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Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 - Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Commissione

(Causa T-455/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsia, Germania), Flughafen Leipzig/Halle GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentante: avv. M. Núñez-Müller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def., in quanto la Commissione vi stabilisce che

a) il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

b) tale "aiuto di stato" ammonta ad EUR 350 milioni;

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano le affermazioni, di cui alla prima parte dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def. (C 48/2006, ex N 227/2006), relativa a misure della Germania in favore della DHL e dell'aeroporto Lipsia/Halle, secondo cui il conferimento di capitale accordato dalla Germania all'aeroporto Lipsia/Halle costituisce un aiuto di stato all'aeroporto e l'importo di tale aiuto ammonta ad EUR 350 milioni.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

In primo luogo, le ricorrenti affermano che le disposizioni in materia di aiuti di stato non sono applicabili già per il solo fatto che l'aeroporto, sotto il profilo dell'ampliamento di infrastrutture aeroportuali regionali, l'aeroporto non costituisce un'impresa ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH costituirebbe una società statale costituita ad hoc ("single purpose vehicle"), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, notoriamente, non verrebbe considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria in quanto nella decisione la Flughafen Leipzig/Halle GmbH verrebbe trattata contemporaneamente come destinataria ed erogatrice di aiuti.

In quarto luogo, l'applicazione degli orientamenti 1 pubblicati nel 2005 a fatti verificatesi prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di non retroattività, con il principio di certezza del diritto, con la tutela del legittimo affidamento e con il principio di uguaglianza. Secondo le ricorrenti erano applicabili unicamente gli orientamenti della Commissione del 1994 2.

Inoltre, esse affermano che i nuovi orientamenti violano il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di stato anche la costruzione di aeroporti mentre tale attività nei precedenti orientamenti del 1994 sarebbe stata espressamente esclusa dall'applicazione del diritto in materia di aiuti di stato. Alla luce del contenuto diametralmente opposto dei vecchi e dei nuovi orientamenti nonché per la mancata abrogazione della normativa del 1994 non sarebbe chiaro come si sia inteso valutare giuridicamente il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.

In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un'irregolarità procedurale non applicando al conferimento di capitale da essa qualificato come aiuto le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 3 sugli aiuti esistenti.

In settimo luogo, gli orientamenti del 2005 avrebbero anche aggirato la ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la Commissione in quanto la Commissione tramite un'interpretazione estensiva della nozione d'"impresa" all'art. 87, n. 1, CE accrescerebbe la sua competenza in contrasto con il quadro previsto dal Trattato CE e con tale interpretazione estensiva ricondurrebbe sotto il controllo degli organi comunitari anche casi per cui sarebbe competente l'autorità amministrativa nazionale.

Infine, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria e violerebbe anche l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

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1 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

2 - Comunicazione della Commissione applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.