Language of document : ECLI:EU:T:2015:206

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

16 aprile 2015 (*)

«Unione doganale – Recupero di dazi all’importazione – Importazione di glifosato originario di Taiwan – Domanda di sgravio di dazi all’importazione presentata da uno spedizioniere doganale – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Clausola d’equità – Sussistenza di una situazione particolare – Dichiarazioni di immissione in libera pratica – Certificati di origine inesatti – Nozione di manifesta negligenza – Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato lo sgravio dei dazi»

Nella causa T‑576/11,

Schenker Customs Agency BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata da J. Biermasz e A. Jansen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Keppenne e F. Wilman, successivamente da A. Caeiros e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, assistiti da Y. Van Gerven, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2011) 5208 definitivo della Commissione, del 27 luglio 2011, con la quale è stato stabilito che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato (fascicolo REM 01/2010),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A.M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Regime antidumping applicato alle importazioni di glifosato

1        Il glifosato è una sostanza di base di un erbicida utilizzato nell’ambito del diserbo agricolo nonché per la manutenzione delle zone urbane e industriali.

2        Il regolamento (CE) n. 1731/97 della Commissione, del 4 settembre 1997, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 243, pag. 7) nell’Unione europea.

3        Con il regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto (GU L 47, pag. 1), veniva imposto su tali importazioni un dazio antidumping definitivo del 24%.

4        Con lettera del 14 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee informava gli Stati membri, nell’ambito della «mutua assistenza», dei propri sospetti su possibili irregolarità concernenti le importazioni di glifosato nell’Unione. La lettera conteneva informazioni trasmesse dalle autorità doganali belghe riguardanti importazioni, avvenute nel 1998 e nel 1999, di glifosato dichiarato proveniente da Taiwan, la cui origine, in realtà, era la Cina. Essa conteneva anche informazioni trasmesse dalle autorità doganali francesi concernenti importazioni di glifosato per le quali erano stati dichiarati codici doganali errati.

5        In detta lettera la Commissione precisava altresì di sospettare, sulla base di informazioni relative alla produzione mondiale di glifosato nonché dell’analisi dei flussi delle importazioni di tale prodotto, che il glifosato prodotto in Cina fosse stato trasferito a paesi terzi che, non essendo noti come paesi produttori di glifosato, figuravano tuttavia come paesi esportatori di tale sostanza verso l’Unione a prezzi equivalenti a quelli del glifosato prodotto in Cina. Dette informazioni costituirebbero il fondamento dei sospetti dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull’esistenza di possibili operazioni di transito o di insufficiente trasformazione che potrebbero aver avuto luogo a Taiwan, in Thailandia, a Singapore e in Malaysia.

6        La lettera includeva un elenco di società coinvolte nelle irregolarità segnalate dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese nonché un elenco che enumerava varie società stabilite nell’Unione riguardo alle quali la Commissione sospettava che importassero glifosato nell’Unione, tra le quali figurava la società importatrice del glifosato di cui trattasi nella specie.

7        Infine, nella propria lettera la Commissione chiedeva agli Stati membri di vigilare sulle importazioni di glifosato e di procedere a controlli per accertare l’esistenza di possibili certificati di origine falsificati. L’istituzione chiedeva loro parimenti di fornirle copia dei documenti commerciali e di trasporto nonché dei certificati di origine relativi a operazioni di importazione di glifosato dichiarato originario della Malaysia, di Singapore, della Thailandia e di Taiwan per gli anni 1998 e 1999.

8        L’8 maggio 2001 la Commissione adottava, a seguito di domanda presentata il 26 marzo 2001 dalla European Glyphosate Association, il regolamento (CE) n. 909/2001, che apre un’inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 127, pag. 35).

9        A seguito dell’indagine della Commissione, il Consiglio dell’Unione europea adottava il regolamento (CE) n. 163/2002, del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, e chiude l’inchiesta in merito alle importazioni da un produttore esportatore malese e da uno taiwanese (GU L 30, pag. 1).

 Dichiarazioni di immissione in libera pratica di glifosato da parte della Schenker Customs Agency

10      Tra il 19 febbraio 1999 e il 19 luglio 2001 la Schenker Customs Agency BV, ricorrente, depositava presso le autorità doganali olandesi, in qualità di spedizioniere doganale, 52 dichiarazioni ai fini dell’immissione in libera pratica di glifosato importato nell’Unione.

11      La ricorrente presentava tali dichiarazioni, a titolo di rappresentante indiretto, a proprio nome e per conto della società Biermann-Schenker Lda, il cui committente era la società importatrice del glifosato di cui trattasi, stabilita in Portogallo (in prosieguo: l’«importatore»).

12      Tutte le dichiarazioni indicavano che il glifosato era originario di Taiwan. Esse erano state redatte, in particolare, sulla base di certificati di origine rilasciati dalle camere di commercio di Taiwan attestanti l’origine taiwanese della merce, certificati consegnati dall’importatore alla ricorrente.

 Controlli da parte delle autorità doganali del Portogallo

13      In seguito alla comunicazione della Commissione del 14 dicembre 1999 nell’ambito della mutua assistenza e alle informazioni ricevute dalle autorità doganali olandesi, le autorità doganali portoghesi effettuavano ispezioni chiedendo informazioni e documenti all’importatore e alla società Biermann-Schenker, operante in qualità di agente dell’importatore in Portogallo.

14      Successivamente a detti controlli, le autorità doganali portoghesi concludevano, da un lato, che i certificati di origine taiwanese comprovanti le dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate dalla ricorrente non erano credibili e, dall’altro, che esistevano documenti da cui risultava che l’importatore era a conoscenza dell’origine cinese del glifosato importato. Tali conclusioni venivano ribadite in una relazione del 18 ottobre 2002 presentata dalle autorità doganali portoghesi. Quest’ultima veniva trasmessa all’OLAF, che, a sua volta, l’inviava alle autorità doganali olandesi l’8 novembre 2002.

 Delegazione dell’OLAF

15      Una delegazione veniva costituita su richiesta, segnatamente, delle autorità olandesi. Essa era composta da rappresentanti dell’OLAF e da alcuni altri Stati membri.

16      La delegazione dell’OLAF si recava a Taiwan dal 18 marzo al 1° aprile 2003 per svolgere indagini sulle esportazioni verso l’Unione di glifosato dichiarato originario di Taiwan, ma di cui si sospettava che fosse originario della Cina. La relazione di tale delegazione, del 2 giugno 2003, dichiara che il glifosato importato nell’Unione dall’importatore, per il quale le dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate dalla ricorrente indicavano Taiwan come luogo di origine, era in effetti originario della Cina.

