Language of document : ECLI:EU:C:2020:798

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributo per i diritti d’uso delle frequenze radio – Normativa nazionale settoriale che assoggetta ad una tassa la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico – Normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali l’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico»

Nella causa C‑443/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia del Paese Basco, Spagna), con decisione del 24 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2019, nel procedimento

Vodafone España SAU

contro

Diputación Foral de Gipuzkoa,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Vodafone España SAU, da J.L. Buendía Sierra, E. Gardeta González e J. Viloria Gutiérrez, abogados;

–        per la Diputación Foral de Gipuzkoa, da J.L. Hernández Goicoechea, abogado, e B. Urizar Arancibia, procuradora;

–        per il governo spagnolo, inizialmente da S. Jiménez García e A. Rubio González, successivamente da S. Jiménez García, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Rius e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 2002/20»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vodafone España SAU e la Diputación Foral de Gipuzkoa (amministrazione provinciale di Gipuzkoa, Spagna) relativa ad un’imposta cui tale società è stata assoggettata per la concessione amministrativa del diritto d’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico assegnatole.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 18, 30 e 32 della direttiva 2002/20 enunciano quanto segue:

«(18)      È opportuno che l’autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. (...)

(...)

(30)      Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. (...)

(...)

(32)      Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l’impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. (...)».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità».

5        L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», contiene un paragrafo 2 che è così formulato:

«La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti d’uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. (...)».

6        L’articolo 6 della medesima direttiva, dal titolo «Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici», così dispone:

«1.      L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle radiofrequenze e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d’uso delle radiofrequenze, sono conformi all’articolo 9 della [direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33)].

(...)

3.      L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell’allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4.      Nel concedere i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell’autorizzazione generale».

7        L’articolo 12 della direttiva 2002/20, intitolato «Diritti amministrativi», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a)      coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b)      sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori».

8        Conformemente all’articolo 13 della suddetta direttiva, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture»:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (...)».

9        L’allegato della direttiva 2002/20 prevede quanto segue:

«(...)

A.      Condizioni che possono corredare l’autorizzazione generale

(...)

2.      Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 12 della presente direttiva.

(...)

B.      Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio

(...)

6.      Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

(...)».

 Diritto spagnolo

 La normativa sulle telecomunicazioni

10      La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890; in prosieguo: la «LGT 2003»), ha trasposto nel diritto spagnolo le direttive in materia di telecomunicazioni adottate nel corso del 2002, tra le quali figura la direttiva 2002/20.

11      Ai termini dell’articolo 49 di tale legge:

«1.      Gli operatori e i titolari di diritti d’uso dello spettro radioelettrico pubblico o delle risorse di numerazione sono soggetti al pagamento delle tasse stabilite nell’ordinamento giuridico.

2.      Tali tasse mirano a coprire:

a)      i costi amministrativi derivanti dal lavoro di regolamentazione relativo alla preparazione e all’applicazione del diritto comunitario derivato e delle decisioni amministrative, segnatamente in materia di interconnessione e di accesso;

b)      i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall’applicazione del regime stabilito dalla presente legge;

c)      i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall’applicazione dei diritti di occupazione del demanio pubblico e dei diritti d’uso dello spettro radioelettrico pubblico nonché delle risorse di numerazione;

d)      la gestione delle notifiche ai sensi dell’articolo 6 della presente legge;

e)      i costi derivanti dalla cooperazione internazionale, dall’armonizzazione e standardizzazione e dall’analisi di mercato.

3.      Fatto salvo il precedente paragrafo 2, le tasse sull’uso dello spettro radioelettrico pubblico, delle risorse di numerazione e del demanio pubblico necessario per l’installazione di reti di comunicazione elettronica mirano a garantire l’impiego ottimale di tali risorse, tenendo conto del valore del bene che viene concesso in uso e della sua rarità. Dette tasse devono essere non discriminatorie, trasparenti, oggettivamente giustificate e proporzionate allo scopo perseguito. Esse devono inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi e al rispetto dei principi enunciati all’articolo 3, con le modalità che verranno stabilite con regolamento.

(...)».

12      Il contenuto di tale disposizione è stato ripreso, in sostanza, dall’articolo 71 della Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones (legge generale 9/2014 sulle telecomunicazioni), del 9 maggio 2014 (BOE n. 114, del 10 maggio 2014, pag. 35824; in prosieguo: la «LGT 2014»).

