Language of document : ECLI:EU:C:2022:899

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

17 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Articolo 40 – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzioni di pagamenti da parte delle autorità nazionali – Principio della tutela del legittimo affidamento – Principio della certezza del diritto»

Nella causa C‑443/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania), con decisione del 5 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 19 luglio 2021, nel procedimento

SC Avicarvil Farms SRL

contro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA),

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA)  Centrul Judeţean Vâlcea,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, facente funzione di presidente di sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la SC Avicarvil Farms SRL, da C.S. Strătulă e O. Strătulă, avocați;

–        per il Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, da A.I. Chesnoiu, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da L.-E. Baţagoi e E. Gane, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Biolan e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 143 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320, e rettifica in GU 2016, L 200, pag. 140), in combinato disposto con l’articolo 310 TFUE, l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1, e rettifica in GU 2012, L 206, pag. 23), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 100) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005»), nonché con i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SC Avicarvil Farms SRL (in prosieguo: l’«Avicarvil Farms»), succeduta all’Avicarvil SRL, e, dall’altro, il Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, Romania), l’Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali, Romania), l’Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) [Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura (APIA), Romania] nonché l’APIA – Centrul Județean Vâlcea (APIA – Centro distrettuale di Vâlcea, Romania) (in prosieguo: l’«APIA Vâlcea») in merito a una riduzione di pagamenti per il benessere degli animali.

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 1698/2005

3        L’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, intitolato «Pagamenti per il benessere degli animali», così recitava:

«1.      I pagamenti per il benessere degli animali di cui all’articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2.      I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell’articolo 4 e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1)] e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3.      I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell’operazione.

Il sostegno è limitato all’importo massimo fissato nell’allegato 1».

 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

4        L’articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), intitolato «Gestione concorrente con gli Stati membri», prevedeva quanto segue:

«1.      Quando la Commissione esegue il bilancio nell’ambito della gestione concorrente, i compiti d’esecuzione sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione (...). A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. (...)

2.      Nell’ambito dell’espletamento delle funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

a)      assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile, e a tal fine designano conformemente al paragrafo 3 e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione;

(...)».

5        Tale regolamento è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 2 agosto 2018, dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), il cui articolo 63, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b) di quest’ultimo, corrisponde all’articolo 59, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 966/2012.

 Regolamento n. 1303/2013

6        L’articolo 1 del regolamento n. 1303/2013, intitolato «Oggetto», così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell’ambito di un quadro comune (“fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE”). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell’Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i “fondi strutturali”) e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i “fondi”), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

(...)».

7        L’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri», rientra nella parte IV di tale regolamento, a sua volta intitolata «Disposizioni generali applicabili ai Fondi e al FEAMP». I paragrafi 1 e 2 di tale articolo sono così formulati:

«1.      Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2.      Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione».

 Regolamento (UE) n. 1305/2013

8        L’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), intitolato «Benessere degli animali», al suo paragrafo 3, prevede quanto segue:

«I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l’impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell’allegato I[I]».

9        L’articolo 88 di tale regolamento, intitolato «Regolamento [n. 1698/2005]», così recita:

«Il regolamento [n. 1698/2005] è abrogato.

Il regolamento [n. 1698/2005] continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014».

 Regolamento (UE) n. 1306/2013

10      L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), intitolato «Fondi per il finanziamento delle spese agricole», prevede quanto segue:

«1.      Per conseguire gli obiettivi della [politica agricola comune (PAC)] stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

a)      il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b)      il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.      Il FEAGA e il FEASR (…) sono parti del bilancio generale dell’Unione europea (bilancio dell’Unione)».

11      L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Spese del FEASR», così recita:

«Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale».

12      L’articolo 52 di detto regolamento, intitolato «Verifica di conformità», al paragrafo 1, così dispone:

«Qualora constati che le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell’Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all’articolo 85 del regolamento [n. 1303/2013], la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. (...)».

