riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni pertinenti, si deve osservare, anzitutto, che sia l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, che si applica alle procedure principale e secondarie di insolvenza, sia l’articolo 35 di tale regolamento, che riguarda soltanto le procedure secondarie di insolvenza, rinviano alla legge dello Stato membro in cui la procedura è stata aperta.

52      Orbene, conformemente all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il momento in cui è aperta la procedura d’insolvenza è il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti.

53      Poi, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento precisa che la legge dello Stato membro nel cui territorio la procedura è stata aperta determina, in particolare, la sorte dei crediti successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

54      Da tali osservazioni risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 è una regola sui conflitti di leggi, qualifica che del resto è confermata dal considerando 66 di tale regolamento, che indica che le regole di conflitto uniformi sostituiscono le norme nazionali di diritto internazionale privato (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 47).

55      È vero che dal considerando 72 di detto regolamento risulta che gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la risoluzione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte di tale rapporto dovrebbero essere stabiliti dalla legge applicabile al pertinente contratto di lavoro e non dalla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. Tuttavia, tale considerando precisa espressamente che detta deroga non si applica alla questione di stabilire se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione.

56      Inoltre, dal momento che occorre interpretare restrittivamente i termini di una disposizione che deroga a un principio (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2001, Commissione/Spagna, C‑83/99, EU:C:2001:31, punto 19, e del 10 marzo 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 21), tale regola deve necessariamente valere per l’articolo 13 del regolamento 2015/848, che costituisce un’eccezione al principio della lex concursus, precisato al considerando 66 di tale regolamento.

57      Ne consegue che la questione relativa alla sorte di crediti come quelli di cui al procedimento principale, successivi all’apertura della procedura principale di insolvenza, e riguardanti il loro riconoscimento e il loro grado, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2015/848, il quale contiene un rinvio espresso alla legge dello Stato di apertura. Tale questione deve pertanto essere risolta in applicazione della lex concursus individuata come applicabile su tale base (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 50).

58      In secondo luogo, tale interpretazione degli articoli 7 e 35 del regolamento 2015/848, in forza della quale è la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza a determinare la sorte dei crediti successivi all’apertura di detta procedura, è corroborata da una lettura sistematica di tale regolamento.

59      Infatti, anzitutto, dall’articolo 3, paragrafo 2, e dall’articolo 34 del regolamento 2015/848 risulta che gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano, alla data di apertura di tale procedura, nel territorio dello Stato membro di apertura di detta procedura (v., per analogia, sentenze dell’11 giugno 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e a., C‑649/13, EU:C:2015:384, punto 48, nonché del 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, punto 40).

60      Poi, l’applicabilità del principio della lex concursus alla data di apertura della procedura secondaria di insolvenza consente di individuare agevolmente la legge applicabile, rispettando al contempo l’opportunità che l’articolo 45 del medesimo regolamento lascia ai creditori di insinuare i loro crediti non solo nell’ambito della procedura principale di insolvenza, ma anche in quello di qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.

61      In terzo luogo, tenuto conto del carattere di regola di conflitto di leggi dell’articolo 7 del regolamento 2015/848, una simile interpretazione è altresì conforme all’obiettivo di tale regolamento, che non è di istituire una procedura uniforme di insolvenza, bensì, come risulta dal considerando 3 di quest’ultimo, di garantire che le procedure di insolvenza transfrontaliere funzionino efficacemente. A tal fine, come la Corte ha già avuto occasione di statuire, detto regolamento fissa norme sulla competenza e sul riconoscimento nonché norme relative al diritto applicabile in tale settore [v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 45]. La sorte dei crediti successivi all’apertura della procedura di insolvenza di cui a tale articolo 7 deve pertanto essere decisa in applicazione della lex concursus individuata come applicabile.

62      Dalle considerazioni che precedono risulta che gli articoli 7 e 35 del regolamento 2015/848, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che la legge dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza si applica alla sorte dei soli crediti successivi all’apertura di tale procedura, e non alla sorte dei crediti generati tra l’apertura della procedura principale di insolvenza e quella della procedura secondaria di insolvenza.

