Language of document : ECLI:EU:T:2007:252

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

12 settembre 2007 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti alla ristrutturazione – Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile – Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Responsabilità solidale»

Nella causa T‑196/02,

MTU Friedrichshafen GmbH, con sede in Friedrichshafen (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Montag e T. Lübbig,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz, V. Di Bucci e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (GU L 314, pag. 75),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, dai sigg. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 87 CE dispone quanto segue:

«1.      Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(…)».

2        L’art. 88 CE recita:

«(…)

2.      Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(…)».

3        Ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1):

«1.      La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2.      Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3.      Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

4        L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili».

5        L’art. 14 del medesimo regolamento dispone:

«1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

6        Con lettera 9 aprile 1998, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione diversi contributi finanziari, concessi in particolare per il tramite della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in prosieguo: la «BvS») a favore della SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (in prosieguo: il «SKL‑M»), nell’ambito della sua ristrutturazione. Essendo già stata concessa una parte di questi aiuti, il fascicolo è stato registrato come aiuto non notificato, con il riferimento NN 56/98.

7        La SKL‑M, che, prima della sua ristrutturazione, faceva parte del gruppo Lintra Beteiligungsholding GmbH, è un’impresa che opera nel settore della produzione di motori per navi e battelli.

8        Per il tramite della BvS, è stato instaurato un rapporto contrattuale durante il 1997 tra la SKL‑M e l’impresa MTU Friedrichshafen GmbH (in prosieguo: «MTU» o la «ricorrente»), che opera nel settore della produzione di motori Diesel di rilevante potenza, nella prospettiva del rilevamento della SKL‑M da parte della MTU.

9        Il 5 novembre 1997, sono stati conclusi due accordi tra la MTU e la SKL‑M. Il primo accordo concede alla MTU un’opzione di acquisto di quote della SKL‑M, con la facoltà di acquisire la totalità delle quote per un marco simbolico fino al 1° dicembre 1999, successivamente ad un «prezzo ragionevole» fino al 31 dicembre 2001. Il secondo accordo (il Wechselseitiger Lizenz- und Kooperationsvertag zwischen SKL‑M und MTU; in prosieguo: il «WLKV»), relativo alla creazione di un’impresa comune, stabiliva le modalità dell’uso comune del know how esistente delle due imprese, nonché dello studio, della fabbricazione e della vendita di due nuovi tipi di motori, ossia un motore a gas e un motore a cilindri in linea. Lo stesso giorno è stato concluso tra la BvS, il Land di Sassonia‑Anhalt e la SKL‑M un terzo accordo che regolava il versamento dell’aiuto alla ristrutturazione.

10      Nonostante la MTU avesse alla fine rinunciato a beneficiare dell’opzione prevista dal primo accordo sopramenzionato e avesse quindi rinunciato al rilevamento della SKL‑M, a causa dell’incertezza giuridica relativa ad aiuti precedentemente versati dalla Repubblica federale di Germania alla SKL‑M, quest’ultima e la MTU hanno tuttavia continuato la loro cooperazione nell’ambito della WLKV.

11      Il 15 giugno 2000, la MTU si è avvalsa dell’art. 5 della WLKV e, conformemente a questa disposizione, è stata autorizzata ad utilizzare a titolo esclusivo nei confronti dei terzi il know how cui si riferiva il WLKV, compresi i diritti di proprietà industriale o le domande di registrazione di tali diritti, che esistevano almeno a tale data. Come corrispettivo di questo diritto la SKL‑M ha ottenuto una remunerazione sotto forma di un versamento unico, destinato a coprire le spese di sviluppo sostenute, nell’ambito dell’importo convenuto all’allegato I del WLKV, ossia 4,31 milioni di marchi tedeschi (DEM) per i motori a gas e di DEM 2,4 milioni per i motori a cilindri in linea, ossia un totale di DEM 6,71 milioni (3,43 milioni di euro). La SKL‑M beneficiava anche, in forza dell’art. 5 del WLKV, della possibilità di utilizzare il proprio know how, compreso quello trasferito alla MTU indipendentemente dai diritti di proprietà intellettuale sopramenzionati.

12      Nel luglio 2000, il know how è stato verificato e messo a disposizione della MTU, la quale ha pagato alla SKL‑M l’importo previsto dal WLKV.