13      L’allegato I della LGT 2014 contiene un punto 3, intitolato «Tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico», il cui paragrafo 1, sostanzialmente identico al paragrafo 1 del punto 3 dell’allegato I della LGT 2003, è così formulato:

«La riserva per uso privato o speciale, da parte di un operatore, di una frequenza dello spettro radioelettrico pubblico, a favore di una o di più persone o entità, è assoggettata a una tassa annuale, secondo le modalità fissate nel presente paragrafo.

Per stabilire l’importo di tale tassa per il soggetto che ne è debitore, si dovrà tener conto del valore di mercato della frequenza riservata e del profitto che può trarne il beneficiario (…)».

14      Ai sensi del punto 3, paragrafo 6, dell’allegato I della LGT 2014:

«(...) Il mancato pagamento della tassa [per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico] può giustificare la sospensione o la perdita del diritto di occupazione dello spettro radioelettrico pubblico (...)».

15      Ai sensi dell’articolo 62 della LGT 2014, che corrisponde in sostanza all’articolo 45 della LGT 2003:

«(...)

L’uso speciale dello spettro radioelettrico pubblico è quello delle bande di frequenza soggette ad autorizzazione per un uso compartito, senza limitazioni del numero di operatori o di utenti e con le condizioni tecniche e per i servizi da stabilire caso per caso.

L’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico è quello che si realizza attraverso lo sfruttamento di determinate frequenze in esclusiva o da parte di un numero limitato di utenti in uno stesso ambito materiale di applicazione.

(...)

3.      In caso d’uso speciale delle bande di frequenza a tal fine autorizzate tramite reti pubbliche di comunicazione elettronica installate o gestite da operatori di comunicazione elettronica, la concessione di diritti d’uso dello spettro radioelettrico pubblico assume la forma di un’autorizzazione generale.

(...)

4.      La concessione di diritti d’uso dello spettro radioelettrico pubblico assume la forma di un’autorizzazione individuale nei seguenti casi:

a)      qualora si tratti di una riserva di diritti d’uso speciale da parte di radioamatori o per altri impieghi privi di contenuto economico soggetti ad una normativa specifica che preveda una siffatta autorizzazione individuale;

b)      qualora il diritto d’uso privato sia concesso ai fini dell’autoprestazione di servizi da parte del richiedente, salvo nel caso delle amministrazioni pubbliche, che richiedono un’assegnazione demaniale.

5.      Nei restanti casi non contemplati dai precedenti paragrafi, il diritto d’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico richiede una concessione amministrativa. Il rilascio di tale concessione è subordinato alla qualità di operatore delle comunicazioni elettroniche e all’assenza di uno dei divieti di stipulare contratti stabiliti [dal Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (regio decreto legislativo 3/2011, recante approvazione del testo consolidato della legge sugli appalti pubblici), del 14 novembre 2011 (BOE n. 276, del 16 novembre 2011, pag. 117729)].

(...)».

 La normativa relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati

16      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (testo consolidato della legge relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati), risultante dal Real Decreto Legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (regio decreto legislativo 1/1993, recante approvazione del testo consolidato della legge relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati), del 24 settembre 1993 (BOE n. 251, del 20 ottobre 1993, pag. 29545), e dell’articolo 7, paragrafo 1, della Norma Foral 18/1987, del territorio histórico de Guipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (legge provinciale 18/1987, del territorio storico di Guipuzkoa, relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati), del 30 dicembre 1987:

«Costituiscono trasferimenti patrimoniali soggetti ad imposta:

(...)

b)      la costituzione di diritti reali, di prestiti, di cauzioni, di locazioni, di pensioni e di concessioni amministrative, salvo il caso in cui esse abbiano ad oggetto la cessione del diritto d’uso di infrastrutture ferroviarie o di immobili o di installazioni portuali e aeroportuali».

17      Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico (regolamento di applicazione della legge generale 32/2003, del 3 novembre, sulle telecomunicazioni, relativo all’uso dello spettro radioelettrico pubblico), risultante dal Real Decreto 863/2008, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico (regio decreto 863/2008, recante approvazione del regolamento di applicazione della legge generale 32/2003, del 3 novembre, sulle telecomunicazioni, relativo all’uso dello spettro radioelettrico pubblico), del 23 maggio 2008 (BOE n. 138, del 7 giugno 2008, pag. 26305):

«L’agenzia nazionale delle radiocomunicazioni può revocare, mediante procedimento amministrativo generale (...), i titoli che autorizzano l’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico per i seguenti motivi:

(...)

b)      omesso pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati.

(...)».

