Language of document : ECLI:EU:F:2016:22

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

1º marzo 2016

Causa F‑83/15

Antonio Pujante Cuadrupani

contro

Agenzia del GNSS europeo (GSA)

«Funzione pubblica – Assunzione – Agente temporaneo – Licenziamento al termine del periodo di prova – Ricorso di annullamento proposto sia contro la decisione di licenziamento sia contro la decisione confermativa di licenziamento – Ricevibilità – Articolo 14, paragrafo 3, del RAA – Sviamento di potere e di procedura – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Consultazione della commissione paritetica di valutazione – Parere basato sull’esame di documenti scritti, senza audizione del ricorrente – Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Pujante Cuadrupani chiede, da una parte, l’annullamento del rapporto redatto al termine del suo periodo di prova in seno all’Agenzia del GNSS europeo (GSA) e, dall’altra, l’annullamento della decisione del direttore esecutivo della GSA del 15 ottobre 2014 di licenziarlo al termine del periodo di prova, nonché l’annullamento della decisione del presidente del consiglio di amministrazione della GSA del 30 ottobre 2014, che conferma tale decisione di licenziamento.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Pujante Cuadrupani sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia del GNSS europeo.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Rapporto sul periodo di prova ai fini di una decisione di licenziamento – Esclusione

(Statuto dei funzionari, articoli 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, articolo 14, §§ 1 e 3)

2.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso di annullamento diretto contro una decisione confermativa – Irricevibilità – Presupposto – Decisione confermata che ha acquisito carattere definitivo

(Statuto dei funzionari, articolo 91)

3.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione

(Regime applicabile agli altri agenti, articolo 14, §§ 1 e 3)

4.      Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dei risultati – Valutazione delle capacità di un agente temporaneo in prova – Portata

(Statuto dei funzionari, articolo 34)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento – Rispetto dei diritti della difesa in materia di licenziamento al termine del periodo di prova

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, § 2, lettera a); Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, § 3]

1.      Arrecano pregiudizio solo gli atti o i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da ledere gli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, restando esclusi i provvedimenti intermedi, destinati a preparare la decisione finale. Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata al termine del procedimento il ricorrente può far valere l’irregolarità degli atti anteriori che sono ad essa strettamente connessi.

Al riguardo, è irricevibile una domanda diretta all’annullamento dei rapporti di fine periodo di prova sui quali si fonda la decisione di licenziare un agente temporaneo. Infatti, mentre la decisione di licenziamento, in quanto fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione e, nel fare ciò, lede direttamente e immediatamente gli interessi dell’agente, costituisce un atto che arreca pregiudizio a quest’ultimo, diverso è il caso del rapporto di fine periodo di prova che costituisce soltanto un atto preparatorio nei confronti di tale decisione.

(v. punti 43‑45)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 17 maggio 2006, Lavagnoli/Commissione, T‑95/04, EU:T:2006:131, punto 33, e del 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P, EU:T:2009:69, punto 49, e giurisprudenza citata

Tribunale dell’Unione europea: sentenza del 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, EU:T:2010:57, punto 81

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 24 maggio 2007, Lofaro/Commissione, F‑27/06 e F‑75/06, EU:F:2007:89, punto 59

2.      Un ricorso d’annullamento diretto da un funzionario o da un agente avverso una decisione confermativa è irricevibile solo se la decisione confermata è divenuta definitiva nei confronti dell’interessato, non essendo stata oggetto di un ricorso proposto entro i termini prescritti. In caso contrario, l’interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni.

