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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Commissione arbitrale nazionale competente in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport – Criteri – Indipendenza dell’organismo di rinvio – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑115/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Unabhängige Schiedskommission Wien (Commissione arbitrale indipendente di Vienna, Austria), con decisione del 21 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2022, nel procedimento

SO

in presenza di:

Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA),

Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV),

World Anti-Doping Agency (WADA),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, T. von Danwitz, F. Biltgen, Z. Csehi e O. Spineanu‑Matei, presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, S. Rodin, J. Passer (relatore), D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: D. Dittert

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per SO, da J. Öhlböck, Rechtsanwalt;

–        per la Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), da A. Sammer, in qualità di agente, assistito da P. Lohberger e A. Schütz, Rechtsanwälte;

–        per la World Anti‑Doping Agency (WADA), da D.P. Cooper, solicitor, assistito da A.‑S. Oberschelp de Meneses, avocate, K. Van Quathem, B. Van Vooren, advocaten, e L. Waty, avocat;

–        per il governo belga, da P. Cottin e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da R. Bénard e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo lettone, da E. Bardiņš, J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

–        per il governo lussemburghese, da A. Germeaux e T. Schell, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, M. Heller e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), dell’articolo 6, paragrafo 3, nonché degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1, e, per rettifica, GU 2018, L 127, pag. 2; in prosieguo: il «RGPD»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento arbitrale che oppone SO, un’atleta di livello agonistico, alla Nationale Anti‑Doping Agentur Austria GmbH (NADA), un’agenzia indipendente per la lotta contro il doping, in merito alla decisione di quest’ultima di pubblicare le sanzioni inflitte a SO a motivo della violazione, da parte di quest’ultima, della normativa nazionale antidoping.

 Contesto giuridico

 Norme dellIAAF

3        L’International Association of Athletics Federations (Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica; in prosieguo: la «IAAF») ha adottato le IAAF Competition Rules 2014-2015 (Regole di competizione della IAAF per gli anni 2014‑2015), la cui regola 32.2, lettere (b) ed (f), così come gli articoli 2.2 e 2.6 delle IAAF Anti‑Doping Rules (Regole antidoping della IAAF) del 2017, vietano «l’uso o il tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito» e il «possesso di una sostanza vietata o di un metodo proibito».

 Diritto dellUnione

4        L’articolo 5 del RGPD stabilisce i principi applicabili al trattamento dei dati personali, mentre l’articolo 6 del medesimo regolamento enuncia le condizioni alle quali è lecito tale trattamento. Gli articoli 9 e 10 del citato regolamento dettano regole per il trattamento di categorie particolari di dati personali nonché per il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

5        L’articolo 77 del suddetto regolamento, intitolato «Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione».

6        L’articolo 78 del regolamento in parola, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante [di una] autorità di controllo che la riguarda».

7        L’articolo 79 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento dei suoi dati personali effettuato in violazione del presente regolamento».

 Diritto austriaco

 ADBG

8        L’articolo 5 dell’Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (legge federale in materia di antidoping del 2021), del 23 dicembre 2020 (BGBl. I, 152/2020; in prosieguo: l’«ADBG»), intitolato «Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung [Organismo indipendente di controllo del doping, Austria]», dispone, al paragrafo 1, che tale organismo ha il compito, tra l’altro, di presentare delle istanze di verifica, ai sensi dell’articolo 18 dell’ADBG, dinanzi all’Österreichische Anti‑Doping Rechtskommission (Commissione austriaca per la lotta contro il doping; in prosieguo: l’«ÖADR») qualora ritenga che l’ADBG sia stato violato, e di esercitare la qualità di parte nei procedimenti dinanzi a tale commissione nonché dinanzi alla Unabhängige Schiedskommission (Commissione arbitrale indipendente, Austria) (in prosieguo: l’«USK»), in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, dell’ADBG.

9        L’articolo 5, paragrafo 5, dell’ADBG così dispone:

«Per l’adempimento delle funzioni dell’Organismo indipendente di controllo del doping esiste una società di utilità pubblica a responsabilità limitata denominata [NADA]. (…) In qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del RGPD, [la NADA] tratta dati personali».

10      L’articolo 6 dell’ADBG, intitolato «Disposizioni in materia di protezione dei dati», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«L’Organismo indipendente di controllo del doping è legittimato, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti ad esso incombenti in forza del[l’ADBG] e ai fini dell’attuazione del[l’ADBG], in particolare nell’ambito delle funzioni del[l’ÖADR] e del[l’USK], a trattare dati personali. (…)».