18      L’articolo 2 della Ley 58/2003 General Tributaria (legge 58/2003, recante il codice generale delle imposte), del 17 dicembre 2003 (BOE n. 302, del 18 dicembre 2003, pag. 44987), definisce la nozione di «imposta» come il prelievo richiesto «senza corrispettivo per un fatto imponibile costituito da operazioni, atti o fatti che mettano in evidenza la capacità finanziaria del contribuente».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      La Vodafone España è un operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile nel territorio spagnolo.

20      Nel corso del 2011, alla Vodafone España sono state attribuite varie concessioni d’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico per la banda di 2,6 GHz e, in applicazione del punto 3 dell’allegato I della LGT 2003, essa ha proceduto al pagamento della tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico. Conformemente alla legge provinciale 18/1987 relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati, la Vodafone España ha altresì proceduto all’autoliquidazione e al pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati (in prosieguo: l’«imposta sui trasferimenti patrimoniali»).

21      Ritenendo, tuttavia, che tale imposta fosse contraria al diritto dell’Unione, la Vodafone España ha chiesto, in via amministrativa, il rimborso degli importi da essa versati a tale titolo.

22      A seguito del rigetto della sua domanda, la Vodafone España ha adito il giudice del rinvio con un ricorso di annullamento avverso le decisioni di rigetto di tale domanda, facendo valere, in sostanza, che l’obbligo di versare l’imposta sui trasferimenti patrimoniali comporta una doppia imposizione contraria all’articolo 13 della direttiva 2002/20, in quanto uno stesso fatto, vale a dire la concessione amministrativa dell’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico, è fatto generatore, al contempo, della tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico e dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali.

23      L’amministrazione provinciale di Gipuzkoa nega la sussistenza di una doppia imposizione basandosi sulla distinzione, nel diritto spagnolo, tra la nozione di «tassa» e quella di «imposta». In sostanza, il fatto generatore della tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico sarebbe la riserva di una frequenza dello spettro pubblico a scopo d’uso privato, mentre l’imposta sui trasferimenti patrimoniali graverebbe sul trasferimento patrimoniale operato mediante la concessione di un diritto d’uso privato. Secondo tale amministrazione, gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20 non limitano la possibilità che gli Stati membri hanno di istituire tipi di prelievo fiscale diversi da quelli previsti da tali articoli, quali l’imposta sui trasferimenti patrimoniali e l’imposta sulle società, ai quali siano assoggettati tutti gli operatori.

24      Secondo il giudice del rinvio, il regime giuridico dello spettro radioelettrico pubblico è, in sostanza, identico al regime generale, istituito dagli articoli da 84 a 104 della Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (legge 33/2003, relativa al patrimonio delle amministrazioni pubbliche), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 20254), applicabile a tutti i beni demaniali delle amministrazioni pubbliche spagnole. Tale giudice ne deduce che l’operatore di telecomunicazioni che divenga aggiudicatario esclusivo di talune frequenze ottiene una vera e propria concessione amministrativa di demanio pubblico, della stessa natura di quella prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della legge provinciale 18/1987 relativa all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici registrati, la cui portata si estende, al pari di qualsiasi concessione, all’uso privato temporaneo del bene demaniale concesso contro pagamento di un contributo.

25      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, il fatto che il mancato pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali configuri un motivo di revoca del titolo che autorizza l’uso dello spettro radioelettrico pubblico potrebbe essere inteso nel senso che, nell’intenzione del legislatore nazionale, il pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali è, de facto, una condizione preliminare per la concessione del diritto d’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico.

26      Ritenendo, tuttavia, che la controversia al suo esame sollevi questioni di interpretazione del diritto dell’Unione, il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia del Paese Basco, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13 della direttiva [2002/20], in combinato eventualmente con altre disposizioni, complementari, del diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il Regno di Spagna, e in particolare la provincia fiscalmente autonoma di Gipuzkoa, assoggetti, in conformità della pertinente normativa provinciale, il diritto d’uso di radiofrequenze da parte di un operatore di telecomunicazioni – già gravato dalla tassa [per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico] – anche a[ll’imposta sui trasferimenti patrimoniali], applicabile in via generale alle concessioni amministrative di beni demaniali».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva 2002/20 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, la cui normativa prevede che il diritto d’uso delle frequenze radio sia assoggettato ad una tassa per riserva dello spettro radioelettrico pubblico, sottoponga inoltre l’assegnazione di concessioni amministrative in tale settore ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali, la quale grava in via generale sull’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico in forza di una normativa che non è specificamente applicabile al settore delle comunicazioni elettroniche.

