Language of document : ECLI:EU:T:2024:41

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑280/23,

Oil company «Lukoil» PAO, con sede a Mosca (Russia), rappresentata da B. Lebrun e C. Alter, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da U. Rösslein e S. Toliušis, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e L. Bratusca, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da M. Burón Pérez e A.‑C. Simon, in qualità di agenti,

e

Registro per la trasparenza,

convenuti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová‑Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il proprio ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Oil company «Lukoil» PAO, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione del segretariato del registro per la trasparenza Ares (2023) 1618717, del 6 marzo 2023, che pronuncia la sua rimozione dal registro per la trasparenza dell’Unione europea.

 In diritto

2        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

3        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dalle risposte fornite dalla ricorrente e dalle parti convenute ai quesiti posti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento dell’11 luglio, 17 agosto e 5 ottobre 2023, vertenti sul carattere potenzialmente tardivo del ricorso. Pertanto, esso decide, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento e senza che occorra neppure notificare il ricorso alle parti convenute, dato che, per le ragioni che seguono, il ricorso dev’essere, in ogni caso, respinto in quanto manifestamente irricevibile.

4        Ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine, inoltre, dev’essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

5        Per quanto attiene più precisamente al computo dei termini, l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura prevede, da un lato, che «se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine» e, dall’altro lato, che «un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire da cui il termine dev’essere calcolato».

6        Secondo una costante giurisprudenza, dato che tale termine di ricorso è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, esso è di ordine pubblico, cosicché spetta al giudice dell’Unione verificare d’ufficio se sia stato rispettato (sentenza del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21, e ordinanza del 19 gennaio 2018, Miasto Gliwice/Commissione, T‑485/17, non pubblicata, EU:T:2018:40, punto 6).

7        Occorre altresì ricordare che spetta alla parte che eccepisce la tardività di un ricorso fornire la prova della data in cui la decisione impugnata è stata notificata e, comunque, della data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza se si tratta di una misura di carattere individuale (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non pubblicata, EU:T:2018:852, punto 59). Nel caso di specie, tale dimostrazione compete dunque alle parti convenute.

8        Perché una decisione sia validamente notificata, occorre non che il suo destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del suo contenuto, ma che lo stesso sia stato messo in grado di prenderne utilmente conoscenza. A questo proposito, la prova che il destinatario di una decisione non soltanto l’abbia ricevuta, ma abbia anche potuto prenderne utilmente conoscenza, può risultare da diverse circostanze (v., per analogia, ordinanza del 31 luglio 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, punto 42).

9        In tal senso, al fine di dimostrare che una decisione notificata mediante messaggio di posta elettronica è stata debitamente notificata al suo destinatario in una data precisa e che, pertanto, il termine di ricorso ha iniziato a decorrere da tale data, la parte interessata deve dimostrare, fornendo gli elementi necessari al riguardo, non soltanto che tale decisione è stata comunicata al suo destinatario, nel senso che essa è stata trasmessa all’indirizzo di posta elettronica di tale destinatario e che quest’ultimo l’ha ricevuta a tale indirizzo, ma anche che detto destinatario è stato messo in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto di detta decisione in tale data, vale a dire che ha potuto aprire il messaggio di posta elettronica contenente la decisione di cui trattasi e prenderne quindi debitamente conoscenza in detta data (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2022, Kerstens/Commissione, C‑447/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:612, punto 22).

10      In proposito, una presunzione secondo la quale il destinatario di una decisione notificata con messaggio di posta elettronica può, in ogni caso, essere stato messo in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto soltanto alla data in cui ha consultato la propria casella di posta elettronica, così come una presunzione secondo cui il destinatario di una siffatta decisione è messo in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto, in ogni caso, a partire dalla ricezione di quest’ultima nella propria casella di posta elettronica, non può essere conforme alle disposizioni che fissano i termini di ricorso (v., per analogia, sentenza del 1º agosto 2022, Kerstens/Commissione, C‑447/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:612, punto 25).

