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Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) e Luxembourg Industries / Commissione

(Causa T-578/13 R)

(«Procedimento sommario – Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici – Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva – Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Urgenza – Fumus boni juris – Ponderazione degli interessi»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedenti: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nicosia, Cipro) e Luxembourg Industries Ltd (Tel-Aviv, Israele) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alle ricorrenti con lettera dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell’8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell’ultimo addendum concernenti l’approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», proposta dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa alla commercializzazione di prodotti fitofarmaceutici (GU L 230, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53, pag. 51).

Dispositivo

L'esecuzione della decisione della Commissione, comunicata alla Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd e alla Luxembourg Industries Ltd con lettera dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dell'8 ottobre 2013, che respinge la loro domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel rapporto sulla revisione paritetica e nell'ultimo addendum concernenti l'approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», è sospesa.

Si ingiunge alla Commissione europea di non consentire la pubblicazione, da parte dell’EFSA, di una versione del rapporto sulla revisione paritetica e dell'ultimo addendum concernenti l'approvazione della sostanza attiva «fosfonati di potassio», che sia più dettagliata di quella risultante dalle omissioni apportate nella lettera della Luxembourg Pamol (Cyprus) e della Luxembourg Industries del 25 febbraio 2013, come riportate all'allegato A 3 del ricorso principale.

Le spese sono riservate.