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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 25 luglio 2023 – L. sp. z o.o. / A.B. S.A.

(Causa C-472/23, L.)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: L. sp. z o.o.

Convenuta: A.B. S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8 e 31 della direttiva medesima, debba essere inteso nel senso che nel caso in cui, a causa della dichiarazione del carattere abusivo di alcune clausole di un contratto di credito ai consumatori, il tasso annuo effettivo globale indicato dal creditore al momento della conclusione del contratto sia superiore a quello configurabile nel caso in cui si assumesse che una clausola contrattuale abusiva non sia vincolante, il creditore sia venuto meno all'obbligo impostogli da tale disposizione.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8 e 31 della direttiva medesima, debba essere inteso nel senso che sia sufficiente fornire al consumatore informazioni sulla frequenza, sulle ipotesi e sulla percentuale massima di aumento delle spese connesse all’esecuzione del contratto, anche se il consumatore non sia in grado di accertare il verificarsi di una determinata ipotesi, mentre la spesa potrebbe, di conseguenza, raddoppiare.

3)    Se l’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto dei considerando 6, 8, 9 e 47 della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che osti alle disposizioni nazionali che prevedono un'unica sanzione per la violazione dell'obbligo informativo gravante sul creditore, indipendentemente dal grado di violazione dell'obbligo informativo e dalla sua incidenza sull'eventuale decisione del consumatore di concludere il contratto di credito, che prevede che il credito diventi infruttifero e gratuito.

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.