11      L’articolo 7 dell’ADBG, intitolato «[ÖADR]», stabilisce, al paragrafo 1, segnatamente, che l’ÖADR deve svolgere procedimenti disciplinari per la competente federazione sportiva nazionale, in conformità alle vigenti norme antidoping della competente federazione sportiva internazionale (procedimenti antidoping). Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’ADGB, l’ÖADR viene istituita presso l’Organismo indipendente di controllo del doping. L’articolo 7, paragrafo 8, dell’ADGB precisa che l’articolo 6 di tale legge trova applicazione in via analogica.

12      L’articolo 8 dell’ADBG, intitolato «[USK]», enuncia quanto segue:

«(1)      L’[USK] è una commissione indipendente da organi statali, da soggetti privati e dall’Organismo indipendente di controllo del doping. I membri dell’USK non possono aver preso parte né alle indagini riguardanti un’atleta o un atleta o un’altra persona, né alla decisione relativa alla presentazione o meno di un’istanza di verifica riguardante un’atleta o un atleta o un’altra persona, né alla decisione adottata dalla ÖADR sottoposta per riesame a detti membri. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 10, punti 1 e 2, essa viene istituita presso l’Organismo indipendente di controllo del doping ai fini del riesame delle decisioni dell’ÖADR nei procedimenti antidoping.

(2)      Ferma restando l’esigenza che almeno il 50% dei membri dell’organo siano donne, l’USK è composto da una presidente o da un presidente e da sette membri con le seguenti qualifiche:

1.      la presidente o il presidente e il suo supplente devono aver superato l’esame di giudice o di avvocato;

2.      due membri devono aver conseguito un diploma di laurea in scienze giuridiche e dimostrare di aver conseguito un’esperienza nella realizzazione di procedimenti formali di indagine;

3.      due membri devono essere esperte o esperti di chimica analitica o di tossicologia;

4.      due membri devono essere esperte o esperti di medicina dello sport.

Per ciascun procedimento, la presidente o il presidente o il suo supplente designa, tra i membri dell’USK, ai fini dello svolgimento del procedimento stesso, almeno un membro in possesso di un diploma in scienze giuridiche e di un’esperienza nella conduzione di procedimenti formali di indagine, almeno un’esperta o un esperto di chimica analitica o di tossicologia e almeno un membro come esperta o esperto in medicina dello sport.

(3)      La presidente o il presidente e i membri contemplati al paragrafo 2, punti da 1 a 4, vengono nominati per una durata di quattro anni dal [Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (Ministro federale delle Arti, della Cultura, della Funzione pubblica e dello Sport, Austria)]. Uno dei membri viene designato quale supplente della presidente o del presidente. Le nomine possono essere rinnovate e revocate in maniera anticipata per seri motivi. La presidente o il presidente e i membri possono in qualsiasi momento dimettersi dall’incarico. Se la presidente o il presidente o un membro si dimette anticipatamente, viene nominata una nuova persona per la restante durata del mandato in questione. L’USK delibera a maggioranza dei voti e il quorum è raggiunto quando sono presenti la presidente o il presidente e almeno due membri. In caso di parità di voti, prevale il voto della presidente o del presidente. L’USK può deliberare anche tramite una procedura scritta qualora, essendo chiare le circostanze di fatto, non è necessaria una discussione nell’ambito di una seduta e né la presidente o il presidente, né un membro, si oppongono a che una decisione venga adottata con questa modalità. All’USK si applicano le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3.

(…)

(6)      L’articolo 6 [dell’ADBG] trova applicazione in via analogica».

13      L’articolo 20 dell’ADBG, intitolato «Procedimento dinanzi al[l’ÖADR]», stabilisce, in sostanza, che l’ÖADR è competente a condurre procedimenti antidoping a seguito di istanze di verifica presentate dall’Organismo indipendente di controllo del doping e ad adottare decisioni in primo grado in caso di violazione delle regole antidoping della competente federazione sportiva internazionale competente.