17      Nella relazione si fa presente che il glifosato veniva trasportato dalla Cina via Hong Kong verso il porto taiwanese di Kaohsiung, dal quale le merci venivano ridirette verso l’Unione mediante una nuova polizza di carico («bill of lading») e certificati di origine ottenuti presso la Camera di commercio di Taiwan e la Camera di commercio a Taiwan – Camera di commercio di Taipei sulla base di false dichiarazioni sull’origine delle merci.

 Procedimento condotto dalle autorità doganali olandesi

18      Il 30 luglio, 3 agosto, 30 novembre e 14 dicembre 2001 le autorità doganali olandesi procedevano a controlli presso la ricorrente, nell’ambito dei quali rilevavano che, per la maggior parte delle importazioni di glifosato esaminate, la merce era stata caricata in Cina e spedita via mare verso Rotterdam (Paesi Bassi) transitando per Taiwan.

19      In esito a tali controlli, le autorità doganali olandesi concludevano che il glifosato di cui trattasi era in effetti di origine cinese e non taiwanese ed era quindi soggetto ai dazi antidumping previsti dal regolamento n. 368/98. La relazione che riassumeva queste conclusioni veniva emanata dalle autorità doganali olandesi in data 21 febbraio 2002. Essa precisava, in particolare, che una riunione con i rappresentanti della ricorrente finalizzata alla conclusione dei controlli aveva avuto luogo l’11 febbraio 2002 e che, quando l’ispettore doganale aveva chiesto loro proprie osservazioni sui risultati dei controlli e i possibili esiti di questi ultimi nonché su modifiche eventualmente proposte al riguardo, detti rappresentanti non avevano formulato alcuna risposta dichiarando di essere in attesa dei risultati di un’indagine interna.

20      Il 13 febbraio, 2 maggio e 2 luglio 2002 le autorità doganali olandesi notificavano alla ricorrente sette avvisi di recupero per un importo totale pari a EUR 1 696 303,17, corrispondente ai dazi antidumping sulle importazioni di glifosato, per il quale le dichiarazioni di immissione in libera pratica erano state presentate da quest’ultima tra il 19 febbraio 1999 e il 19 luglio 2001.

21      Il 9 dicembre 2002 la ricorrente presentava alle autorità doganali olandesi, in forza dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), richiesta di sgravio dei dazi antidumping di cui le era stato intimato il recupero. Queste ultime negavano lo sgravio il 9 settembre 2004 confermando il proprio diniego il 6 settembre 2005.

22      Avverso dette decisioni la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale distrettuale di Haarlem, Paesi Bassi), che le confermava con sentenze del 4 dicembre 2006.

23      Avverso le sentenze del Tribunale distrettuale di Haarlem la ricorrente proponeva quindi ricorso in appello dinanzi al Gerechthof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi). Con sentenze del 18 dicembre 2008, la Corte d’appello di Amsterdam (sezione doganale), ritenendo che la situazione della ricorrente fosse paragonabile a quella oggetto della sentenza del 25 luglio 2008, C.A.S./Commissione (C‑204/07 P, Racc., EU:C:2008:446), e che, sebbene essa avesse omesso di considerare taluni elementi, non le potessero essere contestate frodi o manifeste negligenze, dichiarava che occorreva trasmettere la richiesta di sgravio alla Commissione, ai sensi dell’articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Di conseguenza, la Corte d’appello di Amsterdam dichiarava l’appello fondato, annullando le sentenze del Tribunale distrettuale di Haarlem nonché le contestate decisioni delle autorità doganali di rigetto dello sgravio dei dazi doganali e chiedeva alle autorità medesime di trasmettere gli atti alla Commissione.

24      Con lettera del 18 febbraio 2010, le autorità doganali olandesi trasmettevano gli atti alla Commissione, in forza dell’articolo 905 del regolamento di esecuzione, chiedendole di pronunciarsi sulla questione se fosse giustificato procedere, a norma dell’articolo 239 del codice doganale, allo sgravio dei dazi all’importazione che erano stati reclamati alla ricorrente.

25      In base all’articolo 906 bis del regolamento di esecuzione, la Commissione informava la ricorrente che intendeva adottare una decisione sfavorevole in ordine alla sua domanda di sgravio dei dazi all’importazione comunicandole le proprie obiezioni. Il 1° giugno 2011 la ricorrente presentava le proprie osservazioni in merito a tali obiezioni.

26      Nelle proprie osservazioni la ricorrente fa valere sostanzialmente che il comportamento delle autorità olandesi e taiwanesi nonché della Commissione stessa l’ha posta in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale. Inoltre, essa contesta le conclusioni della Commissione relative all’esistenza di una manifesta negligenza a causa, segnatamente, di fatture che indicavano costi supplementari di trasporto e documenti contenenti riferimenti al trasporto del glifosato proveniente dalla Repubblica popolare cinese.

 Decisione impugnata

27      Il 27 luglio 2011, in esito a vari scambi di corrispondenza ed all’inoltro di informazioni supplementari da parte della ricorrente e delle autorità doganali olandesi ed a seguito dell’esame del gruppo di esperti previsto dall’articolo 907 del regolamento di esecuzione, la Commissione ha adottato la decisione C (2011) 5208 definitivo, con la quale è stato stabilito che lo sgravio dei dazi all’importazione non era giustificato in un caso particolare (fascicolo REM 01/2010) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

28      Nella decisione impugnata la Commissione ha esaminato le due condizioni di concessione di uno sgravio dei dazi previste dall’articolo 239 del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 905 del regolamento di esecuzione, vale a dire, da un lato, il fatto che il debitore debba trovarsi in una situazione particolare rispetto ad altri operatori esercenti la medesima attività e, dall’altro, l’assenza di frodi o di manifeste negligenze da parte del debitore stesso.

29      Quanto alla prima condizione, anzitutto, la Commissione ha concluso che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare per il fatto che le autorità taiwanesi avevano rilasciato certificati di origine inesatti, in quanto i fatti di specie rientrano nel settore dei dazi antidumping dell’Unione, rispetto al quale le autorità dei paesi terzi non disporrebbero di competenza alcuna. La Commissione ha poi rilevato che nemmeno il proprio comportamento aveva posto la ricorrente in una situazione particolare, dato che essa non aveva alcun obbligo di avvertire i debitori in merito a situazioni come quella di specie. Inoltre, l’istituzione ha dichiarato di aver informato gli Stati membri, nel dicembre 1999, in ordine ai propri sospetti circa l’esistenza di una frode relativa all’importazione di glifosato e che nel 2003 l’OLAF aveva inviato una delegazione a Taiwan. Infine, la Commissione ha affermato che il comportamento delle autorità olandesi, le quali non avrebbero avuto effettiva conoscenza delle irregolarità concernenti le importazioni di glifosato prima del compimento delle importazioni e delle dichiarazioni di immissione in libera pratica di cui trattasi, non avrebbe posto la ricorrente in una situazione particolare.