13      La Commissione, poiché, in seguito ad un esame preliminare delle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche, riteneva che le misure controverse sollevassero seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune, ha comunicato, con lettera 8 agosto 2000, alle autorità tedesche la sua decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE. Questa decisione è stata pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2001, C 27, pag. 5) e la Commissione ha invitato gli interessati a presentarle le loro osservazioni. In tale occasione, la Commissione ha anche chiesto alle autorità tedesche se la MTU avesse beneficiato degli aiuti concessi alla SKL‑M o se potesse beneficiarne (punto 103 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale).

14      In questa lettera e nella sintesi allegata, la Commissione indicava in particolare che la MTU non era mai stata il legittimo proprietario della SKL‑M, che il primo accordo, citato sopra al punto 9, le conferiva solo un’opzione che, a quel tempo, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità tedesche, non era certo che la MTU avesse effettivamente esercitato. La Commissione indicava anche che, nel giugno 2000, la MTU aveva cessato la sua cooperazione con la SKL‑M nell’ambito del WLKV. La Commissione constatava tuttavia che la SKL‑M si trovava dal novembre 1997 sotto il controllo operativo della MTU. Essa dubitava anche del fatto che la MTU fosse stata scelta mediante una procedura paragonabile a un’asta pubblica. La Commissione ne deduceva allora che era possibile che la MTU avesse beneficiato o beneficiasse in futuro di aiuti di Stato erogati alla SKL‑M in maniere differenti: in primo luogo, in modo diretto, qualora risultasse che parte degli aiuti fosse stata utilizzata per fini che rispondevano agli interessi della MTU piuttosto che della SKL‑M; in secondo luogo, attraverso il WLKV, grazie all’opzione in forza della quale la MTU poteva acquisire a un prezzo determinato tutto il know how creato dalla SKL‑M prima o all’interno della cooperazione, nel caso in cui MTU si avvalesse di tale possibilità e qualora il prezzo non dovesse corrispondere al valore di mercato effettivo o previsto del know how.

15      Il 1° settembre 2000 è stata avviata una procedura di fallimento nei confronti della SKL‑M.

16      Il 16 ottobre 2000, il 6 aprile e il 17 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Nessun terzo interessato ha presentato direttamente osservazioni alla Commissione.

17      Con lettera 19 settembre 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di trasmettere le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti concessi alla SKL‑M, in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 659/1999. In questa lettera, la Commissione osservava in particolare che le informazioni di cui essa disponeva non le consentivano di determinare se una parte degli aiuti concessi alla SKL‑M fosse stata utilizzata nell’interesse della MTU piuttosto che nell’interesse della SKL‑M, né di accertare se la MTU avesse usufruito dell’opzione che le consentiva di acquisire il know how sviluppato dalla SKL‑M prima e durante l’applicazione del WLKV per un prezzo determinato e se il prezzo pagato riflettesse il suo valore di mercato attuale o previsto. La Commissione faceva presente che, in assenza di queste informazioni, avrebbe adottato una decisione definitiva sulla base delle informazioni in suo possesso. Essa invitava anche le autorità tedesche a trasmettere la lettera di ingiunzione al beneficiario potenziale degli aiuti.

18      Il 9 novembre 2001, la Commissione ha rammentato a queste ultime che, nel caso in cui non si conformassero alla richiesta di fornire informazioni, la decisione sarebbe stata adottata sulla base delle informazioni disponibili, ai sensi dell’art. 13, n. 1 del regolamento n. 659/1999.

19      Con lettere 23 gennaio, 26 febbraio e 11 marzo 2002, le autorità tedesche hanno risposto all’ingiunzione di fornire informazioni.

20      Con lettera 5 marzo 2002, esse hanno anche trasmesso alla Commissione le osservazioni della MTU relativamente alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in particolare per quanto riguardava l’utilizzo del know how e del prezzo pagato dalla MTU alla SKL‑M, in applicazione del WLKV.

