Language of document : ECLI:EU:T:2015:205





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 aprile 2015 –
Ayadi / Commissione

(causa T‑527/09 RENV)

«Rinvio a seguito di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite – Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto al rispetto della proprietà»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Insufficienza di motivazione – Motivo deducibile in qualsiasi fase del procedimento (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 44)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo dedotto precedentemente – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 45)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Portata del sindacato giurisdizionale (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, allegato I; regolamento della Commissione n. 954/2009) (v. punti 62‑71)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani è annullato, nella parte in cui riguarda il sig. Chafiq Ayadi.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Ayadi nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

3)

L’Irlanda e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.