13      L’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», al paragrafo 1, precisa quanto segue:

«Gli Stati membri adottano, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:

a)      accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate da[l FEAGA e dal FEASR];

b)      garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c)      prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d)      imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell’Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e)      recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      Dopo l’adozione della decisione C (2008) 3831 della Commissione, del 16 luglio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo di programmazione 2007-2013, (in prosieguo: il «PNSR 2007-2013»), tale Stato membro ha adottato disposizioni per il miglioramento del benessere degli animali. Con decisione C (2012) 3529, del 25 maggio 2012, la Commissione, su richiesta di detto Stato membro, ha incluso nel PNSR 2007-2013 una misura di aiuto sotto forma di pagamenti destinati a compensare le perdite di reddito nonché i costi aggiuntivi sostenuti dagli agricoltori che hanno volontariamente attuato norme volte al miglioramento del benessere degli animali (in prosieguo: la «misura 215»). Per quanto riguarda il pollame, è previsto, in applicazione di tale misura, un pagamento annuale di EUR 14,29 per «unità bestiame adulto» (UBA) a titolo di aiuto al miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto (in prosieguo: l’«aiuto al miglioramento del trasporto») e un pagamento annuale di EUR 29,49/UBA a titolo di un aiuto alla correzione del livello dei nitriti e dei nitrati nell’acqua utilizzata (in prosieguo: l’«aiuto al miglioramento dell’acqua»).

15      Il 14 novembre 2012 l’Avicarvil chiedeva all’APIA Vâlcea aiuti non rimborsabili al miglioramento del trasporto e al miglioramento dell’acqua, in cambio del suo impegno a rispettare nelle sue aziende, per almeno cinque anni, misure per il benessere del pollame.

16      Il 14 novembre 2014 l’Avicarvil presentava all’APIA Vâlcea una domanda di pagamento di tali aiuti non rimborsabili per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, corrispondente al terzo anno del suo impegno. Il 10 febbraio 2015 l’Avicarvil depositava presso l’APIA Vâlcea un computo parziale relativo al primo trimestre di tale terzo anno, di un importo pari a EUR 806 544,72.

17      Il 16 febbraio 2015 l’Avicarvil informava l’APIA Vâlcea della cessione all’Avicarvil Farms di due delle sue aziende interessate dalla sua domanda di aiuto.

18      Una visita di audit effettuata in Romania tra il 18 e il 29 maggio 2015 dalla Corte dei conti europea rivelava l’esistenza di errori che avevano comportato livelli di pagamenti eccessivi per quanto riguardava gli aiuti versati in applicazione della misura 215.

19      A causa di tali errori e al fine di ridurre il rischio di pagamenti indebiti, il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, con nota del 20 gennaio 2016, proponeva di effettuare pagamenti parziali calcolati sulla base di importi provvisori, ridotti a EUR 3,92/UBA per l’aiuto al miglioramento del trasporto, e a EUR 10,91/UBA per l’aiuto al miglioramento dell’acqua.

20      Conformemente a questa nota, l’APIA Vâlcea riduceva l’importo dovuto all’Avicarvil Farms per il terzo anno del suo impegno a 4 175 442,65 lei rumeni (RON) (EUR 844 700 circa) con due decisioni del 25 febbraio 2016 e del 2 marzo 2016.

21      Poiché il suo reclamo amministrativo avverso tali decisioni veniva respinto, l’Avicarvil Farms proponeva ricorso dinanzi al Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea, Romania) diretto segnatamente all’annullamento di queste ultime e di tale decisione di rigetto nonché al risarcimento di un danno di importo equivalente alla differenza tra la somma che riteneva essergli dovuta e quella che le è stata effettivamente concessa, ossia RON 1 285 221,42 (EUR 286 700 circa).

22      Con sentenza del 15 febbraio 2019 il Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea) respingeva il ricorso dell’Avicarvil Farms.

23      Tale giudice constatava che le aliquote di sostegno stabilite dal PNSR 2007-2013 erano di circa tre volte superiori ai costi e alle perdite sopportati dall’Avicarvil Farms per rispettare l’impegno assunto in materia di benessere degli animali. Inoltre, esso ha considerato che la correzione di tale errore non pregiudicava il legittimo affidamento dell’Avicarvil Farms. Esso ha ricordato che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato contro una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale non può fondare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. Orbene, a tal riguardo, detto giudice ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, relative ai pagamenti per il benessere degli animali, fossero molto chiare.

24      L’Avicarvil Farms ha adito il giudice del rinvio presentando un’impugnazione avverso tale sentenza. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità con il diritto dell’Unione della soluzione adottata dal giudice di primo grado. In particolare, il giudice del rinvio si interroga sulla legittimità della riduzione, da parte delle autorità rumene, dell’importo dei pagamenti previsti dal PNSR 2007-2013, sulla base dei quali il beneficiario si era impegnato per cinque anni a realizzare talune spese, prima dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), comprese quelle relative all’aiuto al miglioramento del trasporto e quelle relative all’aiuto al miglioramento dell’acqua.