(v. punto 52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 27 ottobre 1994, Chavane de Dalmassy e a./Commissione, T‑64/92, EU:T:1994:260, punto 25, e del 25 ottobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commissione, T‑299/02, EU:T:2005:370, punto 22

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 5 maggio 2009, Simões Dos Santos/UAMI, F‑27/08, EU:F:2009:44, punto 73, non annullata su questo punto dalla sentenza del 10 novembre 2010, UAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461

3.      L’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità quanto alla valutazione delle capacità e delle prestazioni di un funzionario o di un agente durante il suo periodo di prova e non spetta al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni per quanto riguarda l’esito di un periodo di prova e l’idoneità di un candidato ad una nomina definitiva o alla conferma del suo contratto nel servizio pubblico dell’Unione, dato che il suo sindacato si limita a quello dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

Un errore di valutazione dell’amministrazione può essere qualificato come manifesto solo qualora esso sia facilmente rilevabile e possa essere individuato in modo evidente, alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’adozione della sua decisione.

Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo attinente all’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida.

(v. punti 84‑86)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 24 marzo 2011, Canga Fano/Consiglio, F‑104/09, EU:F:2011:29, punto 35, confermata su impugnazione con sentenza del 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, punto 127; del 29 settembre 2011, AJ/Commissione, F‑80/10, EU:F:2011:172, punto 35, e giurisprudenza citata, nonché del 12 giugno 2013, Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, punto 72

4.      Quando deve adottare una decisione di conferma del contratto di un agente temporaneo in prova, l’amministrazione opera un esame globale vertente sull’esistenza, o meno, di un insieme di elementi positivi emersi nel corso del periodo di prova da cui risulti che la conferma del contratto dell’agente in prova è nell’interesse del servizio. Pertanto, un esame del genere implica la ponderazione degli elementi positivi e degli elementi negativi eventualmente emersi nel corso del periodo di prova, al fine di verificare se la conferma del contratto sia nell’interesse del servizio o meno.

(v. punto 97)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 18 ottobre 2007, Krcova/Corte di giustizia, F‑112/06, EU:F:2007:178, punto 61, non annullata su questo punto dalla sentenza dell’8 giugno 2009, Krcova/Corte di giustizia, T‑498/07 P, EU:T:2009:178

5.      Il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che il destinatario di una decisione che pregiudica in maniera sensibile i suoi interessi sia in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze sulla cui base tale decisione è stata adottata.

In materia di licenziamento di un agente temporaneo al termine del periodo di prova, il principio del rispetto dei diritti della difesa è attuato dall’articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, il quale prevede che il rapporto sull’idoneità dell’agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio, cui è sottoposto l’agente temporaneo un mese prima della scadenza del suo periodo di prova, viene comunicato all’interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni.

Inoltre, la trasmissione al funzionario in prova o all’agente temporaneo in periodo di prova del parere emesso dalla commissione paritetica di valutazione costituisce una garanzia sufficiente del rispetto dei diritti della difesa.

Tuttavia, il principio del rispetto dei diritti della difesa, quale attuato dall’articolo 14, paragrafo 3, di detto Regime, non può implicare l’obbligo generale, per l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, di sentire oralmente l’agente temporaneo in prova prima di adottare la decisione di licenziamento.

Infine, secondo la giurisprudenza, la procedura istituita dall’articolo 34 dello Statuto non mira a dare al funzionario in prova interessato l’occasione di pronunciarsi sulla decisione da prendere a seguito del carattere negativo del rapporto sul periodo di prova. Tale giurisprudenza si applica mutatis mutandis all’articolo 14 del Regime applicabile agli altri agenti e alla decisione di licenziare un agente temporaneo al termine del suo periodo di prova.

(v. punti 114, 115, 121, 127 e 128)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 1º aprile 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, EU:T:1992:53, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 18 ottobre 2007, Krcova/Corte di giustizia, F‑112/06, EU:F:2007:178, punto 75, confermata su impugnazione con sentenza dell’8 giugno 2009, Krcova/Corte di giustizia, T‑498/07 P, EU:T:2009:178; del 10 luglio 2008, Sapara/Eurojust, F‑61/06, EU:F:2008:98, punto 149; del 7 ottobre 2009, Y/Commissione, F‑29/08, EU:F:2009:136, punto 45; del 14 settembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Corte di giustizia, F‑52/09, EU:F:2010:98, punto 51, e dell’11 dicembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, punti 55 e 57