Language of document : ECLI:EU:T:2010:246

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 giugno 2010


Causa T‑284/09 P


Herbert Meister

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Redazione tardiva di rapporti informativi — Oggetto del ricorso in primo grado — Risposta tardiva ai reclami — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 maggio 2009, cause riunite F‑138/06 e F‑37/08, Meister/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑131 e II‑A‑1‑727).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Herbert Meister sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Procedimento amministrativo previo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, n. 3)

2.      Funzionari — Ricorso — Ricorso diretto contro l’attribuzione dei punti di promozione di esercizi consecutivi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Per quanto riguarda i termini di risposta ai reclami, allo scopo di tutelare il funzionario contro l’eventuale inerzia dell’autorità che ha il potere di nomina investita di un reclamo, il legislatore ha previsto che il silenzio dell’amministrazione, costituito dalla mancata risposta da parte dell’autorità che ha il potere di nomina entro i termini previsti, equivale ad una decisione negativa, che può essere direttamente oggetto di ricorso di annullamento e non di ricorso per carenza. I diritti della difesa del funzionario sono sufficientemente salvaguardati e adeguatamente protetti dalla possibilità, per quest’ultimo, di proporre un ricorso contro l’atto che gli arreca pregiudizio, entro un termine di tre mesi dalla decisione implicita di rigetto del reclamo. La certezza del diritto impone tuttavia che il funzionario agisca entro i termini statutari.

Per contro, una risposta tardiva dell’autorità che ha il potere di nomina comporta la concessione di un nuovo termine di ricorso, nel caso in cui la decisione esplicita intervenga prima della scadenza del termine di ricorso contro la decisione implicita di rigetto del reclamo, conformemente all’art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto.

Il fatto che la risposta ad un reclamo intervenga tardivamente non può, di per sé, mettere in discussione la legittimità di tale risposta né quella dell’atto considerato dal detto reclamo. Infatti, da una parte, se si dovesse annullare una siffatta decisione per il solo motivo di tale ritardo, la nuova decisione che dovrebbe venire a sostituire la decisione annullata non potrebbe mai essere meno tardiva della prima. Dall’altra, l’inosservanza dei termini previsti dall’art. 90 dello Statuto non pregiudica, da sola, la validità di una decisione, ma può far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato all’interessato.

A questo proposito, la responsabilità dell’istituzione sorge solo qualora il ricorrente comprovi l’esistenza di un danno causato esclusivamente dalla comunicazione tardiva.

(v. punti 26-30)

Riferimento:

Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione (Racc. pag. 2539, punto 9); 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. I‑6155, punti 193‑196)

Tribunale: 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 27); 18 marzo 1997, cause riunite T‑178/95 e T‑179/95, Picciolo e Caló/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑155, punto 29); 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 34); 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 84), 5 marzo 2008, causa T‑414/06 P, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑1 e II‑B‑1‑1, punto 44)

2.      Per quanto riguarda l’interdipendenza tra esercizi di promozione consecutivi, è pacifico che, al termine di ciascun esercizio, il capitale di punti di un funzionario è costituito dalla somma dei punti attribuitigli nell’ambito dell’ultimo esercizio (prima componente) e di quelli di cui disponeva già in precedenza (seconda componente).

La giurisprudenza secondo la quale l’attribuzione di punti di promozione nel corso di un determinato anno produce effetti non unicamente limitati all’esercizio di promozione in corso non implica assolutamente che un funzionario, quando è informato del punteggio totale di cui dispone a seguito di un esercizio, abbia il diritto di contestare non soltanto la prima componente del suo capitale totale di punti, ma anche la sua seconda componente. Infatti, se anche questa seconda componente potesse essere oggetto di un reclamo o di un ricorso, verrebbe pregiudicata la certezza del diritto, in quanto il funzionario potrebbe rimettere in discussione i punti attribuitigli nell’ambito degli esercizi precedenti e da lui non contestati entro i termini previsti dallo Statuto.

(v. punti 41, 42 e 44)

Riferimento:

Tribunale: 11 dicembre 2003, causa T‑323/02, Breton/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1587, punti 51‑53); 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 147, e giurisprudenza ivi citata), 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 88)

3.      Il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo a lui sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti ad opera del giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve apparire in modo manifesto dagli atti di causa senza che si renda necessario procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punto 55)




Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punti 191‑193 e giurisprudenza ivi citata)