Language of document : ECLI:EU:C:2024:333

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Attività economica – Prestazioni di servizi – Articolo 135 – Esenzioni a favore di altre attività – Operazioni di concessione di crediti – Vendita all’asta di beni dati in pegno – Prestazione unica – Prestazioni distinte e indipendenti – Carattere principale o accessorio della prestazione»

Nella causa C‑89/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 25 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2023, nel procedimento

Companhia União de Crédito Popular SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, R. Campos Laires e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Afonso e M. Herold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Companhia União de Crédito Popular SA (in prosieguo: la «CUCP») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (Autorità tributaria e doganale, Portogallo) in merito al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) su operazioni relative alla vendita all’asta di beni costituiti in garanzia nell’ambito di un prestito su pegno.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA:

«A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

4        L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale direttiva prevede quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a)      le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(...)

c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

5        L’articolo 73 di detta direttiva così dispone:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

6        L’articolo 78 della medesima direttiva è così formulato:

«Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

a)      le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;

b)      le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie».

7        Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

b)      la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi».

 Diritto portoghese

 Codice civile

8        L’articolo 666, paragrafo 1, del Código Civil (Codice civile) prevede quanto segue:

«Il pegno conferisce al creditore il diritto al pagamento del suo credito, nonché, se del caso, degli interessi, con diritto di preferenza rispetto agli altri creditori, attraverso il valore di un determinato bene mobile o il valore di crediti o di altri diritti non sottoposti a ipoteca, appartenenti al debitore o a un terzo».

9        Ai sensi dell’articolo 1142 di tale codice:

«Il mutuo è il contratto con il quale una delle parti presta all’altra denaro o un’altra cosa fungibile, e la seconda parte è tenuta a restituire una cosa della stessa specie e qualità».

10      L’articolo 1150 di detto codice così recita:

«Il mutuante può recedere dal contratto se il mutuatario non paga gli interessi alla scadenza».

 Codice IVA

11      L’articolo 1, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Codice dell’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice IVA»), prevede quanto segue:

«Sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto:

a)      I trasferimenti di beni e le prestazioni di servizi effettuati a titolo oneroso nel territorio nazionale da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

12      L’articolo 9, punto 27, lettere a) e b), di tale codice così dispone:

«Sono esenti da imposta:

(...)

27)      le seguenti operazioni:

a)      la concessione e la negoziazione di crediti, sotto qualsiasi forma, ivi comprese le operazioni di sconto e di risconto, nonché la loro amministrazione o gestione da parte di chi li ha concessi;

b)      la negoziazione e la costituzione di garanzie, cauzioni e altre garanzie, nonché l’amministrazione o la gestione di garanzie di credito effettuate da chi le ha concesse».

13      L’articolo 16 di detto codice è così formulato:

«1)      Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 10, la base imponibile dei trasferimenti di beni e delle prestazioni di servizi soggetti ad imposta corrisponde al valore del corrispettivo percepito o da percepirsi da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo.

(...)

5)      La base imponibile dei trasferimenti di beni e delle prestazioni di servizi soggetti ad imposta deve comprendere:

a)      le imposte, i dazi, le tasse e altre misure fiscali, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto;

b)      le spese accessorie addebitate, come quelle relative a commissioni, imballaggio, trasporto, assicurazioni e pubblicità effettuate per conto del cliente.

(...)».

 Decreto-legge n. 365/99

14      L’articolo 1, paragrafo 2, del Decreto-Lei n. 365/99, que estabelece o regime jurídico do acesso, do exercício e da fiscalização da actividade de prestamista (decreto-legge n. 365/99 recante il regime giuridico di accesso, esercizio e controllo dell’attività di mutuante su pegno), del 17 settembre 1999, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto-legge n. 365/99»), prevede quanto segue:

«Si considera attività di mutuante l’esercizio da parte di una persona fisica o giuridica dell’attività di prestito su pegno».

15      L’articolo 18, paragrafo 1, di tale decreto-legge così recita:

«La liberazione dei beni dati in pegno è subordinata al preventivo pagamento del capitale, degli interessi e delle commissioni legali dovute».