 Sulle questioni pregiudiziali nella causa C772/22

 Sulla prima questione

63      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento 2015/848 debbano essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura o se essa include anche quelli che si trovavano nel territorio di detto Stato membro quando la procedura principale di insolvenza è stata aperta e che, nel frattempo, sono stati spostati dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

64      Anzitutto, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 59 della presente sentenza, dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che gli effetti di una procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che, alla data di apertura di tale procedura, si trovavano nel territorio dello Stato membro di apertura di detta procedura.

65      Tale interpretazione è poi corroborata da una lettura sistematica del regolamento 2015/848.

66      Infatti, in primo luogo, sebbene dalla formulazione dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento risulti che l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza è autorizzato a far valere che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato membro di tale procedura nel territorio di un altro Stato membro, tale possibilità è espressamente circoscritta alle operazioni di trasferimento effettuate dopo l’apertura di detta procedura.

67      In secondo luogo, l’articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento prevede altresì che l’amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta una procedura secondaria di insolvenza, e ciò al fine di evitare una simile procedura. Nell’ipotesi in cui un tale impegno sia stato contratto, l’articolo 36, paragrafo 6, del medesimo regolamento precisa che, qualora sia aperta una procedura secondaria di insolvenza nonostante l’impegno dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, tale amministratore deve trasferire tutti i beni che ha spostato fuori dal territorio di tale Stato membro una volta contratto l’impegno.

68      Tale disposizione mette in evidenza la volontà del legislatore dell’Unione di circoscrivere le conseguenze dell’apertura di una procedura secondaria di insolvenza sugli atti adottati dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

69      Infine, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 34 del regolamento 2015/848 che limiti la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza ai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura può conciliare i diversi obiettivi perseguiti da tale regolamento, quali menzionati in particolare ai suoi considerando 23 e 40.

70      Infatti, sebbene le procedure secondarie di insolvenza abbiano come obiettivo principale la tutela degli interessi locali, la procedura principale di insolvenza produce effetti universali in quanto si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 40). Pertanto, in tale sistema, e come precisato dal considerando 48 di detto regolamento, la procedura principale di insolvenza occupa, rispetto alla procedura secondaria di insolvenza, un ruolo predominante (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 60). Infatti, il regolamento 2015/848 attua l’obiettivo di un funzionamento efficace ed effettivo delle procedure di insolvenza transfrontaliere mediante il coordinamento delle procedure principale e secondaria di insolvenza, nel rispetto della prevalenza della procedura principale di insolvenza (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2012, Bank Handlowy e Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, punto 72).

71      Da quanto precede risulta che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento 2015/848 devono essere interpretati nel senso che la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura.

 Sulla seconda questione

72      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza, quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.

73      Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, tale disposizione enuncia che l’amministratore delle procedure di insolvenza può esercitare in un altro Stato membro «tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato [membro] di apertura» della procedura principale di insolvenza, e ciò «finché non vi sia aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato». Orbene, tale disposizione precisa espressamente che detti poteri includono quello di spostare beni fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, con la sola riserva dell’applicabilità degli articoli 8 e 10 di tale regolamento che riguardano, rispettivamente, l’esistenza di un diritto reale di un creditore o di un terzo e l’ipotesi di una riserva di proprietà.

74      Come precisato ai considerando 67 e 68 di detto regolamento, tali deroghe, volte a tutelare le aspettative legittime e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura principale di insolvenza è stata aperta, devono essere interpretate restrittivamente e la loro portata non può andare al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo (v., per analogia, sentenze del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 34, e del 22 aprile 2021, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, C‑73/20, EU:C:2021:315, punto 24).

75      Orbene, crediti di lavoro detenuti da creditori locali e un sequestro conservativo di beni, come nel procedimento principale, non sono tali da impedire lo spostamento di beni dal territorio dello Stato membro dell’apertura della procedura secondaria di insolvenza da parte dell’amministratore della procedura principale di insolvenza, a meno che tali crediti o tale sequestro conservativo vertano, alla luce del diritto applicabile in forza dell’articolo 8 del medesimo regolamento, su diritti reali.

76      Tale interpretazione è avvalorata dal contesto nel quale si colloca l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848.