30      Riguardo alla seconda condizione, la Commissione ha rilevato che la normativa applicabile nel caso di specie non era particolarmente complessa. Inoltre, essa ha sottolineato che la ricorrente aveva una certa competenza come spedizioniere doganale, avendo già presentato in passato altre dichiarazioni di immissione in libera pratica per importazioni di glifosato, anche di quello proveniente dalla Cina. Peraltro, ha ritenuto che la ricorrente non avesse adottato tutte le misure necessarie per assicurarsi dell’esattezza delle dichiarazioni presentate, non avendo espresso alcun dubbio circa la vera origine del glifosato, a fronte delle fatture da cui risultava che il prodotto era partito da Shanghai (Cina) e alle incoerenze contenute nei certificati di origine rilasciati dalle camere di commercio taiwanesi. Alla luce di questi elementi, la Commissione ha concluso che la ricorrente non aveva dato prova di tutta la diligenza normalmente richiesta da un professionista dello sdoganamento e che, pertanto, la seconda condizione di concessione di uno sgravio non era soddisfatta nella specie.

31      Ciò considerato, la Commissione ha ritenuto non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione richiesto.

 Procedimento e conclusioni delle parti

32      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

33      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale è stata pertanto attribuita la presente causa.

34      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

35      Le difese orali delle parti nonché le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 19 novembre 2014.

36      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        dichiarare giustificato lo sgravio dei dazi reclamati;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      In risposta ad un quesito del Tribunale all’udienza, la ricorrente ha espresso desistenza dal secondo capo delle conclusioni, e di tale circostanza si è preso atto nel verbale d’udienza.

38      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

39      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi. I primi cinque motivi si fondano sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 239 del codice doganale, laddove l’istituzione, avendo ritenuto ingiustamente che la ricorrente non si trovasse in una situazione particolare e avesse dato prova di manifesta negligenza, avrebbe erroneamente dichiarato non giustificato lo sgravio richiesto. Il sesto motivo attiene al difetto di motivazione della decisione impugnata, dal momento che essa non tiene conto di tutti i fatti e le circostanze addotti dalla ricorrente.

 Osservazioni introduttive sul procedimento di sgravio dei dazi all’importazione

40      Occorre sottolineare il carattere eccezionale del meccanismo previsto dall’articolo 239 del codice doganale, quale specificato e sviluppato dall’articolo 905 del regolamento di esecuzione.

41      Ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, «[s]i può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione (…) in situazioni (…) dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato».

42      Tale disposizione è sviluppata dall’articolo 905 del regolamento di esecuzione, a termini del quale le autorità dello Stato membro cui sia stata presentata la richiesta di sgravio dei dazi all’importazione la trasmettono alla Commissione affinché la richiesta sia evasa conformemente alla procedura prevista, qualora sia «corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato».

43      È stato già dichiarato che la procedura di sgravio o di rimborso dei dazi all’importazione è volta, in particolare, a limitare il pagamento a posteriori dei dazi ai casi in cui siffatto pagamento fosse giustificato e compatibile con i principi fondamentali come il principio di tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Racc., EU:C:1999:548, punto 54, e ordinanza del 1° ottobre 2009, Agrar-Invest-Tatschl/Commissione, C‑552/08 P, Racc., EU:C:2009:605, punto 52).

44      Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, detto meccanismo di rimborso o di sgravio dei dazi costituisce una clausola generale di equità intesa, in particolare, ad abbracciare situazioni eccezionali (v. sentenza del 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, T‑382/04, EU:T:2006:369, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione, che possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono tale rimborso devono essere interpretate restrittivamente (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C‑78/10, Racc., EU:C:2011:93, punto 46; v. sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, cit., EU:T:2006:369 punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

45      Per quanto concerne la condizione relativa all’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, quest’ultima è accertata qualora dalle circostanze del caso specifico emerga che il debitore si trovi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori esercenti la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subìto il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Trans-Ex-Import, C‑86/97, Racc., EU:C:1999:95, punto 22, e del 19 febbraio 1998, Eyckeler & Malt/Commissione, T‑42/96, Racc., EU:T:1998:40, punto 132).

46      Inoltre, al fine di accertare se le circostanze della specie costituiscano una situazione particolare che non implichi né negligenza manifesta né simulazione da parte dell’interessato, la Commissione deve valutare l’insieme dei dati di fatto rilevanti [riguardo all’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2002, Hyper/Commissione, T‑205/99, Racc., EU:T:2002:189, punto 93].

47      È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre analizzare i motivi e gli argomenti delle parti nel presente procedimento.

 Sui primi cinque motivi, attinenti alla violazione dell’articolo 239 del codice doganale

 Sull’esistenza di una situazione particolare

48      Con il primo motivo la ricorrente fa sostanzialmente valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’affermare che essa non si trovava in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, da un lato, per aver le autorità olandesi emesso avvisi di recupero senza averla preliminarmente ascoltata e avevano proceduto tardivamente al recupero dei dazi all’importazione presso l’importatore e, dall’altro, in considerazione del suo status di spedizioniere doganale stabilito nei Paesi Bassi, il che, all’epoca, comportava di fatto l’obbligo di agire in rappresentanza indiretta del cliente di cui trattasi.

49      A tal proposito va rilevato che le disposizioni della clausola di equità, prevista dall’articolo 239 del codice doganale e dall’articolo 905 del regolamento di esecuzione, sono volte unicamente ad esonerare gli operatori economici, in presenza di determinate circostanze particolari e in assenza di manifesta negligenza o frode, dal pagamento di dazi di cui sono debitori, e non a consentire di contestare il principio stesso dell’esigibilità del debito doganale o la relativa procedura. Infatti, l’applicazione del diritto sostanziale doganale dell’Unione rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali [sentenza del 6 luglio 1993, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, C‑121/91 e C‑122/91, Racc., EU:C:1993:285, punto 45]. Le decisioni adottate da tali autorità, in applicazione di detto diritto, possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali in forza dell’articolo 243 del codice doganale, ferma restando per questi ultimi la possibilità di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 267 TFUE (sentenze del 16 luglio 1998, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, T‑195/97, Racc., EU:T:1998:181, punto 36, e del 13 settembre 2005, Ricosmos/Commissione, T‑53/02, Racc., EU:T:2005:311, punto 165).

