Language of document : ECLI:EU:T:2015:206

Causa T‑576/11

Schenker Customs Agency BV

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Recupero di dazi all’importazione – Importazione di glifosato originario di Taiwan – Domanda di sgravio di dazi all’importazione presentata da uno spedizioniere doganale – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Clausola d’equità – Sussistenza di una situazione particolare – Dichiarazioni di immissione in libera pratica – Certificati di origine inesatti – Nozione di manifesta negligenza – Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato lo sgravio dei dazi»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015

1.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dagli articoli 239 del codice doganale comunitario e 905 del suo regolamento di applicazione n. 2454/93 – Norma eccezionale – Interpretazione restrittiva

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

2.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Articolo 239 del codice doganale comunitario – Sussistenza di una situazione particolare – Nozione – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 905 del regolamento n. 2454/93 – Portata – Competenza della Commissione – Limiti – Applicazione del diritto doganale sostanziale – Competenza esclusiva delle autorità nazionali

(Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 239 e 243; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

4.      Unione doganale – Nascita e recupero di un debito doganale – Avviso di recupero corrispondente a dazi antidumping notificato dalle autorità doganali nazionali – Natura giuridica – Comunicazione della contabilizzazione a posteriori da parte di tali autorità di un debito doganale esistente

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 201, §§ 2 e 3)

5.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione – Clausola di equità istituita dagli articoli 239 del codice doganale comunitario e 905 del suo regolamento di applicazione n. 2454/93 – Situazione particolare – Nozione – Affidamento del debitore nella validità di certificati di origine che si rivelino falsi, falsificati o non validi – Affidamento derivante dall’iniziale accettazione dei certificati da parte delle autorità doganali di uno Stato membro – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

6.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Sussistenza di una situazione particolare – Nozione – Controllo carente da parte della Commissione della corretta applicazione di un regolamento antidumping – Inclusione – Insussistenza di una carenza nei controlli

(Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, art. 239, e n. 368/98)

7.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione – Clausola di equità istituita dagli articoli 239 del codice doganale comunitario e 905 del suo regolamento di applicazione n. 2454/93 – Situazione particolare – Nozione – Condotte carenti delle autorità doganali nazionali – Inclusione – Insussistenza di una carenza nelle condotte

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

8.      Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione – Circostanze che non implicano «frode o manifesta negligenza» da parte dell’interessato – Nozione di manifesta negligenza – Interpretazione restrittiva – Criteri – Complessità della normativa doganale – Insussistenza – Esperienza professionale dello spedizioniere doganale – Diligenza dell’importatore – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 5 e 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 199 e 905, § 3, e allegato 37)

9.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di rigetto di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 46)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49‑51, 55, 57, 58)

4.      Gli avvisi di recupero, corrispondenti a dazi antidumping relativi a importazioni provenienti da paesi terzi, notificati dalle autorità doganali nazionali agli importatori e ai loro rappresentanti diretti o indiretti costituiscono solamente la comunicazione ai medesimi della contabilizzazione a posteriori da parte di tali autorità di un debito doganale esistente sorto, in forza dell’articolo 201, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale, con l’accettazione delle dichiarazioni presentate dagli interessati. Inoltre, a norma dell’articolo 201, paragrafo 3, di detto regolamento, uno spedizioniere doganale che agisce quale rappresentante indiretto dell’importatore è debitore della totalità del debito, compresi i dazi all’importazione, come i dazi antidumping che non sono stati riscossi per aver reso dichiarazioni che indicavano, quale paese di origine del prodotto importato, un paese diverso dal vero paese di origine.

(v. punto 52)

5.      Nell’ambito di un recupero a posteriori di dazi all’importazione imposti a titolo di dazio antidumping, il fatto che certificati di origine emessi dalle camere di commercio di un paese terzo si siano rivelati invalidi non può essere considerato una circostanza che pone l’interessato in una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del regolamento n. 2913/1992, che istituisce il codice doganale. Basarsi su detti certificati per stabilire l’origine delle merci dichiarate presso le autorità doganali è una scelta del dichiarante per adempiere il proprio obbligo di dichiarare presso le autorità doganali l’origine delle importazioni. Questa scelta comporta rischi inerenti all’attività dello spedizioniere doganale, che, pertanto, devono essere sopportati da quest’ultimo e non dall’Erario. Se si dovesse ritenere che tali circostanze pongano il debitore in una situazione particolare che giustificherebbe lo sgravio dei dazi antidumping, gli operatori economici non avrebbero alcun interesse ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati alle autorità doganali.

