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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza della Corte 18 marzo 2004 nel procedimento C-342/01 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spagna)]: María Paz Merino Gómez contro Continental Industrias del Caucho SA 1

("Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne - Congedo di maternità - Lavoratrice il cui congedo di maternità coincide con le ferie annuali per la totalità del personale stabilite in un contratto collettivo in materia di congedo annuale")

    Lingua processuale: lo spagnolo

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-342/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra María Paz Merino Gómez e Continental Industrias del Caucho SA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), dell'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), e dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte, composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. J. Mischo; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 18 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    L' art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, l'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), e l'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una lavoratrice deve poter godere delle sue ferie annuali in un periodo diverso da quello del suo congedo di maternità, anche in caso di coincidenza tra il periodo di congedo di maternità e quello stabilito a titolo generale, da un accordo collettivo, per le ferie annuali della totalità del personale.

2)    L'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso riguarda altresì il diritto di una lavoratrice in circostanze simili a quelle della causa principale a ferie annuali per un periodo più lungo, previsto dalla normativa nazionale, rispetto al minimo previsto dalla direttiva 93/104.

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1 - ( GU C 317 del 10.11.2001.