11      Nel caso di specie, il segretariato del registro per la trasparenza, con messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023, ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente. Quest’ultima ha ammesso esplicitamente che detto messaggio di posta elettronica era pervenuto in quella stessa data nelle caselle di posta elettronica dei due rappresentanti da essa designati al momento della sua iscrizione nel registro per la trasparenza (in prosieguo: i «rappresentanti»). Ne deriva che il termine per chiedere l’annullamento di tale atto, previsto dall’articolo 263 TFUE, era dunque scaduto, in linea di principio, il 16 maggio 2023, mentre il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale soltanto il 17 maggio 2023. Ne consegue che, prima facie, il ricorso sembra tardivo.

12      La ricorrente si basa tuttavia su una serie di argomenti per contestare la tardività del ricorso.

13      In primo luogo, la ricorrente nega di aver preso conoscenza del messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023 per il motivo che esso è pervenuto in quella stessa data, ma al di fuori dell’orario d’ufficio, nelle caselle di posta elettronica dei suoi rappresentanti. La ricorrente sostiene quindi che non era in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto di detto messaggio di posta elettronica il giorno della comunicazione di quest’ultimo ai suoi rappresentanti.

14      Occorre pertanto stabilire se le parti convenute abbiano presentato indizi sufficienti che permettano di ritenere che i rappresentanti della ricorrente siano stati posti in condizione di prendere utilmente conoscenza del contenuto del messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023 nella stessa data in cui quest’ultimo era pervenuto nelle loro caselle di posta elettronica.

15      In proposito, con lettera del 31 marzo 2023 inviata al segretariato del registro per la trasparenza, i consulenti legali della ricorrente hanno presentato, in reazione alla decisione impugnata allegata al messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023, una richiesta di riaprire l’indagine ai sensi dei punti 7.3 e 7.4 dell’allegato III dell’accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU 2021, L 207, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»).

16      Si deve precisare che il punto 7.3 dell’allegato III dell’accordo interistituzionale prevede che il segretariato del registro per la trasparenza può prendere in considerazione la richiesta di riaprire un’indagine «entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui le parti interessate sono state informate della sua decisione».

17      Si deve altresì ricordare che, per quanto concerne le regole di computo dei termini, l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU 1971, L 124, pag. 1), prevede che, «[s]e un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o [i]n anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo».

18      Ciò premesso, occorre rilevare che, per provare che la richiesta di riaprire l’indagine nei confronti della ricorrente è stata presentata entro il termine di 20 giorni lavorativi, i consulenti legali di quest’ultima, nell’ultimo paragrafo della lettera del 31 marzo 2023, hanno fatto esplicito riferimento alla circostanza che il termine di 20 giorni lavorativi aveva iniziato a decorrere il «7 marzo 2023» e che tale termine di 20 giorni lavorativi sarebbe scaduto il «3 aprile 2023».

19      Un’informazione così precisa, proveniente dai consulenti legali della ricorrente, può essere interpretata soltanto come l’ammissione da parte loro che il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato effettivamente trasmesso ai rappresentanti della ricorrente il 6 marzo 2023, che detto messaggio di posta elettronica è pervenuto nelle caselle di posta elettronica di questi ultimi in pari data e che essi ne hanno preso conoscenza o, perlomeno, sono stati in grado di prenderne utilmente conoscenza il giorno stesso di tale comunicazione e di tale ricezione. Ne deriva che il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato «debitamente notificato» a detti rappresentanti il 6 marzo 2023.

20      Se i rappresentanti della ricorrente avessero aperto o fossero stati in grado di aprire il messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023 soltanto il giorno successivo alla comunicazione e ricezione del messaggio stesso, ossia il 7 marzo 2023, infatti, la lettera del 31 marzo 2023 avrebbe logicamente fatto riferimento all’informazione secondo cui il termine di 20 giorni lavorativi iniziava a decorrere l’8 marzo 2023.

21      In tale contesto, l’argomento addotto dalla ricorrente, vertente sulla trasmissione del messaggio di posta elettronica al di fuori dell’orario d’ufficio, non può essere sufficiente per porre in discussione i chiari termini dell’ultimo paragrafo della lettera del 31 marzo 2023.

22      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il 6 marzo 2023 il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato trasmesso soltanto ai rappresentanti della sua società figlia belga, ossia la Lukoil Belgium NV, non a lei stessa, e che dunque non ha potuto prenderne conoscenza quel giorno.