50      In tal senso, il debitore che chieda l’annullamento di una decisione adottata dalla Commissione in esito alla procedura prevista all’articolo 905 del regolamento di esecuzione può utilmente avvalersi solamente di motivi o argomenti volti a dimostrare l’esistenza di una situazione particolare o l’assenza di manifesta negligenza o di frode da parte sua. Il debitore non può sollevare, in relazione a tale decisione, motivi o argomenti diretti a dimostrare l’illegittimità delle decisioni delle autorità nazionali competenti che lo assoggettino al pagamento dei dazi controversi (v., in tal senso, ordinanza del 28 febbraio 2012, Schneider España de Informática/Commissione, T‑153/10, Racc., EU:T:2012:94, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

51      Nella specie, l’argomento della ricorrente secondo cui le autorità olandesi le avrebbero notificato avvisi di recupero senza averle dato precedentemente la possibilità di far conoscere utilmente le proprie osservazioni è inteso sostanzialmente a contestare la legittimità della procedura condotta da dette autorità e, pertanto, dei conseguenti avvisi. Il solo fatto che la ricorrente abbia dedotto dinanzi alla Commissione tale argomento al fine di dimostrare di trovarsi in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale è irrilevante al riguardo, in quanto la Commissione non è competente, nel contesto della procedura prevista all’articolo 905 del regolamento di esecuzione, ad esaminare la legittimità delle decisioni delle autorità doganali nazionali. Ne consegue che detto argomento non può essere addotto contro la decisione impugnata nell’ambito del presente ricorso.

52      Inoltre, gli avvisi di recupero notificati alla ricorrente dalle autorità doganali olandesi costituiscono solamente la comunicazione a quest’ultima della contabilizzazione a posteriori da parte di tali autorità di un debito doganale esistente sorto, in forza dell’articolo 201, paragrafo 2, del codice doganale, con l’accettazione delle dichiarazioni presentate dalla ricorrente. Inoltre, a norma dell’articolo 201, paragrafo 3, del codice doganale, la ricorrente era debitrice della totalità del debito, compresi i dazi all’importazione che non erano stati riscossi per aver reso dichiarazioni che indicavano Taiwan come paese di origine del glifosato importato, laddove il vero paese di origine era la Cina e questo prodotto era, quindi, soggetto a dazi antidumping.

53      Di conseguenza, poiché i controlli a posteriori hanno consentito di concludere che i dazi antidumping non erano stati applicati ingiustamente, le autorità doganali nazionali dovevano procedere, in linea di principio, al recupero a posteriori dei dazi non riscossi al momento dell’importazione (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 1996, Faroe Seafood e a., C‑153/94 e C‑204/94, Racc., EU:C:1996:198, punto 16).

54      Inoltre, dalla relazione del 21 febbraio 2002 delle autorità doganali olandesi, redatta in seguito ai controlli effettuati presso la ricorrente in data 30 luglio, 3 agosto, 30 novembre e 14 dicembre 2001, risulta che l’11 febbraio 2002 ha avuto luogo una riunione conclusiva dell’indagine con i rappresentanti della ricorrente. Da detta relazione risulta altresì che l’ispettore ha invitato i rappresentanti della ricorrente a presentare osservazioni e che questi ultimi hanno dichiarato di voler anzitutto condurre un’indagine interna. Dagli atti emerge tuttavia che nessuna risposta ai quesiti dell’ispettore è stata trasmessa successivamente alle autorità doganali olandesi.

55      Riguardo agli argomenti della ricorrente relativi alla tardività degli avvisi emessi dalle autorità doganali olandesi nei confronti dell’importatore, è giocoforza constatare che essi sono volti sostanzialmente a contestare le decisioni adottate dalle autorità doganali olandesi, le quali rientrano nell’applicazione del diritto sostanziale doganale e non nella procedura di cui all’articolo 905 del regolamento di esecuzione, di cui è competente la Commissione. Tali argomenti, pertanto, non possono essere presi in considerazione per contestare la decisione impugnata nell’ambito del presente ricorso.

56      Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 3, del codice doganale, il debitore dei dazi all’importazione è il dichiarante e, in caso di rappresentanza, parimenti la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale. Inoltre, a norma dell’articolo 213 del codice doganale, quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido. Di conseguenza, non si può contestare alle autorità doganali olandesi di aver proceduto all’emissione di avvisi di recupero nei confronti della ricorrente in quanto spedizioniere doganale e, pertanto, debitore dell’obbligazione doganale. Il fatto che le autorità doganali abbiano emesso ulteriori avvisi nei confronti dell’importatore è irrilevante. La circostanza che l’importatore sia fallito senza che gli importi indicati negli avvisi di recupero delle autorità doganali siano stati versati e senza che la ricorrente possa rivalersi nei confronti di tale soggetto fa parte dei rischi inerenti all’esercizio dell’attività di spedizioniere doganale. Ne consegue che l’emissione nel 2003 degli avvisi di recupero nei confronti dell’importatore e le circostanze fatte valere al riguardo dalla ricorrente non possono porre quest’ultima in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

57      Per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui il fatto che, in base al regime applicabile agli agenti doganali nei Paesi Bassi, essa fosse tenuta ad agire in qualità di rappresentante indiretto dell’importatore l’avrebbe posta in una situazione particolare, occorre rilevare che tale regime rientra nel diritto processuale doganale dei Paesi Bassi.

58      Orbene, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del codice doganale, la rappresentanza presso le autorità doganali per la realizzazione degli atti e delle formalità previsti dal codice può essere diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Secondo la medesima disposizione, gli Stati membri possono riservare il diritto di prevedere che le dichiarazioni in dogana sul loro territorio debbano essere presentate da uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione. Pertanto, il regime applicabile nei Paesi Bassi, che prevede la rappresentanza sia diretta sia indiretta, si basa su una delle possibilità offerte agli Stati membri dal codice doganale stesso. Poiché detto regime, che prevede condizioni specifiche qualora le dichiarazioni siano presentate da uno spedizioniere doganale stabilito in tale paese, è applicabile a qualunque spedizioniere doganale stabilito nei Paesi Bassi, la ricorrente non può sostenere che il regime medesimo la porrebbe in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

59      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo della ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

60      Con il secondo motivo la ricorrente deduce sostanzialmente che il comportamento delle camere di commercio taiwanesi, le quali hanno rilasciato certificati di origine inesatti, l’ha posta in una situazione particolare.

