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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 22 febbraio 2022 – Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia

(Causa C-127/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD

Resistente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio di un soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni collegate all’imposta sul valore aggiunto già assolta all’atto dell’acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoinost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: lo «ZDDS») e che comporta pertanto l’obbligo di rettificare tale detrazione ove i beni eliminati siano stati poi venduti quali beni indicati nell’allegato 2, vendita questa che costituisce una cessione imponibile.

2)    Se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio del soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni collegate all’imposta sul valore aggiunto già assolta all’atto dell’acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello ZDDS e che comporta pertanto l’obbligo di rettificare la detrazione ove i beni eliminati siano stati poi distrutti o smaltiti e questa circostanza sia stata debitamente provata o giustificata.

3)    In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni alle condizioni sopra indicate rappresenta un’ipotesi di distruzione o di perdita di un bene debitamente provata o giustificata che non implica alcun obbligo di rettifica della detrazione collegata all’imposta sul valore aggiunto assolta all’atto dell’acquisto dei beni.

4)    Se l’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi di distruzione o perdita di un bene debitamente provate o giustificate, non occorre procedere alla rettifica della detrazione soltanto se la distruzione o la perdita sono state causate da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto passivo e non sono da quest’ultimo prevedibili, né tantomeno evitabili.

5)    In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osti a una disposizione nazionale come quella dell’articolo 79, paragrafo 3, dello ZDDS, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2016 o dell’articolo 79, paragrafo 1, dello ZDDS, nella versione vigente dal 1° gennaio 2017, che - in caso di eliminazione di beni - prevede un obbligo di rettifica della detrazione anche quando i beni sono stati poi venduti a titolo di cessione imponibile di beni ai sensi dell’allegato 2 o sono stati distrutti o smaltiti e questa circostanza è stata debitamente provata o giustificata.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU.2006, L 347, pag. 1).