(v. punti 61‑65, 69)

6.      Nell’applicazione dei dazi antidumping imposti dal regolamento n. 368/98, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto, regolamento la cui elusione è all’origine degli avvisi di recupero emessi dalle autorità doganali nazionali, l’obbligo di applicare dazi antidumping alle importazioni di cui trattasi incombe principalmente alle autorità doganali degli Stati membri.

Tuttavia, quale custode dei Trattati e del diritto derivato dell’Unione, in generale, e nel suo ruolo centrale di controllo dell’applicazione del diritto doganale dell’Unione, in particolare, incombono alla Commissione, segnatamente nell’ambito di indagini su potenziali infrazioni, obblighi di coordinamento e di sorveglianza. La Commissione assolve detti obblighi quando ponga in essere procedimenti, direttamente o con il proprio sostegno, non appena siano emerse informazioni relative a una possibile elusione in esito alle differenti fasi delle indagini da parte delle autorità nazionali e dell’OLAF. Inoltre, tra gli obblighi così imposti alla Commissione non figura quello di comunicare agli importatori o agli spedizionieri doganali gli elementi di informazione in suo possesso né quello di renderli edotti qualora nutra dubbi in merito alle operazioni che essi effettuano.

(v. punti 72, 76, 77)

7.      Nel contesto di importazioni soggette a un regime generale, cui si applichino dazi antidumping, sia la Commissione sia le autorità doganali nazionali hanno un obbligo di diligenza e di sorveglianza volto all’applicazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, tale obbligo non implica che, sulla base di informazioni che non rivelino indizi su determinate società sufficientemente concreti da giustificare azioni specifiche e immediate nei loro confronti o nei confronti delle operazioni condotte dalle medesime, le autorità doganali debbano procedere a controlli fisici e sistematici di tutte le spedizioni dei prodotti importati da tali società che giungono nelle dogane dell’Unione. Le autorità doganali non sono tenute nemmeno ad allertare dette società, tenuto conto della genericità delle informazioni indicate. Infatti, le autorità doganali che siano informate dell’eventualità di una frode non hanno l’obbligo di avvertire un operatore in merito alla possibilità che questi possa divenire debitore di dazi doganali in ragione di tale frode, quand’anche tale operatore abbia agito in buona fede.

(v. punti 85‑87, 90)

8.      Uno spedizioniere doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento di dazi all’importazione sia della regolarità dei documenti che egli presenta alle autorità doganali. A tale riguardo, uno spedizioniere doganale esperto dovrebbe perlomeno dubitare della vera origine del prodotto importato qualora fatture, elenchi dei colli e dichiarazioni doganali contengano indicazioni relative a tale origine ed esistano incoerenze nei certificati di origine.

Peraltro, se lo spedizioniere non ha neppure esaminato o avuto accesso a simili e dichiarazioni prima di presentarle alle autorità doganali, sebbene, in forza dell’articolo 199 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale, egli sia responsabile, in quanto dichiarante, dell’esattezza delle indicazioni contenute in queste dichiarazioni, la sua mancanza di diligenza appare ancora più significativa. A tale riguardo, le procedure interne dello spedizioniere per dar seguito alle dichiarazioni e redigere la documentazione pertinente nonché le particolarità della struttura societaria del suo gruppo non possono costituire giustificazioni che gli consentano di sottrarsi agli obblighi inerenti alle funzioni di spedizioniere doganale e di farne ricadere le conseguenze sul bilancio dell’Unione.

Parimenti, uno spedizioniere doganale non può celarsi dietro le azioni del proprio cliente per giustificare lo sgravio dei dazi all’importazione.

(v. punti 95, 98, 101, 104‑107, 109, 110, 112, 115)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 118‑124)