Language of document : ECLI:EU:F:2007:17

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

1° febbraio 2007

Causa F‑42/05

Francisco Rossi Ferreras

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2003 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Rossi Ferreras chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto il 22 luglio 2004 per il periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2003, nonché la condanna della Commissione a risarcire il preteso danno subìto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento relativa al danno causato da un comportamento privo di carattere decisionale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Condizioni di ricevibilità – Carattere di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice comunitario sul contenuto dei rapporti informativi si limita al controllo della regolarità della procedura, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 45); 20 maggio 2003, causa T‑179/02, Pflugradt/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑733, punto 46)

2.      Nell’ambito degli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni diretto alla riparazione del danno subìto a seguito di un comportamento privo di carattere decisionale, come le molestie morali, dev’essere preceduto da un procedimento amministrativo in due fasi. L’interessato deve innanzi tutto presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto invitando l’amministrazione a riparare tale danno. Solo il rigetto, espresso o tacito, di detta domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo, e solo dopo una decisione che rigetta, espressamente o tacitamente, detto reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale.

(v. punti 58-61)

Riferimento:

Corte: 27 giugno 1989, causa 200/87, Giordani/Commissione (Racc. pag. 1877, punto 22)

Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, causa T‑79/92, Ditterich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata); 14 maggio 2002, causa T‑194/00, Antas de Campos/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑59 e II‑279, punto 72); 8 luglio 2004, causa T‑200/02, Tsarnavas/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 48); 15 maggio 2006, causa F‑03/05, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punto 48)

3.      Le norme sancite agli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non possono essere lasciate a disposizione delle parti o del giudice. Di conseguenza, la circostanza che un’istituzione, in una decisione esplicita di rigetto di un reclamo, non abbia eccepito l’irricevibilità di una domanda risarcitoria che vi era contenuta non produce l’effetto di privare l’amministrazione della facoltà di sollevare, in pendenza del relativo giudizio, un’eccezione di irricevibilità né di dispensare il Tribunale dall’obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 47)