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Ricorso proposto il 18 marzo 2010 - Amecke Fruchtsaft / UAMI - Uhse

(69 Sex up)

(Causa T-125/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beate Uhse Einzelhandels GmbH (Flensburg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso, nonché i relativi allegati, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2010, procedimento R 612/2009-1;

annullare la decisione impugnata perché contrastante con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Beate Uhse Einzelhandels GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "69 Sex up" per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 9, 29, 30, 32, 33, 38 e 41 (domanda n. 5 418 108)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco "sex:h:up" n. 305 31 669.9 per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).