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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 5 luglio 2022 – Zamestnik ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po programa „INTERREG V-A Rumania – Bulgaria 2014-2020“ / Obshtina Balchik

(Causa C-443/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Zamestnik ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Natsionalnia organ po programa „INTERREG V-A Rumania – Bulgaria 2014-2020“

Resistente in cassazione: Obshtina Balchik

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con il paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24 1 consenta una normativa nazionale o una prassi di interpretazione e applicazione di tale normativa in base alla quale si può presumere una violazione delle norme su una modifica sostanziale dell’appalto pubblico solo se le parti hanno firmato un accordo/allegato scritto che modifica l’appalto.

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con il paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24 consenta una normativa nazionale o una prassi di interpretazione e applicazione di tale normativa, secondo cui una modifica illegittima degli appalti pubblici può essere effettuata non solo mediante un accordo scritto firmato dalle parti, ma anche mediante atti congiunti delle parti in contrasto con le norme in materia di modifica degli appalti, espressi in comunicazioni e in loro tracce scritte (come quelle di cui al procedimento principale) da cui si possa desumere l’esistenza di una concorde volontà con riguardo alla modifica.

Se la nozione di «ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione», di cui al considerando 109 della direttiva 2014/24, nella parte relativa al termine per l’esecuzione delle attività, comprenda anche la valutazione dei rischi derivanti da condizioni meteorologiche usuali che potrebbero avere un impatto negativo sull’esecuzione dell’appalto entro il termine stabilito, nonché la valutazione dei divieti normativi relativi all’esecuzione delle attività in un determinato periodo, rientrante nel periodo di esecuzione dell’appalto.

Se la nozione di «circostanze imprevedibili» di cui alla direttiva 2014/24 comprenda solo le circostanze che si sono verificate dopo l’aggiudicazione dell’appalto [come previsto dalla disposizione nazionale di cui all’articolo 2, punto 27, delle Dopalnitelni razporedbi na Zakona za obshtestvenite porachki (Disposizioni complementari della legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici)] e che non potevano essere previste nemmeno con una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione, non sono imputabili ad atti od omissioni delle parti, ma rendono impossibile l’esecuzione alle condizioni concordate. Oppure se la direttiva non imponga che tali circostanze si siano verificate dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

Se condizioni meteorologiche usuali, che non costituiscono «circostanze imprevedibili» ai sensi del considerando 109 della direttiva 2014/24, nonché il divieto legale di eseguire lavori per un determinato lasso di tempo, reso noto prima dell’aggiudicazione dell’appalto, costituiscano una giustificazione oggettiva per la mancata esecuzione dell’appalto entro il termine concordato. Se, in un siffatto contesto, un partecipante sia tenuto (con la necessaria diligenza e secondo buona fede), nel calcolare il termine proposto, a ricomprendere i rischi usuali che incidono sull’esecuzione dell’appalto entro il termine stabilito.

Se l’articolo 72, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con il paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24, consenta una normativa nazionale o una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa secondo cui può sussistere una modifica illegittima di un appalto pubblico in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il termine di esecuzione dell’appalto entro certi limiti costituisce una condizione di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (e il partecipante è escluso in caso di inosservanza di tali limiti); l’appalto non è stato eseguito entro i termini a causa di condizioni meteorologiche usuali e di un divieto legale di svolgere attività reso noto prima dell’aggiudicazione dell’appalto, circostanze che rientrano nell’oggetto e nel termine dell’appalto e che non costituiscono circostanze imprevedibili; l’esecuzione dell’appalto è stata accettata senza alcuna contestazione relativamente al termine e non è stata fatta valere alcuna penale per ritardato adempimento, di modo che, in ultima analisi, nei documenti di gara che hanno determinato l’ambiente concorrenziale è stata modificata una condizione essenziale e l’equilibrio economico dell’appalto è stato spostato a favore dell’aggiudicataria.

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).