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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 1° dicembre 2023 – T.P.T. / “Financial Bulgaria“ EOOD

(Causa C-744/23, Zlakov 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.P.T.

Resistente: “Financial Bulgaria“ EOOD

Questioni pregiudiziali

1.     Se le «prestazioni di servizi» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera [c], dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretate nel senso di ricomprendere:

1.    le prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte in un procedimento giudiziario,

2.     le prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell’ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.

2.     Se la «prestazione di servizi a titolo gratuito» di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso di applicarsi:

1.    alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte in un procedimento giudiziario,

2.     alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell’ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.

3.     Se la «prestazione di servizi a titolo oneroso» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera [c], dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso di applicarsi alle prestazioni forensi rese gratuitamente (pro bono) da parte dell'avvocato di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell’ambito della quale all'avvocato vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.

4.     Se il termine «soggetto passivo» di cui all'articolo 28 e all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso si applichi:

1.    ad un avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) che abbia reso gratuitamente (pro bono) prestazioni forensi a una parte in un procedimento giudiziario.

2.    ad un avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) che abbia reso prestazioni forensi gratuitamente (pro bono) a favore di una parte risultata vittoriosa in una controversia giudiziaria, nell’ambito della quale all'avvocato (ovvero ad uno studio legale individuale) vengano riconosciuti gli onorari che questi avrebbe percepito laddove fosse stato concordato un compenso sulla base di un contratto di tutela giudiziaria ed assistenza in materia legale.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU. 2006, L 347, pag. 1).