23      Tale ragionamento della ricorrente non può essere condiviso.

24      In primo luogo, si deve anzitutto sottolineare che l’articolo 2, lettera c), dell’accordo interistituzionale prevede che per «persona registrata» si intenda «qualsiasi rappresentante d’interessi che si sia iscritto nel registro».

25      L’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo interistituzionale prevede poi che spetta ai richiedenti la registrazione fornire le informazioni di cui all’allegato II di detto accordo. Tra le informazioni da inserire nel registro per la trasparenza, elencate al punto I di detto allegato, compaiono, in particolare, il nominativo della «persona legalmente responsabile dell’entità» nonché quello della «persona incaricata delle relazioni con l’Unione».

26      Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo interistituzionale, il segretariato del registro per la trasparenza ha definito orientamenti relativi a detto registro destinati ai richiedenti la registrazione e alle persone registrate, al fine di garantire che detto accordo sia applicato in modo coerente (in prosieguo: gli «orientamenti»). Il punto 2 degli orientamenti, intitolato «Principio della registrazione unica», prevede che, per evitare registrazioni multiple e accelerare il trattamento amministrativo di una domanda o di una registrazione, i rappresentanti di interessi che operano in più di un paese (come le multinazionali) dovrebbero registrare una sola volta le loro attività nel registro e, in tal modo, includere le altre varie entità di una rete, un gruppo societario o simili. Essi precisano che, in pratica, la registrazione spetta alla sezione o all’ufficio che rappresenta gli interessi dell’entità presso le istituzioni dell’Unione.

27      Il punto 5 degli orientamenti, intitolato «Informazioni da inserire nel registro», menziona una rubrica 4, relativa al «responsabile legale», che definisce come «una persona autorizzata per legge ad agire per conto del rappresentante di interessi o a rappresentarlo nei contatti con le autorità pubbliche».

28      Infine, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo interistituzionale e del codice di condotta contenuto nell’allegato I di detto accordo, le persone registrate hanno la responsabilità ultima della correttezza delle informazioni fornite.

29      In secondo luogo, dall’estratto del registro per la trasparenza, presentato dalla Commissione, risulta che soltanto la ricorrente era iscritta in detto registro. Infatti, la società figlia belga di quest’ultima non è stata assolutamente oggetto di un’iscrizione separata ed è stata menzionata soltanto quale «ufficio incaricato dei rapporti con l’Unione». Pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo interistituzionale e secondo il principio della registrazione unica di cui al punto 2 degli orientamenti, richiamati al precedente punto 26, si deve ammettere che l’indicazione della ricorrente come unica organizzazione iscritta nel registro per la trasparenza ha coperto tutte le imprese del gruppo al quale apparteneva la ricorrente in tutti i paesi in cui tale gruppo era presente, inclusa la società figlia belga, e che è errato affermare che detta società figlia sia stata parimenti iscritta in detto registro.

30      In terzo luogo, si deve sottolineare che il nominativo della «persona legalmente responsabile dell’entità» menzionato dalla ricorrente era il «sig. S.» e quello della «persona incaricata delle relazioni con l’Unione» era il «sig. B.». In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato II, punto I, dell’accordo interistituzionale, richiamati al precedente punto 25, e ai sensi del punto 5 degli orientamenti citato al precedente punto 27, si deve ritenere che, designando una persona legalmente responsabile e una persona incaricata delle relazioni con l’Unione, la ricorrente abbia accettato che tali persone agissero in suo nome e quali rappresentanti incaricati delle sue relazioni con il segretariato del registro per la trasparenza. Pertanto, la menzione delle funzioni dei rappresentanti della ricorrente, ossia, rispettivamente, «direttore esecutivo» e «direttore degli affari commerciali» della sua società figlia belga, non ha alcuna incidenza sul fatto che la loro designazione, da parte della ricorrente, in qualità di persona legalmente responsabile e di persona incaricata delle relazioni con l’Unione ha implicato il consenso di quest’ultima affinché la rappresentassero nell’ambito dei suoi contatti con il segretariato del registro per la trasparenza.

31      In proposito, l’argomento della ricorrente secondo il quale i suoi rappresentanti avrebbero avuto mandato soltanto per ricevere comunicazioni e rappresentare la sua società figlia belga non regge all’analisi. Infatti, da un lato, come ricordato al precedente punto 28, le persone registrate assumono la responsabilità dell’esattezza delle informazioni da esse fornite.