61      In forza dell’articolo 62 del codice doganale, spetta al dichiarante fornire i documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione da parte delle autorità doganali del regime doganale pertinente, compresa l’esistenza di dazi antidumping da applicare in funzione dell’origine delle merci.

62      Va ricordata al riguardo la giurisprudenza secondo cui l’affidamento nella validità di certificati di origine che si rivelino falsi, falsificati o non validi non costituisce di per sé una situazione particolare che giustificherebbe lo sgravio dei dazi (ordinanza del 1° luglio 2010, DSV Road/Commissione, C‑358/09 P, EU:C:2010:398, punto 81; v., per analogia, sentenze del 13 novembre 1984, Van Gend & Loos e Expeditiebedrijf Bosman/Commissione, 98/83 e 230/83, Racc., EU:C:1984:342, punto 13, e del 10 maggio 2001, Kaufring e a./Commissione, T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Racc., EU:T:2001:133, punto 234). Infatti, i controlli a posteriori sarebbero in gran parte privati della loro utilità se l’uso di siffatti certificati potesse, da solo, giustificare la concessione dello sgravio. La soluzione di orientamento opposto potrebbe scoraggiare la diligenza degli operatori economici ed accollare al tesoro pubblico un rischio che incombe principalmente agli operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 1996, SEIM, C‑446/93, Racc., EU:C:1996:10, punto 45).

63      Inoltre, secondo la giurisprudenza, la circostanza che le autorità doganali di uno Stato membro procedano al recupero a posteriori di dazi doganali, qualora i certificati di origine si rivelino invalidi a seguito di un controllo ulteriore effettuato dalle autorità di tale paese, costituisce un rischio commerciale ordinario del quale ogni operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve tener conto (v., per analogia, sentenza Hyper/Commissione, punto 46 supra, EU:T:2002:189, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

64      Va altresì ricordato che, in materia di dazi antidumping imposti da un regolamento della Commissione o del Consiglio su prodotti provenienti da un paese terzo, le autorità di tale paese non sono associate in alcun modo all’attuazione di tale regolamento e non è loro attribuita alcuna funzione di controllo o di sorveglianza che possa consentire al debitore di considerarle «competenti» riguardo agli aspetti inerenti a tale normativa dell’Unione.

65      Nella specie, le dichiarazioni presentate dalla ricorrente indicavano Taiwan come paese di origine del glifosato da importare. A sostegno di tali dichiarazioni riguardo all’origine del glifosato, la ricorrente ha dedotto certificati di origine emessi dalle camere di commercio taiwanesi che le sono state trasmesse dall’importatore. A seguito di controlli effettuati a posteriori dalle autorità doganali olandesi, è risultato che detti certificati non attestavano la vera origine del glifosato importato. Orbene, il fatto che tali certificati si siano rivelati invalidi non può essere considerata una circostanza che pone la ricorrente in una situazione particolare. Basarsi su detti certificati per stabilire l’origine delle merci dichiarate presso le autorità doganali è una scelta del dichiarante per adempiere il proprio obbligo di dichiarare presso le autorità doganali l’origine delle importazioni. Questa scelta comporta rischi inerenti all’attività dello spedizioniere doganale, che, pertanto, devono essere sopportati da quest’ultimo e non dall’Erario. Se, come afferma la ricorrente, si dovesse ritenere che tali circostanze pongano il debitore in una situazione particolare che giustificherebbe lo sgravio dei dazi antidumping, gli operatori economici non avrebbero alcun interesse ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati alle autorità doganali.

66      I rilievi suesposti non possono essere rimessi in discussione dalle decisioni della Commissione invocate dalla ricorrente, nelle quali è stato ritenuto, nell’ambito di un regime preferenziale, che lo sgravio fosse giustificato dal fatto che le autorità di un paese terzo, specificamente autorizzate in forza di tale regime, avessero rilasciato per vari anni certificati di origine falsi senza che avesse avuto luogo alcun controllo a posteriori e senza che gli importatori, che non avevano agito con frode o negligenza, ne fossero stati avvertiti.

67      Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione nella decisione impugnata, dette decisioni sono state adottate nell’ambito di regimi di trattamento tariffario preferenziale e le considerazioni in esse contenute riguardanti gli atti delle autorità dei paesi terzi non si applicano alle circostanze della specie, che non ricadono nella sfera di applicazione di tale regime bensì di quella dei dazi antidumping.

68      Inoltre, si deve necessariamente rilevare che, nella specie, non si è determinato in qual misura e su quale base si possa ritenere che le camere di commercio pretese emittenti dei certificati di origine di cui trattasi siano autorità competenti al riguardo.

69      Inoltre, occorre rammentare la giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di un regime non preferenziale, anche quando si applicano dazi antidumping, non si può trarre alcuna conseguenza dal rilascio da parte delle autorità di un paese terzo di un certificato sull’origine non preferenziale delle merci di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, HIT Trading e Berkman Forwarding/Commissione, T‑191/09, EU:T:2010:535, punto 43).

70      Alla luce dei suesposti rilievi, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

71      Con il terzo motivo la ricorrente deduce sostanzialmente che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il proprio comportamento, che costituirebbe un inadempimento dei propri obblighi di coordinamento e di sorveglianza delle indagini condotte nella specie, non l’abbia posta in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

72      Va rilevato che, nell’applicazione dei dazi antidumping imposti dal regolamento n. 368/98, la cui elusione è all’origine degli avvisi di recupero emessi dalle autorità doganali olandesi, le competenze della Commissione sono più limitate di quelle in esame nel procedimento oggetto della sentenza C.A.S./Commissione, punto 23 supra (EU:C:2008:446), invocata dalla ricorrente. Infatti, in questo procedimento la Commissione aveva obblighi specifici imposti da un accordo di associazione con un paese terzo, che prevedeva altresì prerogative a suo favore per poter assolvere detti obblighi. Orbene, l’obbligo di applicare dazi antidumping alle importazioni di cui trattasi incombe principalmente alle autorità doganali degli Stati membri. Tuttavia, quale custode dei Trattati e del diritto derivato dell’Unione, in generale, e nel suo ruolo centrale di controllo dell’applicazione del diritto doganale dell’Unione, in particolare, gli obblighi di coordinamento e di sorveglianza, segnatamente nell’ambito di indagini su potenziali infrazioni, incombono alla Commissione.

73      Nella specie, la Commissione, anzitutto, ha comunicato agli Stati membri, il 14 dicembre 1999, nel contesto della mutua assistenza, le informazioni in suo possesso riguardanti la possibilità di un’elusione dei dazi antidumping sulle importazioni di glifosato di origine cinese.