14      L’articolo 21 dell’ADBG prevede, al paragrafo 3, quanto segue:

«Al più tardi 20 giorni dopo che la decisione è divenuta definitiva, l’ÖADR deve informare [l’Organizzazione sportiva federale], le organizzazioni sportive, le atlete e gli atleti, altre persone e gli organizzatori di competizioni, nonché la collettività, in merito alle misure cautelari imposte (ad esempio, eventuali sospensioni) e alle decisioni prese nell’ambito di procedimenti antidoping, indicando il nome della persona interessata, la durata della sospensione e i motivi di quest’ultima, evitando che possano desumersi dati riguardanti la salute della persona in questione. Questa informativa può essere omessa nel caso di persone particolarmente vulnerabili, di atlete e atleti amatoriali, nonché di persone che abbiano contribuito in maniera sostanziale alla scoperta di potenziali violazioni delle norme antidoping fornendo informazioni o altre indicazioni. Nel caso di atlete e atleti amatoriali, la comunicazione di informazioni deve essere effettuata per motivi di sanità pubblica nel caso in cui sia stata accertata una violazione delle norme antidoping ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punti 3 e da 9 a 11».

15      L’articolo 23 dell’ADBG, intitolato «Procedimento dinanzi al[l’USK]», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Contro le decisioni ai sensi dell’articolo 20 le parti contemplate al paragrafo 2 possono, entro un termine di quattro settimane a partire dalla notifica, chiedere che l’USK proceda al loro riesame. La decisione deve essere riesaminata dall’USK sotto il profilo della legittimità e può essere annullata per motivi di illegittimità senza adozione di provvedimenti in sostituzione o essere riformata in un senso qualsivoglia. La domanda di riesame non ha effetto sospensivo sulla decisione di cui all’articolo 20, a meno che l’USK non disponga in tal senso».

16      L’articolo 23, paragrafo 2, dell’ADBG precisa che l’Organismo indipendente di controllo del doping è parte del procedimento dinanzi all’USK.

17      Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’ADBG, al procedimento dinanzi all’USK si applicano per analogia l’articolo 580, paragrafi 1 e 2, l’articolo 588, paragrafo 2, l’articolo 592, paragrafi 1 e 2, gli articoli 594 e 595, da 597 a 602, 604, l’articolo 606, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 608, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 610 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»). Detta commissione deve svolgere il procedimento sulla base delle vigenti regole antidoping della federazione sportiva internazionale competente. Oltre a ciò, le parti del procedimento possono chiedere che quest’ultimo si svolga in forma pubblica.

18      L’articolo 23, paragrafo 4, dell’ADBG recita:

«Entro un termine di sei settimane a partire dal ricevimento della domanda di riesame, l’USK è tenuto o a statuire o a organizzare un’udienza. Successivamente alla trattazione orale, deve essere emessa una decisione definitiva per iscritto e in forma motivata entro un termine di quattro settimane. Il procedimento deve essere concluso entro un termine di sei mesi dal ricevimento della domanda di riesame, tenendo presente che i ritardi causati dalla parte di cui al paragrafo 2, punto 1, devono essere conteggiati ai fini del calcolo di tale termine. In caso di parità di voti, prevale il voto della presidente o del presidente. Le decisioni vengono adottate per iscritto e devono essere motivate. Nonostante il lodo arbitrale dell’USK, [l’Agenzia mondiale antidoping (AMA)], il Comitato olimpico internazionale, il Comitato paraolimpico internazionale e la federazione sportiva internazionale interessata possono interporre appello contro la decisione dell’USK dinanzi al [Tribunale arbitrale dello sport (TAS), con sede in Losanna (Svizzera)]. Nei casi connessi alla partecipazione ad una competizione internazionale o in quelli riguardanti atlete o atleti internazionali, le decisioni possono essere impugnate dagli interessati direttamente dinanzi al TAS. Per la soluzione di controversie a carattere civilistico, rimangono esperibili, una volta esauriti i mezzi di ricorso interni nell’ambito del procedimento antidoping, i mezzi della giustizia civile».

19      L’articolo 23 dell’ADBG dispone, al paragrafo 14, quanto segue:

«L’USK deve informare [l’Organizzazione sportiva federale], le organizzazioni sportive, le atlete e gli atleti, altre persone e gli organizzatori di competizioni, nonché la collettività in merito alle proprie decisioni, indicando il nome della persona interessata, la durata della sospensione e i motivi di quest’ultima, evitando che possano desumersi dati riguardanti la salute della persona in questione. Questa informativa può essere omessa nel caso di persone particolarmente vulnerabili, di atlete e atleti amatoriali, nonché di persone che abbiano contribuito in maniera sostanziale alla scoperta di potenziali violazioni delle norme antidoping fornendo informazioni o altre indicazioni. Nel caso di atlete e atleti amatoriali, la comunicazione di informazioni deve essere effettuata per motivi di sanità pubblica nel caso in cui sia stata accertata una violazione delle norme antidoping ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punti 3 e da 9 a 11».