77      In primo luogo, la prima frase dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento enuncia che l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può far valere che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato membro di apertura di tale procedura nel territorio di un altro Stato membro «dopo l’apertura [di detta] procedura di insolvenza». La seconda frase di tale disposizione aggiunge che detto amministratore può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. Orbene, quest’ultima precisazione ha effetto utile solo se riguarda beni diversi da quelli di cui alla prima frase della disposizione, di modo che tali beni sono necessariamente quelli che sarebbero stati trasferiti fuori dal territorio dello Stato membro della procedura secondaria di insolvenza prima della sua apertura.

78      L’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/848 garantisce quindi un’articolazione dei poteri dell’amministratore delle procedure di insolvenza e dei meccanismi di salvaguardia degli interessi dei creditori locali conforme alla volontà del legislatore dell’Unione, quale espressa al considerando 46 di tale regolamento. Infatti, ai sensi di quest’ultimo, è opportuno che l’amministratore della procedura principale di insolvenza non abbia facoltà di realizzare o spostare pretestuosamente i beni che si trovano nello Stato membro in cui è situata una dipendenza, con l’intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria di insolvenza.

79      In secondo luogo, una simile interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, secondo cui l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza, è supportata dall’articolo 36, paragrafo 6, di tale regolamento.

80      Infatti, qualora una procedura secondaria di insolvenza sia aperta mentre l’amministratore della procedura principale di insolvenza ha contratto in precedenza un impegno unilaterale ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, l’articolo 36, paragrafo 6, di tale regolamento impone unicamente a tale amministratore di trasferire i beni che ha spostato «una volta contratto l’impegno», il che implica che detto amministratore dispone del potere di spostare tali beni. Orbene, poiché l’impegno unilaterale dell’amministratore delle procedure di insolvenza è solo una facoltà, come dimostra l’utilizzo del verbo «potere» all’articolo 36, paragrafo 1, di detto regolamento, la portata dei suoi poteri, in particolare la possibilità di procedere a spostamenti di beni, a fortiori non può essere limitata qualora egli non abbia contratto alcun impegno ai sensi di tale disposizione.

81      Da quanto precede risulta che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.

 Sulla terza questione

82      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2015/848 debba essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può esercitare un’azione revocatoria contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

83      Ai sensi di tale disposizione, l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori. Come sottolineato nelle loro osservazioni dai ricorrenti nel procedimento principale e dalla Commissione europea, la cerchia dei soggetti contro i quali una simile azione può essere esercitata non è quindi affatto limitata.

84      Ne consegue che nulla nel testo di detta disposizione consente di sostenere un’interpretazione di quest’ultima che impedisca all’amministratore della procedura secondaria di insolvenza di esercitare un’azione revocatoria contro un atto dell’amministratore della procedura principale di insolvenza qualora ritenga che tale azione sia negli interessi dei creditori.

85      Tale interpretazione è inoltre conforme a uno degli obiettivi essenziali del regolamento 2015/848, che mira, grazie alla possibilità di aprire una procedura secondaria di insolvenza, come risulta dai considerando 40 e 46 di tale regolamento, alla tutela degli interessi locali (v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2014, Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, punto 36).

86      Da quanto precede risulta che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può esercitare un’azione revocatoria contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

 Sulle spese

87      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 7 e 35 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, letti in combinato disposto con il considerando 72 di tale regolamento,

devono essere interpretati nel senso che:

la legge dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza si applica alla sorte dei soli crediti successivi all’apertura di tale procedura, e non alla sorte dei crediti generati tra l’apertura della procedura principale di insolvenza e quella della procedura secondaria di insolvenza.

2)      L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 34 del regolamento 2015/848

devono essere interpretati nel senso che:

la massa dei beni situati nello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza è costituita unicamente dai beni che si trovano nel territorio di tale Stato membro al momento dell’apertura di tale procedura.

3)      L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2015/848

deve essere interpretato nel senso che:

l’amministratore della procedura principale di insolvenza può spostare i beni del debitore fuori dal territorio di uno Stato membro diverso da quello della procedura principale di insolvenza quando sia a conoscenza dell’esistenza, da un lato, di crediti di lavoro detenuti da creditori locali nel territorio di questo altro Stato membro, riconosciuti da decisioni giudiziarie, e, dall’altro, di un sequestro conservativo di beni disposto da un giudice del lavoro di quest’ultimo Stato membro.

4)      L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2015/848

deve essere interpretato nel senso che:

l’amministratore della procedura secondaria di insolvenza può esercitare un’azione revocatoria contro un atto compiuto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.