16      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto decreto-legge:

«In caso di inadempimento superiore a tre mesi, la cosa data in pegno può essere venduta mediante offerta in plico chiuso, vendita all’asta o vendita diretta a soggetti ai quali la legge conferisce il diritto di acquistare determinati beni».

17      L’articolo 23 del medesimo decreto-legge prevede quanto segue:

«1)      La vendita all’asta avviene alla data e all’ora indicati negli annunci di vendita, alla presenza di un rappresentante dell’amministrazione civile.

2)      Le cose date in pegno sono aggiudicate all’interessato che ha fatto l’offerta più alta e a fronte di una cauzione del valore rispettivo.

3)      L’assenza di proposte di acquisto determina la reimmissione delle cose in questione a un’altra vendita all’asta o mediante busta chiusa».

18      L’articolo 25 del decreto-legge n. 365/99 è così formulato:

«Al prezzo di aggiudicazione si applica un’aliquota dell’11% a titolo di commissione di vendita a favore del mutuante».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      La CUCP è una società di diritto portoghese che esercita un’attività di mutuante su pegno, consistente nella concessione di prestiti garantiti da beni mobili. Tale attività è esente da IVA in forza dell’articolo 9, punto 27, lettera a), del codice IVA, relativo alle operazioni di concessione e negoziazione di crediti.

20      Quando i mutuatari non ritirano i beni dati in pegno o sono in ritardo di oltre tre mesi nel rimborso dell’importo prestato o nel pagamento dei relativi interessi, la CUCP procede alla vendita all’asta di tali beni. Essa percepisce, in tale occasione, una commissione di vendita, sulla base dell’articolo 25 del decreto-legge n. 365/99, che è posta a carico del mutuatario. Conformemente a tale disposizione, l’importo di tale commissione è pari all’11% del prezzo di aggiudicazione dei beni.

21      Nell’ambito di un controllo fiscale relativo agli anni 2010 e 2011, l’autorità tributaria e doganale, da un lato, ha constatato che la CUCP non aveva assoggettato all’IVA le commissioni di vendita.

22      Dall’altro lato, essa ha ritenuto che tali commissioni rimunerassero non già una prestazione accessoria al contratto di prestito su pegno, bensì un’operazione indipendente dalla concessione di tale prestito e che esse non potessero quindi beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 9, punto 27, lettera a), del codice IVA.

23      Di conseguenza, l’autorità tributaria e doganale ha assoggettato a imposta le suddette commissioni all’aliquota IVA ordinaria e ha quindi effettuato rettifiche dell’importo dell’IVA dovuta dalla CUCP per gli anni 2010 e 2011, per importi rispettivamente di EUR 107 124,33 e EUR 201 419,52.

24      Il 6 maggio 2013 essa ha confermato tali rettifiche.

25      Con decisioni del 30 maggio 2014 e del 10 dicembre 2014, l’autorità tributaria e doganale ha respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il ricorso gerarchico proposti dalla CUCP, con la motivazione, in particolare, che la vendita all’asta dei beni dati in pegno non costituiva un mezzo per fruire al meglio della prestazione principale del mutuante, vale a dire il prestito su pegno, bensì un fine a sé stante. Tale vendita, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 21 febbraio 2008, Part Service (C‑425/06, EU:C:2008:108), non può essere considerata una prestazione accessoria a tale prestazione principale. Inoltre, detta vendita sarebbe un semplice meccanismo di recupero dei crediti presso i mutuatari, che consente al mutuante di invocare la garanzia prestata al momento della conclusione del contratto di prestito su pegno, e non rientrerebbe in tale contratto.

26      Il 30 aprile 2015 la CUCP ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Tribunale amministrativo e tributario di Porto, Portogallo), che lo ha respinto. Successivamente, tale società ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo).

27      Dinanzi a quest’ultimo giudice, da un lato, la CUCP fa valere che l’organizzazione della vendita all’asta non può essere dissociata dal prestito su pegno, la cui concessione è esente da IVA. Dall’altro, essa sostiene che la commissione di vendita, la cui aliquota è fissata dal legislatore, non è il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma ha natura di tassa.