 Regolamento di procedura della Commissione arbitrale indipendente ai sensi della legge federale in materia di antidoping del 2021

20      La Verfahrensordnung der Unabhängigen Schiedskommission nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (regolamento di procedura della Commissione arbitrale indipendente ai sensi della legge federale in materia di antidoping del 2021), del 1° gennaio 2021, proclama, all’articolo 1, paragrafo 3, che i membri dell’USK sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. L’articolo 5 di tale regolamento specifica i motivi per i quali è possibile far valere la parzialità di uno o più dei membri suddetti, nonché le conseguenze che bisogna trarne.

21      L’articolo 9, paragrafo 1, del citato regolamento precisa che le parti del procedimento possono far valere tutti i mezzi di prova previsti dalla ZPO.

 ZPO

22      Nell’ambito degli articoli della ZPO, nella versione del 23 dicembre 2020 (BGBl. I, 148/2020), disciplinanti la procedura di arbitrato, l’articolo 597 concerne le regole relative alla domanda di arbitrato e alla comparsa di risposta, mentre l’articolo 598 prevede la possibilità di organizzare un’udienza e l’articolo 599 stabilisce, segnatamente, le norme in materia di assunzione delle prove dinanzi al tribunale arbitrale.

23      L’articolo 607 della ZPO prevede, in sostanza, che una sentenza di un tribunale arbitrale produce, tra le parti, gli effetti di una decisione giurisdizionale avente efficacia di giudicato.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24      SO è stata un’atleta professionista dall’anno 1998 all’anno 2015. Essa è altresì responsabile di un’associazione affiliata alla Federazione di atletica di Vienna (Austria).

25      Nel 2021, sulla base dei risultati di un’indagine condotta dal Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia criminale, Austria), la NADA ha presentato un’istanza di verifica del caso di SO all’ÖADR, in quanto riteneva che SO avesse violato le norme antidoping.

26      Con decisione del 31 maggio 2021, l’ÖADR ha dichiarato SO colpevole della violazione della regola 32.2, lettere (b) ed (f), delle regole di competizione dell’IAAF per il 2014-2015, nonché degli articoli 2.2 e 2.6 delle regole antidoping dell’IAAF del 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Più precisamente, l’ÖADR ha constatato che, tra il mese di maggio 2015 e il mese di aprile 2017, SO aveva detenuto sostanze il cui uso da parte di atleti professionisti soggetti alle regole di competizione dell’IAAF era vietato dall’AMA durante questo periodo, vale a dire eritropoietina (conosciuta anche come EPO), genotropina (somatropina) e testosterone (Androgel), e che essa le aveva utilizzate almeno in parte nel 2015.

27      Sulla base di tali constatazioni, l’ÖADR, nella decisione controversa, ha dichiarato invalidi tutti i risultati ottenuti da SO tra il 10 maggio 2015 e la data di entrata in vigore di detta decisione, ed ha altresì revocato tutti i compensi di presenza e i premi da essa ottenuti. Inoltre, detta commissione ha inflitto a SO un divieto di partecipare a qualsiasi tipo di competizione sportiva per una durata di quattro anni, con effetto dal 31 maggio 2021.

28      Nel corso del procedimento dinanzi all’ÖADR, SO aveva chiesto che la decisione controversa non venisse portata a conoscenza del grande pubblico, conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, dell’ADBG, segnatamente omettendo di divulgare e di pubblicare il suo nome nonché altre caratteristiche individuali. L’ÖADR ha respinto tale domanda nella decisione controversa.

29      SO ha proposto una domanda di riesame dinanzi all’USK, chiedendo che la decisione controversa fosse modificata affinché il grande pubblico non venisse informato, attraverso la pubblicazione del suo nome completo su un sito Internet liberamente accessibile, delle infrazioni in materia di doping da essa commesse e della sanzione che le era stata inflitta.

30      Con decisione del 21 dicembre 2021, l’USK ha confermato l’annullamento di tutti i risultati ottenuti in gara da SO, compresa la revoca di tutti i titoli, le medaglie, i premi, i compensi di presenza e i premi ottenuti a partire dal 10 maggio 2015, nonché la sua sospensione da tutte le competizioni (nazionali e internazionali) per una durata di quattro anni dal 31 maggio 2021.