32      Dall’altro lato, la conclusione secondo la quale i sigg. S. e B. rappresentavano la ricorrente e agivano in nome di quest’ultima è avvalorata dal fatto che, come correttamente rilevato dalla Commissione, il 14 luglio 2022 il segretariato del registro per la trasparenza ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente mediante la casella di posta elettronica del sig. S., suo rappresentante designato quale «persona legalmente responsabile», allo scopo di informarla della propria decisione di avviare un’indagine nei suoi confronti e di sospendere la sua registrazione in via cautelare. Il sig. S. è effettivamente la persona che il 28 luglio 2022 ha inviato il messaggio di posta elettronica di risposta ai membri del segretariato del registro per la trasparenza e che li ha invitati a ricevere, in allegato, «la risposta ufficiale» della ricorrente alla loro richiesta, alla luce dell’indagine avviata nei confronti di quest’ultima da detto segretariato. Si deve aggiungere che la risposta ufficiale in questione è stata appunto firmata dai sigg. S e B.

33      Occorre peraltro rilevare che la decisione impugnata, indirizzata a «Lukoil, Viale Sretensky, 11, 101000 Mosca, Russia», è stata effettivamente trasmessa ai sigg. S. e B. mediante le loro caselle di posta elettronica, menzionate nell’estratto del registro.

34      In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto contiene soltanto affermazioni generiche, e sottolinea che, il 31 marzo 2023, essa ha chiesto al segretariato del registro per la trasparenza la relazione d’indagine, trasmessale il 25 aprile 2023. Essa ritiene quindi che il termine di ricorso abbia potuto iniziare a decorrere soltanto dalla ricezione di detta relazione.

35      Tale argomentazione dev’essere respinta.

36      Da un lato, la decisione impugnata è quella contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023 e non la relazione d’indagine del segretariato del registro per la trasparenza. Infatti, il punto 7.1 dell’allegato III dell’accordo interistituzionale prevede che detto segretariato deve chiudere la propria indagine con «una decisione motivata» e deve dare notifica per iscritto alle parti interessate da tale decisione. Il punto 4.11 di detto allegato prevede che il segretariato del registro per la trasparenza fornisce una copia della propria relazione d’indagine alla persona registrata soltanto «su richiesta» di quest’ultima. Il fatto che l’accordo interistituzionale conceda alla persona registrata la possibilità di chiedere una copia della relazione d’indagine non ha dunque alcuna incidenza sul dies a quo del termine di ricorso, ossia il giorno della notifica della decisione comunicata ai sensi del punto 7.1 di detto allegato. Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che i termini di ricorso dovessero essere sospesi fintantoché essa non avesse ricevuto la relazione d’indagine.

37      D’altro lato, la risposta alla questione del computo del termine di ricorso non dipende dalla risposta alla questione della sufficienza o meno della motivazione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023.

38      In ogni caso, la ricorrente era perfettamente in grado di proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione impugnata e, se del caso, di avvalersi della circostanza che quest’ultima non soddisfacesse pienamente l’esigenza di motivazione, tenuto conto, da un lato, della motivazione contenuta nella decisione impugnata – relativa, in particolare, alle sue attività di rappresentanza di interessi volte a influenzare il processo decisionale dell’Unione direttamente o tramite la sua società figlia belga nonché alla copertura mediatica che mostrava la sua posizione di potente lobbista che esercitava un’influenza in nome del governo russo – e, dall’altro lato, del contesto noto alla ricorrente in forza dei suoi scambi di messaggi di posta elettronica con il segretariato del registro per la trasparenza che avevano preceduto l’adozione della decisione impugnata.

39      Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile per tardività, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità nella misura in cui è diretto contro il registro per la trasparenza.

 Sulle spese

40      Poiché la presente ordinanza è stata emessa prima della notifica del ricorso alle parti convenute, è sufficiente decidere che la ricorrente si farà carico delle proprie spese, conformemente all’articolo 133 del regolamento di procedura. Il fatto che le parti convenute siano state chiamate a rispondere ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento richiamate al precedente punto 3 è privo di incidenza in proposito.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La Oil company «Lukoil» PAO si farà carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 25 gennaio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

F. Schalin


*      Lingua processuale: il francese.