Language of document : ECLI:EU:T:2013:592

Causa T‑499/10

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Contratto tra lo Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione di idrocarburi – Successiva modifica del regime legale delle tasse minerarie – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Carattere selettivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 novembre 2013

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento che allevia gli oneri di un’impresa – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Criterio di valutazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Accordo tra uno Stato e un operatore economico che non implica elementi di aiuto – Successiva modifica delle condizioni esterne all’accordo che conferisce una posizione di vantaggio all’operatore – Esclusione salvo in caso di carattere selettivo dell’accordo

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 54)

3.      Quando uno Stato conclude con un operatore economico un accordo che non implica elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, il fatto che, successivamente, le condizioni esterne a un tale accordo cambino di modo che l’operatore in questione si trova in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso accordi simili non può bastare a considerare che, considerati congiuntamente, l’accordo e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso, possano essere costitutivi di un aiuto di Stato.

Infatti, in assenza di un principio del genere, qualsiasi accordo che un operatore economico concluda con uno Stato e che non implichi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE potrebbe essere sempre rimesso in discussione, qualora la situazione del mercato nel quale è attivo l’operatore parte dell’accordo evolva in maniera tale da conferirgli un vantaggio oppure qualora lo Stato eserciti il suo potere regolamentare in modo obiettivamente giustificato a causa di un’evoluzione del mercato pur rispettando i diritti e gli obblighi scaturenti da un tale accordo. Per contro, la combinazione dell’accordo e della successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso può essere qualificata come aiuto di Stato quando i termini dell’accordo concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore.

A tal riguardo, la circostanza secondo la quale soltanto un operatore ha concluso un accordo di tale genere non è sufficiente a dimostrare il carattere selettivo di quest’ultimo, dal momento che una siffatta circostanza può essere dovuta in particolare alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro operatore.

Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura di aiuto unica può essere costituita da elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione. In tale contesto, la citata combinazione può essere qualificata come aiuto di Stato quando lo Stato agisce in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un accordo che concede loro aliquote della tassa garantite per tutta la sua durata, e al contempo ha l’intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l’aliquota della tassa cosicché gli altri operatori sul mercato siano svantaggiati, siano essi operatori già presenti alla data della conclusione dell’accordo o nuovi operatori.

(v. punti 64-67)