Language of document : ECLI:EU:C:2024:90

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

17 gennaio 2024 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑588/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania (Italia), con decisione del 18 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2023, nel procedimento

Scai Srl

contro

Regione Campania,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, Z. Csehi, e l’avvocato generale, A. Rantos,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 108, 263 e 288 TFUE, degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Scai Srl e la Regione Campania (Italia) in merito alla legittimità di una decisione adottata da quest’ultima che impone alla Scai l’obbligo di rimborsare l’importo corrispondente all’aiuto illegittimo di cui aveva beneficiato una società terza, vale a dire la Buonotourist Srl.

3        Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 108 TFUE, 288 TFUE e 16 e 31 del Regolamento UE 1589/2015 ostano ad una normativa nazionale, quale l’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, che consente all’Autorità nazionale, nella fase esecutiva del recupero, l’estensione del perimetro dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali, mediante una valutazione di continuità economica tra imprese, senza precludere tale potere quando la Commissione [europea] abbia già individuato i diretti destinatari, così escludendo la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato.

2)      Se gli articoli 263 TFUE, 288 TFUE, 41 e 47 della [Carta dei diritti fondamentali], 16 e 31 del Regolamento UE 1589/2015 ostano ad una normativa nazionale quale l’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, in materia di aiuti di Stato, nella parte in cui – nel prevedere che lo Stato, in sede di esecuzione di una decisione di recupero, individua ove necessario i soggetti tenuti alla restituzione – consente la attuazione della decisione anche nei confronti di un soggetto diverso dai destinatari della decisione e dotato di autonomia, il quale non abbia preso parte al procedimento davanti alla Commissione, non abbia avuto le garanzie del contraddittorio e, di conseguenza, non sia legittimato ad impugnare davanti al Tribunale UE la predetta decisione».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di trattare la presente causa con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

6        Alla luce delle ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda la sua domanda di procedimento accelerato nella presente causa, occorre ricordare anzitutto che il procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 48].

7        Orbene, occorre rilevare che, in forza di una giurisprudenza costante, l’interesse generale delle questioni sollevate non costituisce di per sé una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a detto procedimento. Infatti, l’importanza di assicurare l’applicazione uniforme nell’Unione europea di tutte le disposizioni facenti parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima è inerente a qualsiasi domanda presentata ai sensi dell’articolo 267 TFUE e non può essere sufficiente, di per sé sola, per configurare un’urgenza giustificante il fatto che il rinvio pregiudiziale venga trattato con procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2023, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C‑503/23, EU:C:2023:808, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

8        In tale ottica, la rilevanza economica di una causa o gli interessi economici, compresi quelli che possono avere un impatto sulla salvaguardia degli interessi dell’Unione in materia di aiuti di Stato, per quanto importanti e legittimi, non sono di per sé tali da giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2017:792, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

9        Parimenti, l’incertezza giuridica relativa all’esecuzione delle decisioni che comportano il recupero di aiuti illegittimi e incompatibili non può di per sé costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2014, Newby Foods, C‑453/13, EU:C:2014:87, punto 17).

10      Alla luce di quanto precede, la natura della presente causa pregiudiziale non richiede un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio volta a che la presente causa venga trattata con procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di questo stesso regolamento, non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale amministrativo regionale della Campania (Italia) volta a che la causa C588/23 venga trattata con il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 17 gennaio 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.