25      In tale contesto, la Curtea de Apel Piteşti (Corte d’appello di Piteşti, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, in combinato disposto con l’articolo 310 TFUE (principio della sana gestione finanziaria) e con l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 [ripreso dall’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013], in correlazione con il principio di tutela del legittimo affidamento e [con] quello di certezza del diritto, osti a una prassi amministrativa delle autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile che, a seguito di un errore di calcolo constatato da parte della Corte dei conti europea, hanno emesso atti con cui si dispone la riduzione dell’importo del sostengo finanziario riconosciuto con il [PNSR 2007-2013], approvato con la decisione della Commissione europea C(2012) 3529 del 25.5.2012, prima dell’adozione di una nuova decisione della Commissione europea che esclude dal finanziamento le somme che superano i costi aggiuntivi e le perdite di reddito determinati dagli impegni assunti, risultanti dagli errori di calcolo».

 Sulla questione pregiudiziale

26      In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della decisione delle autorità rumene di ridurre taluni pagamenti finanziati dal FEASR a favore di misure adottate per il miglioramento del benessere animale nell’ambito dell’esecuzione del PNSR 2007-2013, alla luce in particolare dell’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013. Orbene, dall’articolo 1, terzo comma, di tale regolamento emerge che la IV parte di quest’ultimo, nella quale figura tale articolo 143, stabilisce le norme generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie. L’articolo 143 di detto regolamento non è quindi applicabile al FEASR. Ne consegue che l’interpretazione di tale disposizione non è pertinente ai fini della controversia di cui al procedimento principale.

27      Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, che è stato abrogato con effetto dal 1º gennaio 2014 dal regolamento n. 1305/2013. Tuttavia, dall’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013 risulta che il regolamento n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi di tale regolamento anteriormente al 1º gennaio 2014.

28      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che gli impegni per il benessere degli animali che hanno dato luogo al versamento degli aiuti controversi nel procedimento principale sono stati assunti nel corso del 2012, in applicazione della misura 215 che è stata inclusa nel PNSR 2007-2013 a seguito di una decisione di approvazione della Commissione del 25 maggio 2012. Di conseguenza, il regolamento n. 1698/2005 è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

29      Inoltre, occorre ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenza 15 settembre 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen e K. Reisen, C‑416/21, EU:C:2022:689, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, l’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013 verte specificamente sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune, mentre il paragrafo 1 di quest’ultimo enumera specificamente taluni obblighi degli Stati membri al riguardo.

30      In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, nonché i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile decidano, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei conti, di ridurre l’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007-2013, come approvato dalla Commissione, senza aspettare l’adozione da parte di quest’ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo.

31      Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1306/2013, per conseguire gli obiettivi della PAC, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso in particolare il FEASR. L’articolo 5 di tale regolamento prevede che il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione.

32      L’articolo 59 del regolamento n. 966/2012 prevedeva, al paragrafo 1, che, quando la Commissione esegue il bilancio nell’ambito della gestione concorrente, i compiti legati all’esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri e questi ultimi, nonché la Commissione sono tenuti a rispettare il principio della sana gestione finanziaria, e ad assolvere i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 59, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare assicurando che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile.

33      A tal riguardo, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 impone alla Commissione di adottare atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell’Unione qualora constati che le spese non sono state eseguite in conformità al diritto dell’Unione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, nell’ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di perseguire le irregolarità e di recuperare i pagamenti indebiti.

34      Tali disposizioni attuano il principio della sana gestione finanziaria, quale sancito dall’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, ai sensi del quale gli Stati membri e l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati conformemente a tale principio.

35      Tuttavia, si deve constatare che tali disposizioni non impongono agli Stati membri di aspettare una decisione della Commissione che escluda dal finanziamento dell’Unione le somme risultanti da un errore nel calcolo dell’aiuto prima di recuperare i pagamenti indebiti. Un obbligo del genere potrebbe peraltro difficilmente conciliarsi con i compiti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione affidati agli Stati membri dall’articolo 59 del regolamento n. 966/2012 qualora il bilancio dell’Unione sia eseguito nell’ambito della gestione concorrente, o con gli obblighi loro imposti dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013.