74      In seguito, come affermato supra ai punti da 13 a 15, la Commissione, in particolare mediante l’OLAF, ha assistito le autorità doganali portoghesi e olandesi nelle loro indagini, coordinando gli sforzi di queste ultime, anche trasmettendo loro informazioni pertinenti derivanti dalle indagini. Tali lavori di coordinamento hanno condotto alla delegazione di inchiesta dell’OLAF che si è recata a Taiwan.

75      Infine, la Commissione ha adottato il regolamento n. 909/2001, avviando la propria inchiesta sull’elusione dei dazi antidumping imposti sul glifosato originario della Cina. In esito a tale inchiesta, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 163/2002, che ha esteso i dazi antidumping applicabili al glifosato di origine cinese alle importazioni di glifosato proveniente da Taiwan e dalla Malaysia.

76      Così, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dai fatti della specie risulta che la Commissione, direttamente o con il suo sostegno, ha posto in essere procedimenti non appena sono emerse informazioni relative alla possibile elusione in esito alle differenti fasi delle indagini da parte delle autorità nazionali e dell’OLAF.

77      Occorre inoltre sottolineare che tra gli obblighi così imposti alla Commissione non figura quello di comunicare agli importatori o agli spedizionieri doganali gli elementi di informazione in suo possesso né quello di renderli edotti qualora nutra dubbi in merito alle operazioni che essi effettuano, come riconosciuto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza Hyper/Commissione, punto 46 supra, EU:T:2002:189, punto 126). Di conseguenza, la Commissione ha adempiuto i propri obblighi di sorveglianza e di coordinamento nell’ambito dell’attuazione del regolamento che impone dazi antidumping applicabile nella specie.

78      Inoltre, è pacifico che la Commissione ha avviato le indagini condotte dalle autorità nazionali nell’ambito della mutua assistenza, trasmettendo, con la propria comunicazione agli Stati membri del 14 dicembre 1999, le informazioni che aveva ricevuto su singole irregolarità che erano state segnalate da due Stati membri nonché rivelando i propri sospetti che aveva in quel momento sulla base delle informazioni generali in suo possesso.

79      Il fatto che le 52 dichiarazioni della ricorrente siano state presentate prima della conclusione delle diverse indagini nazionali e dell’OLAF non vizia il comportamento della Commissione nella specie.

80      Correttamente la Commissione ha quindi concluso, nella decisione impugnata, che il proprio comportamento non aveva posto la ricorrente in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

81      Pertanto, il terzo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

82      Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente ritenuto che essa non fosse stata posta in una situazione particolare per il fatto che le autorità doganali olandesi avevano reagito tardivamente e non avevano collaborato adeguatamente alle indagini relative alle importazioni di glifosato.

83      Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, qualora le autorità doganali non abbiano un’effettiva conoscenza di irregolarità inerenti a importazioni e non lascino continuare deliberatamente tali irregolarità per poterle eliminare più efficacemente, il fatto che esse accettino le dichiarazioni relative a tali importazioni non può porre il debitore in una situazione particolare a norma dell’articolo 239 del codice doganale (v., in tal senso, sentenza HIT Trading e Berkman Forwarding/Commissione, punto 69 supra, EU:T:2010:535, punti 101 e 102).

84      Nella specie, in primo luogo, dalla lettera della Commissione del 14 dicembre 1999 risulta che quest’ultima disponeva di talune informazioni generali e di esempi forniti dalle autorità belghe e francesi, che essa ha trasmesso agli Stati membri proprio perché tali autorità potessero condurre indagini e scoprire eventuali operazioni di elusione.

85      È giocoforza constatare che la Commissione, nella propria lettera, invitava le autorità nazionali a seguire con attenzione quanto avveniva e a raccogliere informazioni supplementari. Tuttavia, sebbene vi fosse incluso un elenco di società importatrici di glifosato, il contenuto di detta lettera non rivelava indizi sufficientemente concreti su determinate società da giustificare il fatto che le autorità nazionali avevano adottato azioni specifiche e immediate nei loro confronti o nei confronti delle operazioni condotte dalle società medesime.

86      In secondo luogo, nella specie non si tratta di regimi preferenziali o di operazioni realizzate nell’ambito di accordi di associazione o di trattati che prevedono sistemi specifici di sorveglianza che le autorità competenti incaricate di siffatta funzione devono applicare. È pur vero che, nel contesto di importazioni soggette a un regime generale, cui si applichino dazi antidumping, sia la Commissione sia le autorità doganali nazionali hanno un obbligo di diligenza e di sorveglianza volto all’applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non implica che, sulla base di informazioni come quelle contenute nella lettera del 14 dicembre 1999, le autorità doganali debbano procedere a controlli fisici e sistematici di tutte le spedizioni di glifosato verso le dogane dell’Unione con riguardo alle società indicate nella lettera medesima. Le autorità doganali non erano tenute nemmeno ad allertare dette società, tenuto conto della generalità delle informazioni ivi contenute.

87      Contrariamente a quanto afferma la ricorrente richiamandosi alla sentenza del 7 settembre 1999, De Haan (C‑61/98, Racc., EU:C:1999:393), i fatti di specie non consentono di concludere che le autorità doganali olandesi, in seguito alla lettera della Commissione del 14 dicembre 1999, disponessero di informazioni precise sulle irregolarità accertate nelle dichiarazioni presentate dalla ricorrente e che, tuttavia, abbiano deliberatamente consentito a quest’ultima di continuare a presentare tali dichiarazioni. Inoltre, dalla medesima giurisprudenza risulta che le autorità doganali che siano informate dell’eventualità di una frode non hanno l’obbligo di avvertire un operatore in merito alla possibilità che questi possa divenire debitore di dazi doganali in ragione di tale frode, quand’anche tale operatore abbia agito in buona fede (v., in tal senso, sentenza De Haan, cit., EU:C:1999:393, punto 36).

88      In terzo luogo, dagli atti emerge che le autorità doganali olandesi hanno avviato la prima indagine presso la ricorrente il 30 luglio 2001, qualche giorno dopo la presentazione, il 19 luglio, dell’ultima delle dichiarazioni controverse. Orbene, come risulta dalla relazione di dette autorità del 21 febbraio 2002, solo dopo aver effettuato i controlli presso la ricorrente esse hanno potuto accertare le irregolarità che hanno dato luogo agli avvisi di recupero di cui trattasi.

89      Dagli atti emerge altresì che le informazioni che le autorità olandesi hanno ottenuto durante le loro indagini sono state trasmesse alla Commissione che, a sua volta, le ha inviate alle autorità doganali portoghesi. Del pari, è su richiesta delle autorità doganali olandesi che è stata avviata l’indagine dell’OLAF, compresa la delegazione che si è recata a Taiwan. Tali elementi testimoniano il ruolo attivo svolto dalle autorità doganali olandesi con le proprie indagini sulle elusioni sospette nonché congiuntamente ad altre autorità doganali e all’OLAF.