28      In via preliminare occorre rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2002/20 mira a realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta l’Unione europea.

29      La direttiva 2020/20 prevede così non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri, ovvero al loro contenuto, ma anche norme relative alla natura, nonché all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

30      Più in particolare, l’articolo 12 della direttiva 2002/20, intitolato «Diritti amministrativi», prevede che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possano essere assoggettati a diritti amministrativi destinati a finanziare le attività dell’autorità nazionale di regolamentazione in materia di gestione del regime di autorizzazione e di concessione dei diritti d’uso.

31      Oltre a tali diritti amministrativi, l’articolo 13 della succitata direttiva, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture»,  autorizza gli Stati membri a riscuotere sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri nonché sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, che concedono ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, un contributo volto a garantire l’impiego ottimale di tali risorse.

32      Come risulta da una giurisprudenza costante, gli Stati membri, nell’ambito della direttiva 2002/20, non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Proximus, C‑454/13, EU:C:2015:819, punto 20 e giurisprudenza ivi citata), vale a dire quelli menzionati ai punti 30 e 31 della presente sentenza.

33      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se un cumulo di contributi sia compatibile con l’articolo 13 della direttiva 2002/20.

34      A tal riguardo è sufficiente ricordare che la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva 2002/20 non esclude un cumulo di più contributi, nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda l’imposizione di un contributo inteso a favorire l’impiego ottimale delle frequenze che si sommi ad un altro contributo destinato allo stesso obiettivo, a condizione che tali contributi, insieme considerati, soddisfino le condizioni enunciate al suddetto articolo 13 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 48).

35      In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che il prelievo sui trasferimenti patrimoniali di cui trattasi nel procedimento principale, in forza del diritto nazionale applicabile, non è qualificato come «contributo», unica nozione cui rinvia l’articolo 13 della direttiva 2002/20, bensì come «imposta».

36      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito dell’esame del prelievo fiscale considerato, il giudice del rinvio non può essere vincolato alla qualificazione ad esso attribuita nel diritto nazionale applicabile, bensì deve basarsi sulle caratteristiche oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia, C‑189/15, EU:C:2017:17, punto 29).

37      Di conseguenza, la circostanza che, nel caso di specie, il prelievo fiscale di cui trattasi nel procedimento principale sia qualificato come «imposta» in forza della normativa nazionale non osta, di per sé, a che esso rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20.

38      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la compatibilità di un’«imposta» come quella di cui trattasi nel procedimento principale con la direttiva 2002/20 possa essere rimessa in discussione per il fatto che essa è disciplinata da una normativa non applicabile in modo specifico al settore delle comunicazioni elettroniche.

39      A tal riguardo occorre rilevare che, certamente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2002/20, in combinato disposto con il considerando 18 di quest’ultima, l’autorizzazione generale, che garantisce il diritto di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, contiene solo le condizioni specifiche per il settore delle comunicazioni elettroniche e non anche le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali non specificamente concernenti tale settore.

40      Tuttavia, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2002/20, in combinato disposto con le parti A e B dell’allegato di quest’ultima, i diritti d’uso delle frequenze radio, da un lato, e l’autorizzazione generale, dall’altro, sono oggetto di procedure distinte le cui condizioni non sono identiche.

41      Di conseguenza, il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2002/20, applicabile all’autorizzazione generale, non può essere esteso ai contributi previsti dall’articolo 13 di quest’ultima e, pertanto, la circostanza che un contributo sia disciplinato da una normativa di uno Stato membro che non è specifica per il settore delle comunicazioni elettroniche non può, di per sé, ostare all’applicazione di tale direttiva o comunque all’applicazione dell’articolo 13 di quest’ultima.

42      In quarto luogo, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che l’imposta sui trasferimenti patrimoniali sia applicabile a tutti gli operatori economici, e non solo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, incida sull’applicabilità al procedimento principale dell’articolo 13 della direttiva 2002/20.

43      In proposito, è vero che la Corte ha dichiarato che, tenuto conto delle sue caratteristiche, un’imposta i cui soggetti passivi non siano unicamente gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o quelli che beneficiano dei diritti previsti dall’articolo 13 della direttiva 2002/20 non costituisce un «contributo» ai sensi di tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 36).

44      È vero pure, però, che la Corte ha precisato che era così in quanto il fatto generatore dell’imposta in quel procedimento principale non era collegato alla concessione di diritti d’uso di frequenze radio o di numeri o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 37), mentre la circostanza che detta imposta gravasse su tutti gli operatori economici non era stata determinante per giungere a siffatta conclusione.

