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Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 - In 't Veld / Consiglio

(Causa T-529/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio di rifiutare l'accesso integrale al documento 11897/09;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi incluse le spese sostenute da ogni altro interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 8 settembre 2009, recante rigetto della sua richiesta, presentata in forza del regolamento n. 1049/2001 1, di accedere all'integralità del documento 11897/09, consistente in un parere del Servizio giuridico del Consiglio relativamente al fondamento giuridico della "Raccomandazione della Commissione al Consiglio per autorizzare l'avvio dei negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per un accordo internazionale avente ad oggetto la messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento". Il Consiglio ha fornito alla ricorrente una versione ridotta del documento 11897/09, escludendo le parti che, secondo la ricorrente, le consentirebbero di venire a conoscenza della sostanza dell'analisi del Servizio giuridico.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata dev'essere annullata in quanto viola le norme sull'accesso ai documenti di cui al regolamento n. 1049/2001.

Innanzi tutto, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda erroneamente sull'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (tutela delle relazioni internazionali), in quanto il Consiglio omette di dimostrare in che modo la divulgazione del documento 11897/09 possa arrecare pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali dell'Unione europea.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, inoltre, la decisione impugnata si fonda su un'interpretazione errata dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (tutela della consulenza legale), in quanto tale eccezione non si applica al documento 11897/09 poiché la sua totale divulgazione non arrecherebbe pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali o della consulenza legale, e in quanto vi è un interesse pubblico prevalente a rendere il documento 11897/09 integralmente accessibile al pubblico.

In subordine, qualora la Corte giudicasse che le suddette eccezioni si applichino al documento 11897/09, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha applicato erroneamente l'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 nella parte in cui ha omesso dal documento 11897/09 più informazioni di quanto fosse strettamente necessario.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di motivare la decisione impugnata.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).