90      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ritenere che correttamente la Commissione ha affermato che il comportamento delle autorità doganali olandesi non aveva posto la ricorrente in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

91      Pertanto, il quarto motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

92      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto laddove, nella decisione impugnata, ha ritenuto che nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente potesse porla in una situazione particolare e che, di conseguenza, la prima delle due condizioni cumulative previste dall’articolo 239 del codice doganale non ricorresse nella specie.

 Sull’esistenza di frodi o di manifesta negligenza

93      Il quinto motivo dedotto dalla ricorrente è sostanzialmente volto a contestare l’affermazione, da parte della Commissione, della sua asserita mancanza di diligenza, sulla base della quale l’istituzione ha concluso che la seconda delle condizioni previste dall’articolo 239 del codice doganale non era soddisfatta nella specie.

94      Dall’articolo 905, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione risulta che, ai fini dell’esame delle condizioni previste dall’articolo 239 del codice doganale, la Commissione deve analizzare tutti gli elementi pertinenti, compresi quelli connessi al comportamento dell’operatore interessato, in particolare la sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui abbia dato prova.

95      Al riguardo si deve ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, per valutare se sussista manifesta negligenza ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, occorre tener conto, in particolare, della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore di cui trattasi (v. sentenza del 27 settembre 2005, Common Market Fertilizers/Commissione, T‑134/03 e T‑135/03, Racc., EU:T:2005:339, punto 135 e giurisprudenza ivi citata).

96      Alla luce di tali principi occorre esaminare gli elementi presi in considerazione dalla Commissione nel corso della sua analisi relativa alla seconda condizione enunciata dall’articolo 239 del codice doganale.

97      Non essendo stata contestata l’assenza di complessità delle norme applicabili nella specie, assunta dalla Commissione, occorre analizzare gli altri due criteri accolti da quest’ultima nella decisione impugnata.

98      Per quanto riguarda il criterio relativo all’esperienza professionale dell’operatore, occorre verificare se si tratti di un operatore economico la cui attività professionale consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione e se abbia già acquisito una certa esperienza nell’espletamento di tali operazioni (sentenza Common Market Fertilizers/Commissione, punto 95 supra, EU:T:2005:339, punto 140).

99      Nella specie è giocoforza constatare che, come affermato dalla Commissione al punto 54 della decisione impugnata senza essere contestata ex adverso, la ricorrente è una società attiva nello sdoganamento dal 1971 ed è, pertanto, un operatore esperto nelle operazioni di esportazione e di importazione verso l’Unione. Ne consegue che essa è sicuramente a conoscenza delle particolarità del regime dei dazi antidumping, tanto più che il regime specifico applicabile nel caso di specie non presenta alcuna complessità particolare, come affermato dalla Commissione nella decisione impugnata.

100    Inoltre, come rilevato dalla Commissione al punto 54 della decisione impugnata senza essere contraddetta ex adverso, nel momento in cui la ricorrente ha presentato le dichiarazioni controverse di immissione in libera pratica, essa aveva già redatto le dichiarazioni relative all’importazione di glifosato, anche di quello proveniente dalla Cina per conto dello stesso cliente del caso di specie, vale a dire l’importatore. Nella medesima decisione la Commissione osserva altresì che, nell’ottobre e nel novembre del 1997, appena dopo l’entrata in vigore, il 6 settembre 1997, del regolamento n. 1731/97, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario della Cina, la ricorrente ha emesso per tre volte, per conto dell’importatore, dichiarazioni riguardanti l’importazione di glifosato proveniente da Singapore.

101    Pertanto, la ricorrente è stata giustamente considerata dalla Commissione quale operatore esperto ai fini dell’applicazione dell’articolo 239 del codice doganale.

102    Per quanto concerne l’esame della diligenza di cui avrebbe dato prova la ricorrente, va anzitutto rilevato che dall’articolo 62 del codice doganale risulta che le dichiarazioni effettuate presso le autorità doganali devono contenere tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. Inoltre, in forza dell’articolo 199 del regolamento di esecuzione nonché del suo allegato 37, il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante è impegnativo per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e l’autenticità dei documenti acclusi.

103    Inoltre, dal regime della rappresentanza indiretta previsto dall’articolo 5 del codice doganale discende che il rappresentante indiretto, sempreché agisca a nome proprio anche se per conto di terzi, è responsabile delle dichiarazioni che presenta alle autorità doganali.

104    A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che un agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento di dazi all’importazione sia della regolarità dei documenti che egli presenta alle autorità doganali [sentenze CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, punto 49 supra, EU:C:1993:285, punto 37, e del 18 gennaio 2000, Mehibas Dordtselaan/Commissione, T‑290/97, Racc., EU:T:2000:8, punto 83].

105    Nella specie, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi. In primo luogo, essa ha rilevato, ai punti 56 e 57 della decisione impugnata, che le autorità doganali olandesi avevano accertato, in occasione dei controlli nei locali della ricorrente, che alle dichiarazioni dell’8 maggio, 26 giugno e 24 agosto 2000 erano allegate fatture relative a spese di trasporto che indicavano come porto di partenza Shanghai, in Cina,. Orbene, è pacifico che tali fatture riguardino spese sostenute ai fini dell’importazione del glifosato oggetto delle dichiarazioni di cui trattasi e che esse contengano riferimenti al porto di partenza di Shanghai. A tal riguardo, è irrilevante che si tratti di spese di disormeggio o di trasporto propriamente detti, nella misura in cui risulti inequivocabilmente che il glifosato era partito dal porto di Shanghai.

106    In secondo luogo, la Commissione ha rilevato, al punto 58 della decisione impugnata, che gli elenchi dei colli redatti da società stabilite in Cina erano allegati alle tre dichiarazioni del 22 agosto 2000. Orbene, è pacifico che tali elenchi corrispondano alle medesime spedizioni di glifosato oggetto delle dichiarazioni de quibus, e per le quali sono state ottenute polizze di carico che indicavano Kaohsiung (Taiwan) come luogo di ricevimento e porto di imbarco e certificati di origine emessi dalla Camera di commercio di Taiwan. Inoltre, è giocoforza constatare che le stesse tre dichiarazioni indicano la Cina come paese di partenza della merce, il che non è contestato dalla ricorrente.