31      Tuttavia, l’USK ha deliberato di statuire con decisione separata sulla domanda di non pubblicare le infrazioni in materia di doping commesse da SO nonché le sanzioni da ciò derivanti, riservando la propria decisione in proposito.

32      Tali sono le circostanze nelle quali l’USK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’informazione relativa al fatto che una determinata persona ha commesso una determinata violazione della normativa antidoping ed è stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un “dato relativo alla salute” ai sensi dell’articolo 9 del [RGPD].

2)      Se il [RGPD] – con particolare riguardo al suo articolo 6, paragrafo 3, secondo comma – osti a una normativa nazionale, la quale preveda la pubblicazione del nome della persona interessata dalla decisione della [USK], della durata dell’esclusione e dei motivi della stessa, senza che sia possibile da ciò desumere dati relativi alla salute della persona in questione. Se sia rilevante al riguardo il fatto che, secondo la normativa nazionale, la divulgazione di tali informazioni al pubblico può essere omessa solo se l’interessato è un atleta amatoriale, un minore o una persona che ha contribuito in modo sostanziale alla scoperta di potenziali violazioni della normativa antidoping, fornendo informazioni o altre indicazioni.

3)      Se il [RGPD] – con particolare riguardo ai principi enunciati dal suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) – postuli in ogni caso, prima della pubblicazione, un bilanciamento tra gli interessi propri della persona dell’interessato compromessi da una pubblicazione, da un lato, e l’interesse del pubblico ad essere informato sulla violazione della normativa antidoping commessa da un atleta, dall’altro lato.

4)      Se l’informazione concernente il fatto che una determinata persona ha commesso una determinata violazione della normativa antidoping ed è stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’articolo 10 del [RGPD].

5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se l’[USK] istituita conformemente all’articolo 8 dell’[ADBG] sia un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 10 del [RGPD]».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33      Il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono ad essi necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑378/08, EU:C:2010:126, punto 72, e ordinanza del 9 gennaio 2024, Bravchev, C‑338/23, EU:C:2024:4, punto 18).

34      Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organismo di rinvio deve poter essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, circostanza questa la cui verifica spetta alla Corte sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale (ordinanze del 13 dicembre 2018, Holunga, C‑370/18, EU:C:2018:1011, punto 13, e del 19 maggio 2022, Frontera Capital, C‑722/21, EU:C:2022:412, punto 11).

35      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organismo di rinvio di cui trattasi abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, tra cui l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, l’instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza [v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen‑Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, pag. 424; del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punto 41, e del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 40].

36      Risulta altresì da una consolidata giurisprudenza della Corte che i giudici nazionali sono legittimati ad adire quest’ultima soltanto qualora sia pendente dinanzi ad essi una controversia ed essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a sfociare in una decisione a carattere giurisdizionale. Pertanto, occorre accertare la legittimazione di un organismo ad adire la Corte in base a criteri sia strutturali che funzionali (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, punti 42 e 43, nonché la giurisprudenza ivi citata).

37      Per quanto riguarda tali criteri strutturali, risulta dagli elementi contenuti nel fascicolo sottoposto alla Corte e segnatamente dalle disposizioni dell’ADBG che l’USK soddisfa i criteri attinenti alla sua origine legale, al suo carattere permanente, all’obbligatorietà della sua giurisdizione, nonché allo svolgimento in contraddittorio del procedimento dinanzi ad essa.

38      Per contro, si pone il quesito se l’USK soddisfi il criterio dell’indipendenza.

39      Riguardo a questo criterio, occorre sottolineare che l’indipendenza dei giudici nazionali, che è indispensabile per una tutela giurisdizionale effettiva, è inerente alla funzione del giudicare (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 41 e 42). Essa è dunque essenziale al buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE nella misura in cui, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, tale meccanismo può essere attivato soltanto da un organo che soddisfi, segnatamente, il suddetto criterio di indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

40      La nozione di indipendenza comporta due aspetti (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punti 49 e 50, nonché del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 57).

