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Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 – Agriconsulting Europe/Commissione

(Causa T-570/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: R. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

concedere la misura istruttoria richiesta;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni quantificati nel ricorso ed opportunamente maggiorati;

accordare trattamento riservato ai dati forniti negli allegati A.23 e A.24;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La presente domanda è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa delle irregolarità che sarebbero state commesse dalla Commissione nell’ambito dell’appalto “Costituzione di una struttura di rete per l'attuazione del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura»” (AGRI-2012-EIP-01).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca otto motivi.

Errore di valutazione dell’offerta e violazione del principio di parità di trattamento in relazione al criterio di aggiudicazione n. 1.

Si fa valere a questo riguardo che:

il comitato di valutazione ha errato nel giudicare che Agriconsulting non abbia sviluppato l’aspetto relativo alla strategia di comunicazione, dal momento che l’offerta tecnica della ricorrente contiene ben sei pagine nelle quali tale aspetto è diffusamente sviluppato;

il comitato di valutazione ha violato il principio di parità di trattamento dal momento che ha giudicato la strategia di comunicazione dell’offerta della ricorrente nell’ambito del criterio n. 1, lì dove ha giudicato tale aspetto nell’ambito del criterio n. 2 per l’offerta dell’impresa aggiudicataria.

Errore di valutazione dell’offerta ed errata interpretazione e applicazione del criterio di aggiudicazione n. 2.

Si fa valere a questo riguardo che:

il comitato di valutazione ha errato nel ritenere che vi fosse un obbligo di assicurare una numerosa presenza di personale permanente e che, quindi, in assenza, si debba attribuire giudizio negativo all’offerta della ricorrente;

il comitato di valutazione ha omesso di valutare l’apporto degli esperti esterni.

Errore di valutazione dell’offerta, violazione delle regole sugli appalti finanziati con risorse europee e violazione delle regole di gara in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3.

Si fa valere a questo riguardo che il comitato di valutazione ha proceduto ad una nuova valutazione di elementi che erano stati oggetto di valutazione nella precedente fase di selezione, violando, in tal modo, i limiti e le regole che disciplinano la fase di selezione e quella di aggiudicazione del contratto.

Violazione, in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di utilizzare criteri di attribuzione che non si confondano con i criteri di selezione delle offerte.

Si fa valere a questo riguardo che ad ammettere che il criterio di aggiudicazione n. 3 consenta una valutazione fondata sul mero dato numerico del personale, tale criterio sarebbe sproporzionato e inadeguato rispetto all’obiettivo inteso ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, e violerebbe l’obbligo di utilizzare, ai fini della valutazione comparativa delle offerte, criteri di attribuzione che non si confondano con i criteri di selezione amministrativa delle offerte.

Violazione, in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3, del principio di separazione delle varie fasi di una gara pubblica che preveda l’attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si fa valere a questo riguardo che il comitato di valutazione, avendo utilizzato informazioni raccolte nell’ambito della fase di valutazione dell’offerta finanziaria per modificare il giudizio espresso nella precedente fase di valutazione qualitativa dell’offerta della ricorrente, ha violato il principio di separazione delle varie fasi della gara pubblica che adotta il metodo dell’attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Manifesto errore di valutazione dell’offerta in relazione al criterio di aggiudicazione n. 3 per quanto concerne la capacità di realizzare gli incarichi principali.

Si fa valere a questo riguardo che, in contrasto con quanto previsto dal capitolato d’oneri, il comitato di valutazione ha giudicato che un coinvolgimento, peraltro limitato, del team Leader e del suo Vice in attività di supervisione e controllo negli incarichi addizionali rendesse impossibile la realizzazione degli incarichi principali.

Errata interpretazione e applicazione della nozione di offerta anormalmente bassa.

Si fa valere a questo riguardo che il comitato di valutazione ha riscontrato un’anomalia con riferimento solo ad una parte degli incarichi (quelli aggiuntivi), senza però valutare se tale “anomalia” avrebbe reso, di fatto, l’intera offerta della ricorrente inaffidabile o incongrua rispetto alla realizzazione dell’oggetto del contratto.

Arbitrarietà ed irragionevolezza dei parametri utilizzati per l’applicazione della nozione di offerta anormalmente bassa, nonché violazione dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento.

Si fa valere a questo riguardo che il comitato di valutazione ha adottato dei criteri arbitrari e ingiustificati per calcolare il grado di anormalità dell’offerta della ricorrente, senza tener conto delle capacità organizzative e commerciali della ricorrente.