107    In terzo luogo, la Commissione ha sottolineato, al punto 61 della decisione impugnata, l’esistenza di incoerenze nei certificati di origine stessi, che sarebbero emerse nel corso dei procedimenti nazionali nei Paesi Bassi. Infatti, dalla pratica istruita dalle autorità doganali olandesi nonché dalle copie dei certificati di origine controversi presentati dalla ricorrente risulta che questi ultimi presentano incoerenze, quali l’assenza di date o di numeri di registrazione, numeri di registrazione identici per certificati aventi date diverse, numeri di registrazione sovrapposti nel medesimo certificato o l’indicazione «originale» apposta da un timbro che figura unicamente su alcuni certificati.

108    Infine, come rilevato dalla Commissione al punto 54 della decisione impugnata, si deve tener conto del fatto che la ricorrente aveva presentato, per conto dell’importatore, dichiarazioni per l’immissione in libera pratica di glifosato proveniente dalla Cina prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1731/97, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glifosato originario di tale paese, mentre, proprio appena dopo tale data, l’importatore ha cambiato il paese in provenienza dal quale ha importato il glifosato.

109    Pertanto, non si può contestare alla Commissione di aver ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che uno spedizioniere doganale esperto, come la ricorrente, avrebbe dovuto perlomeno dubitare della vera origine del glifosato importato.

110    Peraltro, se la ricorrente, come essa stessa sostiene, non ha neppure esaminato o avuto accesso alle fatture e agli elenchi dei colli relativi alle dichiarazioni di cui trattasi prima di presentarle alle autorità doganali, sebbene, in forza dell’articolo 199 del regolamento di esecuzione, essa sia responsabile, in quanto dichiarante, dell’esattezza delle indicazioni contenute in queste dichiarazioni, la sua mancanza di diligenza appare ancora più significativa. A tal riguardo, come correttamente sostiene la Commissione, le procedure interne della ricorrente per dar seguito alle dichiarazioni e redigere la documentazione pertinente nonché le particolarità della struttura societaria del suo gruppo non possono costituire giustificazioni che le consentano di sottrarsi agli obblighi inerenti alle funzioni di spedizioniere doganale e di farne ricadere le conseguenze sul bilancio dell’Unione.

111    Se la ricorrente ha ricevuto la documentazione relativa alle dichiarazioni già presentate e da cui risultava che erano stati dichiarati dati inesatti, in particolare per quanto concerne l’origine della merce importata, essa poteva quantomeno rettificare tali dichiarazioni o adottare misure per evitare che le inesattezze si ripetessero.

112    Del pari, la ricorrente non può invocare il fatto di aver presentato le dichiarazioni solo su richiesta del proprio cliente e sulla base della documentazione fornitale da quest’ultimo, poiché l’esattezza e la veridicità delle dichiarazioni rientrano nella sua sola responsabilità in quanto spedizioniere doganale. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 104 supra, uno spedizioniere doganale non può celarsi dietro le azioni del proprio cliente per giustificare lo sgravio dei dazi all’importazione.

113    Gli argomenti della ricorrente volti ad assimilare la condizione relativa all’assenza di manifesta negligenza o di frode, stabilita dall’articolo 239 del codice doganale, alla nozione di forza maggiore devono essere respinti alla luce di quanto previsto all’articolo 905 del regolamento di esecuzione e della giurisprudenza citata supra al punto 95, che inquadrano gli elementi pertinenti ai fini dell’esame di detta condizione.

114    Inoltre, la ricorrente non può invocare le considerazioni in base alle quali la Corte d’appello di Amsterdam ha annullato la sentenza del Tribunale distrettuale di Haarlem. Infatti, in base a tali considerazioni, spetta alla Commissione prendere posizione, in forza dell’articolo 905 del regolamento di esecuzione, sulla giustificazione dello sgravio richiesto. La Corte d’appello ha dichiarato in tal senso che il fascicolo dev’essere trasmesso alla Commissione. Orbene, la valutazione della legittimità della decisione adottata da quest’ultima spetta al Tribunale.

115    Ne consegue che la Commissione, esercitando il proprio potere discrezionale e in considerazione di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare per quanto concerne l’assenza di complessità delle norme di cui trattasi, l’esperienza della ricorrente e gli indizi che rivelano una mancanza di diligenza da parte di quest’ultima, non è incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere insussistente nella specie la seconda condizione prevista dall’articolo 239 del codice doganale, relativa all’assenza di manifesta negligenza o di frode.

116    Di conseguenza, il quinto motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

117    Con il sesto motivo la ricorrente deduce sostanzialmente che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in relazione a determinati elementi da essa addotti, segnatamente in merito al comportamento della Commissione, delle autorità olandesi e delle autorità taiwanesi.

118    Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, Racc., EU:C:2009:272, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

119    Nella specie, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha analizzato gli argomenti addotti dalla ricorrente nelle osservazioni presentate il 1° giugno 2011, riepilogate al punto 26 supra.

120    Infatti, nella decisione impugnata la Commissione ha spiegato i motivi per cui essa riteneva che il suo comportamento non avesse posto la ricorrente in una situazione particolare. In tal modo, essa ha fatto riferimento all’inesistenza di un obbligo che le avrebbe imposto di sorvegliare l’emissione di certificati da parte delle camere di commercio di Taiwan o di informare gli importatori di glifosato dei propri sospetti. Essa ha anche fatto presente le sue interazioni con le autorità doganali nazionali nell’ambito delle indagini condotte sulle importazioni di glifosato. La Commissione si è anche pronunciata sulle osservazioni della Corte d’appello di Amsterdam per quanto concerne la giurisprudenza della Corte.

121    Nella decisione impugnata la Commissione ha esposto altresì i motivi per cui essa riteneva che né il comportamento delle Camere di commercio di Taiwan né quello delle autorità olandesi avessero posto la ricorrente in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale.

122    Inoltre, nella decisione impugnata ha analizzato gli elementi che riteneva pertinenti per giungere alla conclusione che la seconda condizione prevista dall’articolo 239 del codice doganale non era soddisfatta, sostenendo in particolare che la ricorrente non aveva dato prova di tutta la diligenza richiesta a un professionista esperto dello sdoganamento.

123    Pertanto, la decisione impugnata espone chiaramente il ragionamento che ha condotto la Commissione a ritenere che la ricorrente non fosse in una situazione particolare a norma dell’articolo 239 del codice doganale e che la condizione prevista da tale articolo relativa all’assenza di manifesta negligenza o di frode da parte dell’interessato non fosse soddisfatta.

124    Ne consegue che il sesto motivo dedotto dalla ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.

125    Pertanto, il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Schenker Customs Agency BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 aprile 2015.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.