41      Il primo aspetto, di ordine esterno, esige che l’organismo in questione eserciti le proprie funzioni in piena autonomia, senza soggiacere ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di chicchessia e senza ricevere ordini o istruzioni di origine qualsivoglia, in modo da essere tutelato dinanzi agli interventi o alle pressioni esterne suscettibili di compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e di influenzare le decisioni di questi ultimi (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

42      A questo proposito, occorre ricordare che l’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici, in quanto mira a proteggere la persona di coloro che hanno il compito di giudicare (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Più in particolare, il principio di inamovibilità, del quale va sottolineata l’importanza capitale, esige, segnatamente, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni fintanto che non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il collocamento a riposo o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In concreto, si ammette comunemente che i giudici possano essere rimossi qualora siano inidonei a continuare ad esercitare le loro funzioni a motivo di un’incapacità o di una grave violazione, rispettando a tal fine procedure appropriate (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

44      La garanzia di inamovibilità dei membri di un organo giurisdizionale esige dunque che i casi di rimozione dei membri dell’organismo in questione siano stabiliti da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 60, e del 26 gennaio 2023, Construct, C‑403/21, EU:C:2023:47, punto 44).

45      Il secondo aspetto, di ordine interno, della nozione di «indipendenza» si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

46      Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «indipendenza» implica innanzitutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata con un ricorso (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

47      Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, segnatamente relative alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di rimozione dei suoi membri, che consentano di fugare, negli amministrati, qualsiasi legittimo dubbio in merito alla impermeabilità di detto organo di fronte ad elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi in conflitto (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

48      A questo proposito, per quanto riguarda l’USK, occorre constatare che l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 5 del regolamento di procedura di detta commissione adottato ai sensi della legge federale in materia di antidoping del 2021 stabiliscono che i membri della commissione stessa sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni e che soggiacciono al principio di imparzialità.

49      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’ADBG, i membri dell’USK vengono designati dal Ministro federale delle Arti, della Cultura, della Funzione pubblica e dello Sport per un mandato rinnovabile della durata di quattro anni, revocabile anticipatamente «per seri motivi», senza che tale nozione venga definita nella normativa nazionale.

50      In particolare, l’inamovibilità dei membri dell’USK non è garantita da alcuna norma specifica.

51      Sotto tale aspetto, la situazione dei membri dell’USK si distingue, ad esempio, da quella dell’organismo di rinvio nella causa decisa dalla sentenza del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664), nel senso che, come risulta dai punti 11 e 20 di tale sentenza, i membri di detto organismo godono di una garanzia di inamovibilità, per la durata del loro mandato, alla quale può derogarsi soltanto per cause espressamente previste dalla normativa disciplinante il funzionamento dell’organismo stesso.

52      Inoltre, la decisione di revocare i membri dell’USK spetta soltanto al Ministro federale delle Arti, della Cultura, della Funzione pubblica e dello Sport, ossia un membro esecutivo, senza che siano stati previamente stabiliti criteri e garanzie precisi.

53      Ne consegue che la normativa nazionale applicabile non garantisce che i membri dell’USK si trovino al riparo da pressioni esterne, dirette o indirette, che possano far dubitare della loro indipendenza, cosicché tale organismo non soddisfa il requisito di indipendenza proprio di una giurisdizione, considerato sotto il suo aspetto esterno.

54      Risulta dall’insieme degli elementi sopra esposti che l’USK non può essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

55      Tuttavia, tale circostanza non dispensa detta commissione dall’obbligo di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nell’adozione delle proprie decisioni e di disapplicare, ove occorra, le disposizioni nazionali che appaiano contrarie a disposizioni del diritto dell’Unione dotate di effetto diretto, posto che, infatti, tali obblighi gravano su tutte le autorità nazionali competenti e non soltanto sulle autorità giurisdizionali (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

56      Inoltre, occorre rilevare come dal fascicolo a disposizione della Corte e dalle informazioni fornite dalla NADA all’udienza risulti che SO ha presentato dinanzi all’Österreichische Datenschutzbehörde (Autorità austriaca per la protezione dei dati) un reclamo per violazione di tale protezione, in applicazione dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD. Tale organo ha adottato una decisione di rigetto, che è stata impugnata in appello dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del RGPD [v., in proposito, sentenza del 7 dicembre 2023, SCHUFA Holding (Esdebitazione), C‑26/22 e C‑64/22, EU:C:2023:958, punti 52 e 70]. Tale ricorso è stato sospeso in attesa di una risposta della Corte alle questioni sollevate nella presente causa.

57      Risulta da quanto precede che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Unabhängige Schiedskommission Wien (Commissione arbitrale indipendente di Vienna, Austria), con decisione del 21 dicembre 2021, è irricevibile.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.