Language of document : ECLI:EU:C:2017:5

Causa C491/15 P

Rainer Typke

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 3 – Nozione di documento – Articolo 2, paragrafo 3 – Documenti detenuti da un’istituzione – Qualificazione delle informazioni contenute in una banca dati – Obbligo di predisporre un documento inesistente – Insussistenza – Documenti esistenti che possono essere estratti da una banca dati»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 gennaio 2017

1.        Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Istanza di deposito di osservazioni su punti di diritto sollevati dalle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 3, 3, a), e 4]

3.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

2.      È pacifico che una banca dati elettronica è idonea a consentire l’estrazione di ogni informazione in essa contenuta. Tuttavia, la possibilità di creare un documento a partire da una banca dati siffatta non consente di dedurne che tale documento sia qualificato come esistente ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Infatti, il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso e il regolamento n. 1049/2001 non può essere invocato al fine di obbligare un’istituzione a creare un documento che non esiste. Ne consegue che una domanda di accesso che porti l’istituzione interessata a creare un nuovo documento, anche sulla base di elementi già contenuti in documenti esistenti e da essa detenuti, esula dall’ambito del regolamento n. 1049/2001.

Per quanto riguarda i documenti statistici, in particolare su supporto cartaceo o in un semplice file elettronico, è sufficiente verificare l’esistenza del supporto e del suo contenuto al fine di determinare l’esistenza di un documento. Per contro, la natura dinamica delle banche dati elettroniche non è conciliabile con un siffatto modus operandi poiché un documento che può essere generato molto facilmente a partire da informazioni già contenute in una banca dati non è necessariamente un documento esistente nel senso proprio del termine. Di conseguenza, per quanto riguarda le banche dati elettroniche, la distinzione tra un documento esistente e un documento nuovo va operata sulla base di un criterio adeguato alle specificità tecniche di tali banche e conforme allo scopo del regolamento n. 1049/2001, il quale mira, come emerge dal considerando 4 e dall’articolo 1, lettera a), dello stesso, a garantire l’accesso più ampio possibile ai documenti.

Pertanto, devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell’ambito del suo uso corrente mediante strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non hanno mai formato l’oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni. Ne consegue che, per soddisfare i requisiti del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni possono essere indotte a costituire un documento a partire dalle informazioni contenute in una banca dati utilizzando gli strumenti di ricerca esistenti. Per contro, ogni informazione la cui estrazione da una banca dati necessiti un intervento sostanziale dev’essere considerata un nuovo documento e non un documento esistente. Ne consegue che dev’essere qualificata come nuovo documento ogni informazione per ottenere la quale sia necessaria una modifica dell’organizzazione di una banca dati elettronica o degli strumenti di ricerca attualmente disponibili per l’estrazione delle informazioni.

(v. punti 30, 31, 33‑35, 37‑40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)