Language of document :

Causa T480/15

Agria Polska sp. z o.o. e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intesa – Abuso di posizione dominante – Mercato della distribuzione di prodotti fitosanitari – Decisione di rigetto di una denuncia – Asserito comportamento anticoncorrenziale di produttori e di distributori – Azione concertata o coordinata di deposito di denunce, da parte di produttori e di distributori, dinanzi alle autorità amministrative e penali – Denuncia di asserite violazioni della normativa applicabile da parte di importatori paralleli – Controlli amministrativi effettuati conseguentemente dalle autorità amministrative – Imposizione agli importatori paralleli di sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità nazionali – Depositi di denunce da parte dei produttori e dei distributori assimilati a ricorsi vessatori o ad abusi del processo amministrativo – Mancanza di interesse dell’Unione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 maggio 2017

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Decisione di archiviazione della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Motivazione della decisione di archiviazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 105, § 1, TFUE)

2.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Denunce concomitanti di un’impresa concorrente dinanzi alle autorità nazionali competenti – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE)

3.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Controlli e procedimenti avviati da autorità nazionali a seguito di denunce sporte da imprese concorrenti – Esclusione

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

4.      Posizione dominante – Abuso – Nozione – Denuncia di un’impresa concorrente dinanzi alle autorità nazionali competenti – Inclusione – Criteri di valutazione – Interpretazione restrittiva

(Art. 102 TFUE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Potere discrezionale della Commissione – Causa che consente di contribuire allo sviluppo del diritto della concorrenza

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Applicazione da parte dei giudici nazionali – Azione per il risarcimento del danno cagionato da infrazioni alle norme sulla concorrenza

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 6)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Obbligo di condurre un’istruttoria e di pronunciarsi mediante decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Precedente rigetto di una denuncia analoga da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Irrilevanza

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7; comunicazione della Commissione 2004/C 101/03)

8.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Oggetto – Constatazione d’inadempimenti degli Stati membri – Esclusione

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34‑39)

2.      L’articolo 101 TFUE vieta rigorosamente che fra gli operatori economici vi siano contatti, diretti o indiretti, che abbiano lo scopo, o producano l’effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a un siffatto concorrente il comportamento che intendono, o prevedono di tenere sul mercato.

Tuttavia, gli operatori economici mantengono il diritto di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti. Così, le imprese possono in particolare agire per la difesa dei propri interessi legittimi in caso di eventuale violazione, da parte dei loro concorrenti, di disposizioni applicabili, quali le normative relative al commercio di prodotti fitosanitari. In tale contesto, si può considerare che le imprese siano legittimate ad informare le autorità nazionali competenti di eventuali violazioni delle normative applicabili commesse da loro concorrenti e, se necessario, a collaborare con tali autorità nell’ambito dei controlli ai quali queste ultime possono procedere..

(v. punti 44, 47, 48)

3.      Le decisioni delle autorità nazionali competenti di procedere a controlli documentali o in loco e di avviare procedimenti amministrativi e penali a carico di imprese sospettate di pratiche illegali sono imputabili alle citate autorità nazionali, le quali operano nell’interesse pubblico e le cui decisioni rientrano, a tal titolo, nell’ambito del loro potere discrezionale. Quindi, siffatti comportamenti e decisioni delle autorità degli Stati membri, le quali non agiscono in competenza vincolata, non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, poiché tali articoli mirano unicamente a disciplinare il comportamento delle imprese.

La circostanza che tali autorità sarebbero state influenzate nella loro scelta di procedere a taluni controlli in quanto adite da imprese concorrenti non è idonea a privare tali decisioni del carattere di decisioni di autorità nazionali.

(v. punti 49, 55)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 65‑72)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 73)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80‑84)

7.      L’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 non conferisce al denunciante il diritto di imporre alla Commissione di adottare una decisione definitiva circa la sussistenza o no dell’asserita violazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE, e neanche di obbligare la Commissione a proseguire in ogni caso il procedimento fino alla fase della decisione finale, neanche se una denuncia, analoga a quella presentata dinanzi ad essa, sia stata già in precedenza respinta, eventualmente in modo erroneo, da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Peraltro, ammettere che la Commissione dovrebbe sistematicamente procedere all’avvio di un’indagine in una siffatta ipotesi non sarebbe nemmeno compatibile con l’obiettivo dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che è quello di istituire, ai fini dell’efficacia, un’allocazione ottimale delle risorse nell’ambito della rete europea di concorrenza. In ogni caso, né il regolamento n. 1/2003 né la comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza creano diritti o aspettative in capo ad un’impresa per quanto riguarda il trattamento del suo caso da parte di una determinata autorità garante della concorrenza al fine, eventualmente, di beneficiare della raccolta di prove ottenute da tale autorità nell’esercizio dei suoi poteri di indagine.

(v. punti 94, 95)

8.      Esula dal procedimento previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 la constatazione di eventuali violazioni commesse dalle autorità, ivi comprese quelle giudiziarie, degli Stati membri, in quanto essa rientra nell’ambito del procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE. A tale proposito non è consentito eludere le norme effettivamente applicabili cercando di sottrarre all’applicazione dell’articolo 258 TFUE un procedimento disciplinato dal Trattato per sottometterlo artificialmente alle norme contenute nel regolamento n. 1/2003.

(v. punto 97)