Language of document : ECLI:EU:T:2024:247

Causa T-2/23

Romagnoli Fratelli SpA

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 aprile 2024

«Ritrovati vegetali – Concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di patate Melrose – Mancato pagamento entro i termini della tassa annuale – Annullamento della privativa – Domanda di restitutio in integrum – Condizioni per la notifica delle decisioni e delle comunicazioni dell'UCVV»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) recante rigetto di una domanda di restitutio in integrum – Inclusione

(Art. 263, commi 4 e 5, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 80)

(v. punti 18, 19)

2.      Agenzie dell’Unione europea – Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) – Procedimento di ricorso – Possibilità per l'Ufficio di escludere la competenza tanto della commissione di ricorso quanto del Tribunale a statuire sulle decisioni adottate dall'UCVV in seguito al deposito di una domanda di restitutio in integrum – Assenza

Artt. 2 e 19, TUE; artt. 263, commi 4 e 5, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 80 e 81, § 1)

(v. punti 21, 22, 24-29)

3.      Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti d'applicazione – Interpretazione restrittiva

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 80, § 1)

(v. punti 37, 38)

4.      Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Disposizioni procedurali – Notifica – Notifica tramite l’area personale – Condizione – Attivazione da parte dell'utente dell'opzione che consente all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) di comunicare per via elettronica – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 79; regolamento della Commissione n. 874/2009, artt. 64, § 4, e 65)

(v. punti 62-70, 73)

Sintesi

Con questa sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla Romagnoli Fratelli SpA (in prosieguo: la «ricorrente»), contro la decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Dopo aver esaminato l'esistenza di un mezzo di ricorso contro le decisioni adottate dall'UCVV a seguito del deposito di una domanda di restitutio in integrum. il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla legittimità dell’area personale, denominata «MyPVR», quale mezzo di notifica ufficiale dell'UCVV.

Nel dicembre 2009 la ricorrente ha presentato all’UCVV, ai sensi del regolamento n. 2100/94(1), una domanda di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale per la varietà di patate Melrose. Poiché tale privativa è stata concessa, l'UCVV ha inviato alla ricorrente, nell'ottobre 2021, una nota di addebito relativa al pagamento della tassa annuale per la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale di cui trattasi, tramite la sua area personale MyPVR.

Poiché tale nota di addebito è rimasta inevasa, nel gennaio 2022 l'UCVV aveva inviato alla ricorrente un sollecito formale, di nuovo, tramite l’area personale MyPVR, invitandola a pagare entro un mese l'importo dovuto per la tassa annuale. Di fronte all'inattività nell’area personale della ricorrente, l'UCVV le ha inviato un ultimo sollecito nel febbraio 2022 mediante messaggio di posta elettronica. Nel marzo 2022, poiché la tassa annuale non era stata versata entro il termine impartito, l’UCVV ha annullato la privativa comunitaria per il ritrovato vegetale.

A seguito di tale annullamento, la ricorrente ha depositato una domanda di restitutio in integrum, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, e ha proceduto al pagamento della tassa annuale fino ad allora non pagata. Con la decisione impugnata, l'UCVV non ha accolto la domanda della ricorrente in quanto essa non soddisfaceva le condizioni previste all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale esamina l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'UCVV vertente sull'irricevibilità del ricorso, alla luce di varie disposizioni (2) relative al sistema giurisdizionale dell'Unione. Infatti, l’UCVV sostiene che l’articolo 263, quinto comma, TFUE (3) legittima la sua capacità di statuire sulle domande di restitutio in integrum senza che vi sia possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV o dinanzi al Tribunale, atteso che un ricorso del genere non è previsto né dal regolamento n. 2100/94 né dal regolamento n. 874/2009 (4), che costituiscono le «condizioni e modalità specifiche» a norma del quinto comma di detto articolo. Esso rileva pertanto che la decisione impugnata non può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

A tal riguardo, il Tribunale dichiara che , se è vero che le «condizioni e modalità specifiche» consentono la fissazione, da parte di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, di condizioni e modalità interne, precedenti a un ricorso giurisdizionale, che disciplinano, segnatamente, il funzionamento di un meccanismo di autosorveglianza o lo svolgimento di un procedimento di composizione amichevole, tali condizioni e modalità non possono essere interpretate nel senso che autorizzano un’istituzione dell’Unione a sottrarre controversie che comportano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione alla competenza del giudice dell’Unione.

Inoltre, dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 discende che, in mancanza di disposizioni procedurali nel citato regolamento o in disposizioni adottate in virtù di detto regolamento, l’UCVV prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri. Pertanto, sebbene il regolamento n. 2100/94 non preveda esplicitamente un mezzo di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, né direttamente dinanzi al Tribunale, per le decisioni adottate dall’UCVV a seguito di una domanda di restitutio in integrum, nondimeno esiste un rimedio giuridico in virtù dell’articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento e dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Di conseguenza, il Tribunale respinge l'eccezione di irricevibilità dell'UCVV.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la legittimità dell’area personale MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale di documenti e di decisioni comunicati dall'UCVV. In un primo tempo, il Tribunale rileva, da un lato, che le comunicazioni e le notifiche dell'UCVV che fanno decorrere un termine possono essere notificate per via elettronica e, dall'altro, che le modalità di tale notifica sono determinate dal presidente dell'UCVV (5).

In un secondo momento, il Tribunale, basandosi sulla decisione del presidente dell'UCVV, rileva che tale comunicazione per via elettronica attraverso l’area personale MyPVR può essere effettuata solo se l'utente ha optato per tale comunicazione. Così, l'UCVV potrà notificargli validamente le decisioni, le comunicazioni e gli altri documenti per via elettronica attraverso la sua area personale (6). A tal riguardo, il Tribunale osserva che le parti non contestano il fatto che la ricorrente avesse optato per la comunicazione per via elettronica tramite MyPVR e che essa avesse accettato la versione 3.0 delle condizioni generali dell’area personale. È indubbio pertanto che la ricorrente ha accettato di ricevere comunicazioni e notifiche da parte dell’UCVV mediante la sua area personale MyPVR.

Di conseguenza, il Tribunale respinge la censura relativa all'illegittimità dell’area personale MyPVR quale mezzo di notifica ufficiale, dato che l'opzione che consente all'UCVV di comunicare con l'utente per via elettronica è stata attivata da quest'ultimo.


1      Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).


2      Articoli 2 e 19 TUE, articolo 256, paragrafo 1, prima frase, TFUE e articolo 263, quarto e quinto comma, TFUE.


3      L’articolo 263, quinto comma, TFUE stabilisce quanto segue: «Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti».


4      Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all’[UCVV] (GU L 251, pag. 3).


5      V. articolo 79 del regolamento n. 2100/94, articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 e decisione del presidente dell'UCVV del 20 dicembre 2016 relativa alle comunicazioni elettroniche provenienti dall'UCVV e destinate a quest'ultimo (in prosieguo: la «decisione del presidente dell'UCVV»).


6      Tale modalità è prevista nella versione 3.0 delle condizioni generali d'uso di MyPVR che ribadiscono il requisito secondo cui l'utilizzo di MyPVR come mezzo di notifica ufficiale è subordinato alla condizione che l'utente abbia attivato l'opzione che consente all'UCVV di comunicare con lui per via elettronica.