21      Il 9 aprile 2002, la Commissione ha adottato la decisione 2002/898/CE relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della SKL‑M (GU L 314, pag. 75; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

22      Nella motivazione della decisione impugnata sotto la rubrica «Valutazione degli aiuti» la Commissione ha, da un lato, constatato che gli aiuti alla ristrutturazione versati alla SKL‑M non soddisfacevano le condizioni degli orientamenti comunitari sulla valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12) e, dall’altro, ha considerato che la Repubblica federale di Germania non aveva fornito informazioni sufficienti che consentissero di escludere che la MTU avesse beneficiato indirettamente, tramite il WLKV, degli aiuti che la SKL‑M aveva ottenuto durante la fase di ristrutturazione per il riassorbimento delle sue perdite. A tal riguardo, la Commissione ha in particolare rilevato che il prezzo di cessione del know how versato dalla MTU alla SKL‑M, calcolato sulla base delle spese di sviluppo valutate nel 1997, risultava essere inferiore di DEM 5,30 milioni ai costi effettivi di sviluppo sostenuti dalla SKL‑M. Poiché le autorità tedesche non hanno fornito informazioni obiettive sul valore di mercato effettivo o prevedibile del know how, la Commissione ha constatato che gli aiuti alla ristrutturazione a favore della SKL‑M avrebbero potuto servire a compensare, almeno in parte, le perdite causate dallo sviluppo del know how e hanno potuto essere utilizzati nell’interesse della MTU piuttosto che in quello della SKL‑M, la quale, controllata dallo Stato, ha dovuto sopportare un rischio finanziario che non era conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Secondo il ‘considerando’ 86 della decisione impugnata, il trasferimento di know how potrebbe quindi equivalere al trasferimento alla MTU di risorse statali per un importo massimo di DEM 5,30 milioni.

23      Il dispositivo della decisione impugnata precisa, all’art. 1, che gli aiuti di Stato per un importo di DEM 67,017 milioni (EUR 34,26 milioni) concessi dalle autorità tedesche alla SKL‑M sono incompatibili con il mercato comune, mentre l’art. 3, n. 2, prevede che dall’importo totale la cui restituzione deve essere richiesta da queste ultime, si deve esigere il recupero di DEM 5,30 milioni (EUR 2,71 milioni) dalla SKL‑M e dalla MTU in responsabilità solidale.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      In tale contesto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2002, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso ai sensi dell’art. 230 CE.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

26      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 10 maggio 2007.

27      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, in quanto questa disposizione ordina la restituzione in solido a suo carico di un importo di DEM 5,30 milioni (EUR 2,71 milioni);

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

29      A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce in sostanza due motivi. Il primo motivo si riferisce a carenze di motivazione e ad errori di diritto relativamente all’esistenza delle condizioni costitutive di un aiuto di Stato a suo vantaggio. Il secondo motivo si riferisce all’erronea applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 ed alla violazione della garanzia procedurale di un esame corretto e imparziale dei fatti.

30      La Commissione contesta la fondatezza di ciascuno di questi due motivi.

31      Occorre innanzi tutto esaminare il secondo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 ed alla violazione della garanzia procedurale di un esame corretto e imparziale dei fatti.

 Argomenti delle parti

32      La ricorrente fa osservare che, in forza dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione può adottare una decisione definitiva sulla base delle informazioni disponibili allorché lo Stato membro omette di rispettare un’ingiunzione di fornire informazioni. Ora, nella fattispecie, la ricorrente considera che, contrariamente a quanto è esposto nella decisione impugnata, la Commissione, al momento dell’adozione di tale decisione, disponeva di tutte le informazioni necessarie. Di conseguenza, essa ritiene che ingiustamente la Commissione si sia limitata a basare la decisione impugnata sulle «informazioni disponibili», ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, ed a far riferimento in particolare alla lettera 9 gennaio 2002 del curatore fallimentare della SKL‑M, documento che non era stato fatto proprio dalle autorità tedesche.

33      La ricorrente ritiene inoltre che, in forza della giurisprudenza del Tribunale (sentenza 21 marzo 2001, causa T‑206/99, Métropole télévision/Commissione, Racc. pag. II‑1057, punto 57), la Commissione è tenuta ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. Ora, a suo parere, la Commissione avrebbe escluso gli elementi di informazione mentre avrebbe preso in considerazione solo gli elementi che erano sfavorevoli alla ricorrente. Quest’ultima aggiunge che la Commissione, se avesse avuto dubbi sulle sue indicazioni, avrebbe potuto rivolgersi al governo federale o ad essa stessa al fine, ad esempio, di chiedere una perizia.