36      A tal riguardo, va ricordato che qualsiasi esercizio, da parte di uno Stato membro, di un potere discrezionale circa l’opportunità di pretendere o meno la restituzione dei fondi dell’Unione indebitamente o irregolarmente concessi sarebbe incompatibile con l’obbligo imposto, nell’ambito della PAC, alle autorità amministrative nazionali di recuperare le somme indebitamente o irregolarmente versate (sentenza del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

37      Ciò precisato, occorre altresì ricordare che le controversie relative al recupero di importi indebitamente versati in forza del diritto dell’Unione vanno risolte, ove il diritto dell’Unione non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto dell’Unione (sentenza del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

38      Al riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che, quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, nel novero dei quali figurano, in particolare, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (sentenza del 26 maggio 2016, Județul Neamț e Județul Bacău, C‑260/14 e C‑261/14, EU:C:2016:360, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

39      Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

40      Al riguardo, occorre verificare se gli atti dell’autorità amministrativa in questione abbiano generato un ragionevole affidamento in capo all’individuo di cui trattasi e, in tal caso, accertare la legittimità di tali aspettative (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tuttavia, da una giurisprudenza costante discende che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo a un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nel caso di specie, l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 stabilisce le norme relative ai pagamenti che devono essere versati annualmente agli agricoltori per la totalità o per parte dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per il benessere degli animali. Orbene, tale disposizione prevede espressamente che «[i] pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto [e,] se necessario, (...) possono eventualmente coprire anche i costi dell’operazione».

43      Come emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene dimostrata l’esistenza di una sovracompensazione. Infatti, a causa degli errori nel calcolo dei pagamenti compensativi constatati dalla Corte dei conti per quanto riguarda gli aiuti a titolo della misura 215 riguardante il pollame, tali pagamenti erano stati inizialmente fissati ad aliquote superiori a quelle necessarie per compensare le perdite di reddito e i costi aggiuntivi causati dall’attuazione della misura 215, in violazione dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005. Per rimediare a tale sovracompensazione, l’APIA Vâlcea ha ridotto gli importi inizialmente fissati nel PNSR 2007-2013.

44      Poiché tali importi sono stati fissati in modo non conforme all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le autorità rumene non hanno potuto creare a favore dell’Avicarvil Farms, a prescindere dalla buona fede di quest’ultima, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento che viola il diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punti da 53 a 56, e del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punti da 70 a 74).

45      Tale valutazione non può essere messa in discussione dal fatto che il predecessore giuridico della ricorrente, l’Avicarvil, si era inizialmente impegnato a rispettare requisiti specifici per una durata minima di cinque anni in cambio degli aiuti a titolo della misura 215 (v., per analogia, sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punti da 22 a 24, e del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 56).

46      Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, va ricordato che esso esige che le norme di diritto siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che la normativa in questione impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Teglgaard e Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 319).

47      Orbene, la formulazione dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, come emerge dal punto 42 della presente sentenza, è priva di ambiguità, in quanto quest’ultimo indica in modo chiaro e preciso i costi aggiuntivi e le perdite di reddito che i pagamenti per il benessere degli animali previsti da tale articolo 40 mirano a coprire. Di conseguenza, si deve constatare che il principio della certezza del diritto non osta a che autorità nazionali, come le autorità rumene di cui al procedimento principale, adottino, a seguito di errori di calcolo constatati dalla Corte dei conti, che hanno comportato una sovracompensazione di tali costi e perdite, atti che impongono una modifica dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013 in applicazione di tale disposizione, e ciò anche se la Commissione non abbia ancora adottato una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione le somme eccedenti detti costi e perdite, risultanti da tali errori di calcolo.

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, nonché i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei Conti, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal PNSR 2007‑2013, come approvato dalla Commissione, senza aspettare l’adozione da parte di quest’ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in combinato disposto con l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, nonché i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che le autorità nazionali coinvolte nell’attuazione di una misura di sostegno finanziario non rimborsabile adottino, a seguito di un errore di calcolo constatato dalla Corte dei Conti europea, atti che impongono una riduzione dell’importo dell’aiuto finanziario concesso dal programma di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Romania per il periodo di programmazione 20072013, come approvato dalla Commissione europea, senza aspettare l’adozione da parte di quest’ultima di una decisione che esclude dal finanziamento dell’Unione le somme risultanti da tale errore di calcolo.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.