45      Ne discende che un contributo applicabile a tutti gli operatori economici può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20, purché il suo fatto generatore sia collegato alla concessione di diritti d’uso di frequenze radio o di numeri ovvero alla concessione di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse.

46      Orbene, tale ipotesi ricorre, in particolare, allorché il contributo di cui trattasi è imposto alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a fronte del diritto di usare frequenze radio  (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Base Company, C‑346/13, EU:C:2015:649, punto 22).

47      Nel caso di specie, dal diritto nazionale applicabile, in particolare dall’articolo 45 della LGT 2003, sembra risultare che il rilascio di una concessione amministrativa sullo spettro radioelettrico pubblico sia indispensabile per poter beneficiare del diritto d’uso esclusivo delle frequenze dello spettro radioelettrico pubblico. Inoltre, dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione della LGT 2003, approvato con il regio decreto 863/2008, emerge che il mancato pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali configura un motivo di revoca del titolo che autorizza un siffatto utilizzo.

48      Appare quindi, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che è l’unico competente ad interpretare il diritto nazionale, che il pagamento dell’imposta sui trasferimenti patrimoniali costituisce una condizione preliminare per ottenere il diritto d’uso di frequenze radio e, pertanto, che tale «imposta» presenta le caratteristiche di un contributo dovuto a fronte di tale diritto.

49      Nell’ipotesi in cui, tenuto conto degli elementi che precedono, giungesse alla conclusione che l’imposta sui trasferimenti patrimoniali rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20, il giudice del rinvio dovrebbe verificare se tale imposta e la tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico, insieme considerate, soddisfino le condizioni enunciate dallo stesso articolo 13 (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 48).

50      A tale riguardo il contributo per i diritti d’uso delle frequenze radio che gli Stati membri possono istituire deve essere oggettivamente giustificato, trasparente, non discriminatorio e proporzionato allo scopo cui è destinato e deve tener conto, in particolare, degli obiettivi della promozione della concorrenza e dell’uso efficiente delle frequenze radio (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 46).

51      Dall’articolo 13 della direttiva 2002/20, in combinato disposto con il considerando 32 di quest’ultima, emerge altresì che un contributo imposto agli operatori di servizi di telecomunicazione per l’uso di frequenze radio deve perseguire lo scopo di assicurare un impiego ottimale di tali risorse e non ostacolare lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato (sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 47).

52      Per quanto riguarda, più in particolare, le modalità di determinazione dell’importo del contributo per l’uso delle frequenze radio, l’autorizzazione ad utilizzare un bene pubblico che costituisce una risorsa rara consente al suo titolare di realizzare rilevanti profitti economici e gli conferisce vantaggi rispetto agli altri operatori che intendano parimenti utilizzare e gestire tale risorsa, il che giustifica l’imposizione di un contributo che rifletta, segnatamente, il valore dell’utilizzo della risorsa rara di cui trattasi (sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

53      In tali circostanze, il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso comporta che l’entità di tale contributo sia fissata ad un livello adeguato in grado di rispecchiare, appunto, il valore dell’utilizzo di tali risorse, e ciò esige di prendere in considerazione la situazione economica e tecnologica del mercato interessato (sentenza del 21 marzo 2013, Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13 della direttiva 2002/20 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, la cui normativa prevede che il diritto d’uso delle frequenze radio sia assoggettato ad una tassa per riserva dello spettro radioelettrico pubblico, sottoponga inoltre l’assegnazione di concessioni amministrative in tale settore ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali, gravante in via generale sull’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico in forza di una normativa che non è specificamente applicabile al settore delle comunicazioni elettroniche, qualora il fatto generatore di tale imposta sia collegato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio, purché detta tassa e detta imposta, insieme considerate, soddisfino le condizioni enunciate al citato articolo, in particolare quella relativa al carattere proporzionato dell’importo percepito a fronte del diritto d’uso delle frequenze radio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, la cui normativa prevede che il diritto d’uso delle frequenze radio sia assoggettato ad una tassa per riserva dello spettro radioelettrico pubblico, sottoponga inoltre l’assegnazione di concessioni amministrative in tale settore ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali, gravante in via generale sull’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico in forza di una normativa che non è specificamente applicabile al settore delle comunicazioni elettroniche, qualora il fatto generatore di tale imposta sia collegato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio, purché detta tassa e detta imposta, insieme considerate, soddisfino le condizioni enunciate al citato articolo, in particolare quella relativa al carattere proporzionato dell’importo percepito a fronte del diritto d’uso delle frequenze radio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.