Ricorso proposto il 4 giugno 2013 – Capella / UAMI - Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)
(Causa T-307/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Holtorf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oribay Mirror Buttons, SL (San Sebastián, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 marzo 2013, nel procedimento R 164/2012-4;
dichiarare decaduta la registrazione del marchio comunitario 003611282 «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry» per i prodotti e i servizi
Classe 12: veicoli e accessori per veicoli, non compresi in altre classi, ad eccezione di componenti per finestrini e parabrezza; e
Classe 37: riparazioni; riparazione e manutenzione;
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry», per prodotti e servizi delle classi 12, 37 e 40 - marchio comunitario n. 3 611 282
Titolare del marchio comunitario: Oribay Mirror Buttons, SL
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di decadenza
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto in toto della domanda di dichiarazione di decadenza
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, violazione dell’articolo 56 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera a), iii), del regolamento n. 2868/95, nonché violazione dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.