Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte dei Conti (Italia) il 10 giugno 2021 – Federazione Italiana Triathlon / Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-364/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti nella causa principale

Ricorrente: Federazione Italiana Triathlon

Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Altra parte: Procura generale della Corte dei conti

Questioni pregiudiziali

Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 1 e il principio dell’effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011 2 ostino ad una normativa nazionale che limita la giurisdizione del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo il principale effetto utile della disciplina [di diritto dell’Unione], ossia la verifica di trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui accertare la convergenza dell’Italia verso l’OMT.

Se la regola della diretta applicabilità del SEC 2010 e il principio dell’effetto utile dello stesso regolamento e della direttiva n. 85/2011, in punto di separazione organizzativa tra autorità di bilancio e organismi di controllo, ostino ad una normativa nazionale che limita gli effetti della pronunzia del giudice nazionale competente sulla corretta applicazione del SEC 2010 soltanto ai fini della legislazione nazionale sul contenimento della spesa pubblica, precludendo qualsiasi controllo indipendente sulla perimetrazione soggettiva dei conti della pubblica amministrazione italiana, (così come qualificata ai fini [del diritto dell’Unione]), tramite la quale verificare la convergenza dell’Italia verso l’OMT.

Se il principio dello Stato di diritto, sub specie di effettività della tutela giurisdizionale e di equivalenza dei rimedi giurisdizionali osti ad una normativa nazionale che:

(a)    impedisce qualsiasi verifica giurisdizionale sull’esatta applicazione del SEC 2010 da parte dell’ISTAT ai fini della perimetrazione del settore S.13 e quindi sulla correttezza, trasparenza ed affidabilità dei saldi di bilancio, tramite cui verificare la convergenza dell’Italia verso l’OMT (violazione del principio di effettività delle tutele);

(b)    espone il ricorrente, qualora dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, ad un doppio onere di impugnazione giudiziaria e a conseguenti rischi di contrasto di giudicato sulla sussistenza di uno status di diritto [dell’Unione], rendendo di fatto impossibile la tutela effettiva del suo diritto nel tempo utile richiesto per l’adempimento degli obblighi che ne conseguono (ossia l’esercizio finanziario) e vanificando la certezza del diritto in ordine alla sussistenza dello status di pubblica amministrazione;

(c)    sempre ove dovesse ritenersi esatta, anche tramite legge di interpretazione autentica, la lettura della norma proposta dalle amministrazioni resistenti, prevede che a pronunciarsi sulla correttezza della perimetrazione di bilancio sia un giudice diverso da quello al quale la Costituzione italiana riserva la giurisdizione sul diritto del bilancio.

____________

1     Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).

2     Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU 2011, L 306, pag. 41).