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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 - EuroChem MCC / Consiglio

(Causa T-459/08) 

("Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Domanda di riesame intermedio parziale - Riesame delle misure in previsione della scadenza - Valore normale - Prezzo all'esportazione - Articoli 1, 2 e 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente B. Evtimov e D. O'Keeffe, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, successivamente da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. Van Vliet e M. França, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 327 del 20.12.2008.