28      Il giudice del rinvio osserva innanzitutto che la commissione di vendita prevista dall’articolo 25 del decreto-legge n. 365/99 ha lo scopo di compensare il mutuante per l’organizzazione e lo svolgimento delle vendite dei beni dati in pegno di cui è responsabile. Esso ritiene, di conseguenza, che tale commissione di vendita, che non è il corrispettivo di una prestazione di servizio pubblico, non abbia natura di tassa.

29      Per quanto riguarda la questione se la vendita all’asta sia accessoria al contratto di prestito su pegno, detto giudice ritiene, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 4 marzo 2021, Frenetikexito (C‑581/19, EU:C:2021:167), che i servizi di vendita all’asta di beni dati in pegno non facciano parte dei servizi di concessione di credito e non costituiscano quindi un’operazione unica con questi ultimi.

30      Infatti, il servizio di concessione di credito potrebbe essere garantito senza alcuna restrizione anche se un terzo si occupasse della vendita dei beni dati in pegno. Inoltre, il contratto di prestito su pegno non dipenderebbe né materialmente né formalmente dal soggetto che vende i beni dati in pegno in caso di inadempimento di tale contratto.

31      Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, tenuto conto del fatto che la normativa nazionale disciplina la vendita all’asta dei beni dati in pegno e pone l’organizzazione di tale vendita a carico del mutuante, non è escluso che tale attività possa essere qualificata come prestazione accessoria alla concessione del prestito su pegno.

32      In tali circostanze, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la vendita dei beni dati in pegno (articoli 19 e segg. del decreto-legge [n. 365/99], qualora il mutuatario cessi di onorare i suoi pagamenti conformemente alla legge, possa essere considerata una prestazione accessoria ai servizi forniti dal mutuante (attività di prestito su pegno), al fine di stabilire se la commissione dell’11% che [l’articolo 25 del decreto-legge n. 365/99] accorda al mutuante per la vendita di beni dati in pegno possa beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [IVA] (corrispondente all’articolo 9, lettera a), punto 27, del Codice [IVA])».

 Sulla questione pregiudiziale

33      Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all’organizzazione di una vendita all’asta di beni dati in pegno hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di un credito su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia di IVA.

34      Secondo una giurisprudenza costante, quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge tale operazione per determinare se essa dia luogo, ai fini dell’IVA, a due o più prestazioni distinte o ad un’unica prestazione (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22, EU:C:2023:312, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

35      In particolare, se è vero che dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA risulta che ciascuna operazione deve di norma essere considerata distinta e indipendente, l’operazione costituita da una prestazione unica sul piano economico non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. Si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza del 20 aprile 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22, EU:C:2023:312, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36      Inoltre, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti (sentenza del 20 aprile 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22, EU:C:2023:312, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ciò è quanto si verifica, segnatamente, nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. A tal riguardo, un criterio da prendere in considerazione è l’assenza di una finalità autonoma della prestazione dal punto di vista del consumatore medio. Così, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio della prestazione principale (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22, EU:C:2023:312, punto 30, e del 5 ottobre 2023, Deco Proteste – Editores, C‑505/22, EU:C:2023:731, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’articolo 267 TFUE, è compito degli organi giurisdizionali nazionali stabilire se, nelle circostanze della fattispecie particolare, la prestazione di cui trattasi costituisca una prestazione unica e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti (sentenza del 20 aprile 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22, EU:C:2023:312, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui sono investiti (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

39      Il procedimento principale verte sulla vendita all’asta di beni dati in pegno nell’ambito di un prestito su pegno, qualora il mutuatario interessato non adempia ai propri obblighi derivanti dal contratto di mutuo per un periodo superiore a tre mesi. Il giudice del rinvio ritiene che rientrino nell’espressione «concessione e negoziazione di crediti», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, le prestazioni relative alla concessione di prestiti garantiti da beni mobili dati in pegno. Pur ritenendo che, nel procedimento principale, le prestazioni relative all’organizzazione della vendita all’asta di beni dati in pegno non possano essere considerate prestazioni indissociabili dalla prestazione di concessione di prestiti su pegno nell’ambito della quale tali beni fungono da garanzia e che non costituiscano quindi un’operazione unica con tali prestiti ai fini dell’IVA, tale giudice nutre tuttavia dubbi al riguardo poiché la normativa nazionale prevede che l’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno spetti al mutuante.