34      La ricorrente considera anche che è incompatibile con i principi dello Stato di diritto e di buona amministrazione che la Commissione obblighi un’impresa a restituire un importo quantificato con precisione senza dimostrare previamente che questo importo le è stato versato a titolo dell’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune. Essa si interroga pertanto sulla competenza della Commissione ad adottare l’art. 3, n. 2, della decisione impugnata, poiché questa istituzione può chiedere il recupero di un aiuto solo presso il suo beneficiario. La ricorrente fa anche osservare che il regolamento n. 659/1999 non riconosce l’esistenza di una responsabilità solidale, la quale, del resto, non potrebbe essere prevista in un procedimento amministrativo assoggettato al principio dello Stato di diritto senza un esplicito fondamento normativo. Infine, secondo la ricorrente, gli argomenti della Commissione relativi alla responsabilità in solido nel settore delle ammende inflitte alle imprese parti di un’intesa anticoncorrenziale, non sono pertinenti nella fattispecie.

35      La Commissione ritiene che essa ha adottato la decisione impugnata sulla base degli elementi del fascicolo e che non disponeva di informazioni utili sul vantaggio di cui la MTU avrebbe eventualmente beneficiato o sulla questione del valore di mercato del know how in questione. Essa sottolinea, a tal riguardo, che la MTU, con le sue osservazioni trasmesse dalle autorità tedesche il 5 marzo 2002, ha implicitamente ammesso che i costi di sviluppo del know how erano superiori al valore di mercato dei prototipi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la decisione impugnata sia stata adottata sulla base dei soli elementi del fascicolo.

36      La Commissione aggiunge che, conformemente ai principi che disciplinano la procedura degli aiuti di Stato, solo la Repubblica federale di Germania, nella fattispecie, disponeva della pienezza dei diritti riconosciuti alle parti. Determinanti per la decisione impugnata sono quindi le indicazioni di questo Stato. La Commissione fa rilevare che il beneficiario potenziale o effettivo, benché possa partecipare al procedimento di esame, non ha a suo parere alcun diritto a che tale istituzione gli conferisca la facoltà di verificare le informazioni comunicate dallo Stato membro. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (sentenza 24 settembre 2002, cause C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 84), la Commissione considera che, poiché la MTU non si è avvalsa della possibilità di presentare osservazioni durante il procedimento di esame dell’aiuto controverso, nessuno dei suoi diritti è stato violato.

37      Inoltre, la Commissione sottolinea che le informazioni di cui disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata non le consentivano di pronunciarsi contro una sola impresa. Di conseguenza, essa avrebbe dovuto ordinare alla SKL‑M e alla MTU la restituzione in solido di questo aiuto.

38      Secondo la Commissione, questa responsabilità in solido non potrebbe sollevare riserve in diritto comunitario. Infatti, una tale responsabilità è già stata ammessa nel settore del diritto della concorrenza, anche in assenza di una norma che la sancisca esplicitamente (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, cause T‑339/94 e T‑342/94, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. II‑1727, punti 42 e segg.). Nulla osterebbe quindi a che un approccio analogo sia ammesso anche in un procedimento relativo agli aiuti di Stato.

 Giudizio del Tribunale

39      L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 ha ripreso e sancito la giurisprudenza della Corte in forza della quale la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle delle informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. pag. I‑307, punti 19 e 22, e 13 aprile 1994, cause C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I‑1173, punto 26).

40      Tuttavia, in considerazione del carattere molto ampio di questa facoltà concessa alla Commissione, quest’ultima, prima di adottare una tale decisione, deve rispettare taluni requisiti procedurali (sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T‑318/00, Freistaat Thüringen/Commissione, Racc. pag. II‑4179, punto 73). Questi requisiti sono previsti all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3 e all’art. 13, n. 1 del regolamento n. 659/1999.

41      In particolare, l’art. 10, n. 3 del regolamento n. 659/1999 prevede che «se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni». Inoltre, ai sensi dell’ultima frase di tale disposizione, tale ingiunzione di fornire informazioni deve «specifica[re] le informazioni richieste» e stabili[re] «un termine adeguato entro il quale devono essere fornite». Infine, a termini dell’art. 13, n. 1, del medesimo regolamento solo «in caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro» di tale ingiunzione la Commissione ha il potere di concludere il procedimento e di adottare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune «in base alle informazioni disponibili».

