Ricorso proposto il 6 aprile 2010 - Ayadi / Commissione
(Causa T-527/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: H. Miller, solicitor, B. Emmerson e S. Cox, barristers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 954/2009, laddove é applicabile al ricorrente;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa il ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, nella parte in cui il ricorrente è iscritto nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce quattro motivi.
In primo luogo, egli afferma che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere includendolo nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 senza aver esaminato in maniera accurata e imparziale tutti gli elementi rilevanti del fascicolo del ricorrente.
In secondo luogo, il ricorrente afferma che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del suo diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo, in quanto esso è privo di supporto probatorio e di conseguenza la Corte non è in grado neppure di iniziare ad esercitare il suo obbligo di esaminare gli elementi probatori.
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del suo diritto di difesa. Egli afferma che la Commissione non ha fornito alcuna prova, ma si è limitata a produrre le affermazioni effettuate nella dichiarazione del Comitato delle sanzioni. In assenza di qualsivoglia elemento probatorio, il ricorrente non è stato in grado di replicare alla Commissione in merito a eventuali carenze o fraintendimenti riguardanti tali elementi di prova.
In quarto luogo il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato, nel congelare i suoi capitali, non solo in forma retroattiva ma anche per un periodo futuro indeterminato, rappresenta un'ingiustificata limitazione del suo diritto di proprietà.
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