Language of document : ECLI:EU:T:2014:932

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

6 novembre 2014 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante una linea ondulata – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 – Articolo 76 del regolamento n. 207/2009 – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑53/13,

Vans, Inc., con sede a Cypress, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Hirsch, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 novembre 2012 (procedimento R 860/2012‑5), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante una linea ondulata come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2013,

visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2013,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare integralmente la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

(omissis)

 Sul primo motivo, vertente in particolare sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

(omissis)

12      Occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 gli esaminatori e le commissioni di ricorso dell’UAMI devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti. Ne consegue che gli organi competenti dell’UAMI possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente [sentenza del 23 gennaio 2014, Novartis/UAMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, punto 22; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc., EU:C:2006:422, punti 50, 51 e 54]. Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che l’UAMI, qualora rifiuti di prendere in considerazione argomenti o elementi di prova presentati dalle parti in tempo utile, commette una violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/UAMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, Racc., EU:T:2005:385, punto 43, e del 10 luglio 2006, La Baronia de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Racc., EU:T:2006:197, punto 68].

13      Nel caso di specie, con la sua argomentazione, la ricorrente deduce, in sostanza, due censure relative, rispettivamente, alla mancanza di un esame adeguato degli elementi di prova di cui al precedente punto 10 e all’insufficienza della motivazione.

14      Per quanto riguarda la prima censura, relativa alla mancanza di un esame adeguato degli elementi di prova di cui al precedente punto 10, occorre, in primo luogo, rilevare che dalla decisione impugnata non emerge affatto che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prendere in considerazione alcun argomento o elemento di prova fornito dalla ricorrente.

15      Occorre, in secondo luogo, rilevare, relativamente ai documenti presentati dalla ricorrente negli allegati 5 e 6 delle osservazioni del 27 gennaio 2012, che dai punti da 14 a 16 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso li ha presi in considerazione e li ha poi respinti. Segnatamente dal punto 16 della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha richiamato i criteri enunciati dalla giurisprudenza (v. successivo punto 84) e li ha applicati alle registrazioni comunitarie invocate dalla ricorrente per poi discostarsene, in quanto essa non era vincolata dalle decisioni precedenti o erronee adottate dall’UAMI. È a seguito di tale analisi che la commissione di ricorso ha erroneamente affermato, ad abundantiam, come si deduce dall’uso dell’espressione «oltretutto», che dette registrazioni avrebbero potuto essere fondate sull’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

16      Certamente, in sede di analisi di tali documenti la commissione di ricorso ha commesso un errore nel rilevare, al punto 16 della decisione impugnata, che le registrazioni comunitarie avrebbero potuto essere fondate sull’acquisizione di un carattere distintivo tramite l’uso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, tale errore, riguardante peraltro un argomento presentato ad abundantiam e addotto in sede di esame dei documenti presentati dalla ricorrente, non può configurare una violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, bensì un errore materiale le cui eventuali conseguenze saranno esaminate ai successivi punti da 84 a 88.

17      Un esame superficiale degli elementi di prova come quello che la ricorrente contesta nel caso in esame alla commissione di ricorso, ammesso che risulti accertato, non può configurare, infatti, una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009. Una valutazione errata degli elementi di prova forniti da una parte può, eventualmente, dar luogo ad una violazione della norma sostanziale applicabile al caso di specie.

18      Occorre in terzo luogo rilevare che l’allegato 10 del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso contiene, in particolare, indicazioni relative al volume delle vendite della ricorrente negli anni 2010 e 2011 in alcuni Stati membri, ossia il Benelux, la Repubblica ceca, la Danimarca e la Svezia in quanto fanno parte della Scandinavia, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Regno Unito. Esso contiene anche una previsione delle vendite per l’anno 2012 per detti Stati membri. Tale documento è così inteso a completare il contenuto della dichiarazione giurata del direttore dell’ufficio promozioni e eventi della ricorrente, prestata dinanzi all’esaminatore e che, come indicato dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, riprendendo le considerazioni di quest’ultimo, contiene dati relativi al volume delle vendite che non sono ripartiti per paese, che non indicano l’importo complessivo per l’Unione e che non sono confermati da altri documenti, quali fatture.

19      Dalla decisione impugnata emerge che, come ha sostenuto la ricorrente, la commissione di ricorso non si è pronunciata su detto documento. Infatti, esso non viene menzionato, al punto 21 della decisione impugnata, tra i documenti supplementari prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, la quale non l’ha menzionato neanche nell’ambito della valutazione degli elementi di prova da essa forniti.

20      Occorre tuttavia rilevare che la circostanza che la commissione di ricorso non abbia richiamato tutti gli argomenti e gli elementi di prova prodotti da una parte o non abbia risposto a ciascuno di essi non consente, da sola, di concludere nel senso che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prenderli in considerazione [sentenza del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Racc., EU:T:2010:505, punto 46].

21      Nel caso di specie, dalla decisione impugnata non risulta affatto che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prendere in considerazione il documento di cui all’allegato 10 del ricorso proposto dinanzi ad essa. La commissione di ricorso non ha in particolare addebitato alla ricorrente di non averlo presentato in tempo utile e non l’ha respinto in quanto irricevibile. È possibile che sia sfuggito all’attenzione della commissione di ricorso il fatto che l’allegato 10 del ricorso pendente dinanzi ad essa contenesse indicazioni relative ai volumi di vendite della ricorrente in determinati Stati membri.

22      Eppure, di per sé tale fatto non è tale da configurare una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, ma è una valutazione errata degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, eventualmente in grado di dar luogo ad una violazione di una norma sostanziale. Le eventuali conseguenze di detta valutazione errata saranno esaminate nell’ambito dell’analisi del motivo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (v. successivo punto 107).

23      In quarto luogo, l’elemento di prova che si sostiene provenga da fonti indipendenti e che è contenuto nell’allegato 2 delle osservazioni del 27 gennaio 2012, è una pagina della rivista di moda Elle, che riproduce la fotografia di un modello che indossa un paio di scarpe, prodotte dalla ricorrente, con il segno di cui è stata chiesta la registrazione.

24      A tale proposito, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, pur non trattandosi di un annuncio, esso rappresenta materiale promozionale che la riguarda e che è pubblicato su una rivista di moda, il che consente di mostrare al pubblico i suoi prodotti. Giacché l’insieme del materiale pubblicitario è stato esaminato dalla commissione di ricorso ai punti 26 e 27 della decisione impugnata, non si può addebitarle di non aver tenuto conto di tale documento. Essa non ha pertanto violato la norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009.

25      In ogni caso, ammesso che, come ha sostenuto la ricorrente, detto documento debba essere considerato come un elemento di prova derivante da una fonte indipendente, occorre rilevare che, come per l’allegato 10 del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, dalla decisione impugnata non emerge affatto che la commissione di ricorso abbia rifiutato di prenderlo in considerazione. Infatti, la commissione di ricorso non ha contestato alla ricorrente di non averlo presentato in tempo utile e non l’ha respinto perché irricevibile. Pertanto, ammesso che la commissione di ricorso abbia potuto non tenerne conto, tale fatto di per sé, come dichiarato al precedente punto 22, non potrebbe configurare una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, bensì una valutazione errata degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, le cui eventuali conseguenze saranno esaminate nell’ambito dell’analisi del motivo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (v. successivo punto 107).

26      Pertanto, si deve ritenere che la ricorrente non possa addebitare alla commissione di ricorso di aver commesso una violazione della norma procedurale di cui all’articolo 76 del regolamento n. 207/2009. Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente a tale riguardo.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Vans, Inc. è condannata alle spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.