42      Alla luce di queste considerazioni occorre accertare, in primo luogo, se, nella fattispecie, la Commissione fosse legittimata, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, ad adottare la decisione impugnata, ed in particolare ad imporre alla MTU un obbligo di restituzione in solido di una parte dell’aiuto concesso alla SKL‑M sulla base delle informazioni di cui disponeva.

43      In primo luogo, dallo svolgimento del procedimento amministrativo, ricordato sopra ai punti 13‑20, risulta che la Commissione ha rispettato i requisiti procedurali stabiliti in un primo tempo dalla giurisprudenza e fissati successivamente all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, al fine di poter adottare la decisione impugnata sulla base delle informazioni disponibili.

44      Infatti, almeno tre volte, la Commissione ha invitato le autorità tedesche a fornirle le informazioni necessarie per verificare la compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune. Così facendo, essa non ha omesso di «specifica[re] le informazioni richieste» né di fissare «un termine adeguato entro il quale devono essere fornite». Infine, la Commissione ha ancora ricordato alle autorità tedesche che se non rispettavano l’ingiunzione di fornire informazioni entro dieci giorni, la decisione sarebbe stata adottata sulla base delle informazioni disponibili.

45      In secondo luogo, occorre ricordare che l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 consente alla Commissione di chiudere un procedimento di indagine formale con una decisione ai sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento. In particolare, allorché lo Stato membro interessato ha omesso di fornire alla Commissione informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicare, la Commissione può adottare una decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto sulla base delle informazioni disponibili e ordinare, eventualmente, allo Stato membro interessato di recuperare l’aiuto presso i beneficiari, in conformità all’art. 14 del regolamento n. 659/1999.

46      Tuttavia, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 non consente alla Commissione di imporre, anche in solido, nei confronti di una determinata impresa un obbligo di restituzione di una parte determinata dell’importo di un aiuto dichiarato incompatibile, allorché il trasferimento di risorse statali di cui la detta impresa avrebbe beneficiato costituisce un’ipotesi.

47      Ora, da un lato, come risulta dalle conclusioni della decisione impugnata, enunciate in particolare al ‘considerando’ 88, la Commissione si limita a constatare che «sulla base delle informazioni a disposizione non si può escludere» che la MTU abbia beneficiato del trasferimento di risorse da parte dell’impresa sovvenzionata SKL‑M, in occasione dell’acquisizione di un know how a condizioni ritenute vantaggiose.

48      Ne deriva che l’obbligo di restituzione solidale, contenuto nella decisione impugnata, è sancito sulla base di ipotesi che le informazioni a disposizione della Commissione non consentono né di confermare né di confutare.

49      D’altra parte, poiché la decisione impugnata pone a carico della ricorrente un obbligo di restituzione solidale di una parte dell’aiuto, spetterà alle autorità nazionali effettuarne il recupero presso questa se la SKL‑M non è in grado di assicurarne la restituzione, senza che la fondatezza di tale obbligo solidale possa essere valutata dalle dette autorità nazionali.

50      Ora, una tale situazione non costituisce affatto la necessaria conseguenza dell’avvio del procedimento previsto dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato, poiché lo Stato membro erogatore dell’aiuto di cui è stato disposto il recupero è, in ogni caso, tenuto a richiederne il recupero presso i beneficiari effettivi sotto il controllo della Commissione, senza che sia indispensabile menzionare esplicitamente questi ultimi nella decisione di recupero e, a fortiori, precisare l’importo delle somme alla cui restituzione è tenuto ciascun beneficiario.

51      Ne deriva che, nelle circostanze della fattispecie, la Commissione non può validamente basarsi sull’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 per imporre alla MTU, con la decisione impugnata, un obbligo di restituzione in solido di una parte dell’aiuto concesso alla SKL‑M.

52      Pertanto, senza che occorra esaminare l’altro motivo dedotto dalla ricorrente, l’art. 3, n. 2, della decisione impugnata deve essere annullato in quanto ordina la restituzione solidale a carico di quest’ultima di un importo di EUR 2,71 milioni.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è risultata soccombente, essa deve essere condannata alle spese in conformità alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH è annullato in quanto ordina la restituzione in solido a carico della MTU Friedrichshafen GmbH di un importo di EUR 2,71 milioni.

2)      La Commissione è condannata a sopportare le spese sostenute dalla MTU Friedrichshafen nonché le proprie spese.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

 

      Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: il tedesco.