Language of document : ECLI:EU:T:2010:385

Causa T‑452/04

Éditions Odile Jacob SAS

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Concentrazioni — Edizione francofona — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo — Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti — Ricorso di annullamento di un candidato la cui domanda di acquisto non è stata accolta — Indipendenza del mandatario — Regolamento (CEE) n. 4064/89»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Concentrazioni — Decisione della Commissione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto di taluni impegni — Impegni di retrocessione di elementi dell’attivo sotto il controllo di un mandatario indipendente — Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti — Mancanza di indipendenza del mandatario — Illegittimità della decisione di autorizzazione

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

2.      Concorrenza — Concentrazioni — Decisione della Commissione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto di taluni impegni — Impegni di retrocessione di elementi dell’attivo sotto il controllo di un mandatario indipendente — Mancanza di indipendenza del mandatario

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

1.      Quando la Commissione dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto di taluni impegni, tra i quali figura l’obbligo di retrocedere elementi dell’attivo e di designare un mandatario indipendente dalle parti incaricato di vigilare sull’esecuzione di tali impegni, deve essere annullata la decisione con la quale la Commissione ha autorizzato un acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti, fondandosi, in particolare, sul rapporto di un mandatario non indipendente.

(v. punti 83, 108‑109, 118‑119)

2.      Quando la Commissione dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto degli impegni, tra i quali figura l’obbligo di designare un mandatario indipendente dalle parti incaricato di vigilare sull’esecuzione di tali impegni, non può essere considerata indipendente una persona che sia stata membro dell’organo direttivo di una società parte all’operazione di concentrazione, e che, per di più, abbia esercitato tali funzioni e quelle di mandatario contemporaneamente per più di un mese, trovandosi così in un nesso di dipendenza, nei confronti di una delle parti, idoneo a suscitare un dubbio sulla neutralità necessaria all’esercizio della missione di mandatario. Anche se detta persona ha fatto parte dell’organo di direzione precitato in qualità di terzo indipendente, dal momento che essa era associata nell’esercizio dei pieni poteri legali inerenti a tale funzione, essa non poteva svolgere in totale indipendenza gli incarichi di mandatario.

(v. punti 88‑89, 93‑94, 100, 103‑105)