40      Per quanto riguarda l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, occorre ricordare che la concessione di credito, ai sensi di tale disposizione, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo (sentenza del 6 ottobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

41      In particolare, l’espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante nella disposizione summenzionata, deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari (sentenza del 17 dicembre 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

42      A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, pur se la remunerazione per la messa a disposizione del capitale nell’ambito della concessione del credito è realizzata mediante pagamento di interessi, altre forme di corrispettivo non possono impedire che un’operazione sia qualificata come concessione di credito, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Infatti, la Corte ha già dichiarato che costituisce operazione finanziaria assimilabile alla concessione di un credito e, pertanto, esente da IVA in forza di detta disposizione, il finanziamento anticipato dell’acquisto di merci a fronte di una maggiorazione dell’importo rimborsato dal beneficiario di tale finanziamento (sentenza del 6 ottobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, punto 34 e giurisprudenza citata).

43      Occorre tuttavia ricordare, a tal riguardo, che i termini con i quali sono state designate le esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenza del 6 ottobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

44      A tal riguardo, e fatte salve le valutazioni definitive che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che la vendita all’asta dei beni dati in pegno, dopo il decorso di un termine di tre mesi durante il quale il mutuatario non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, da un lato, e la concessione del prestito su pegno, dall’altro, costituiscono prestazioni distinte e indipendenti alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

45      In primo luogo, tali prestazioni non dipendono né materialmente né formalmente l’una dall’altra. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la prestazione consistente nella concessione del credito potrebbe essere fornita allo stesso modo se la vendita all’asta dei beni dati in pegno di cui trattasi nel procedimento principale fosse effettuata e organizzata da un terzo.

46      In secondo luogo, come sottolinea la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, la vendita all’asta del bene dato in pegno non può essere qualificata come conclusione abituale della concessione del prestito su pegno. Al contrario, tale vendita è realizzata solo nell’ipotesi in cui il mutuatario venga meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del contratto di prestito su pegno. Peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta altresì che il mutuatario, fino al momento dell’aggiudicazione, può pagare il capitale e i relativi interessi per recuperare il bene dato in pegno. Pertanto, non si può ritenere che la vendita all’asta di cui trattasi nel procedimento principale sia indissociabile dalla concessione del prestito su pegno.

47      In terzo luogo, risulta che la vendita all’asta dei beni dati in pegno persegue una finalità autonoma rispetto alla concessione del prestito su pegno. Certamente, recuperare il capitale e i relativi interessi rientra nella natura stessa del contratto di prestito su pegno, che riserva al mutuante il diritto di concretizzare la garanzia mediante la vendita forzata del bene dato in pegno. Tuttavia, tale circostanza non può essere interpretata nel senso che la prestazione di vendita all’asta ha carattere accessorio rispetto alla concessione del prestito su pegno. Infatti, sebbene tale vendita sia finalizzata al pagamento del capitale e degli interessi relativi a tale prestito, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza, essa non costituisce un semplice mezzo per fruire al meglio della prestazione relativa alla concessione di detto prestito, bensì un fine a sé stante.

48      In quarto luogo, una siffatta valutazione del carattere distinto e indipendente delle prestazioni relative all’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno è conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, i termini impiegati per designare le esenzioni previste all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA.

49      In quinto luogo, una siffatta valutazione non può essere messa in discussione dal fatto che l’organizzazione della vendita all’asta in caso di inadempimento del mutuatario superiore a tre mesi nonché la concessione al mutuante di una commissione di vendita per un importo pari all’11% del prezzo di aggiudicazione del bene sono previste, rispettivamente, all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 25 del decreto-legge n. 365/99. Risulta infatti, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che tale commissione non costituisce il corrispettivo, sotto forma di tassa, di un servizio pubblico, ma ha il solo scopo di compensare il mutuante per la realizzazione e l’organizzazione della vendita all’asta dei beni dati in pegno.

50      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia di IVA.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, ai sensi di tale disposizione, di modo che esse non condividono il medesimo trattamento fiscale riservato a tali prestazioni principali in materia d’imposta sul valore aggiunto.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.