Language of document : ECLI:EU:C:2023:813

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 ottobre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Nozione – Attività di un ente radiotelevisivo di diritto pubblico finanziate da un canone obbligatorio versato dai possessori di un ricevitore radiofonico e televisivo situato nell’area di trasmissione terrestre – Articolo 378, paragrafo 1, e allegato X, parte A, punto 2 – Atto di adesione della Repubblica d’Austria – Deroga – Ambito di applicazione»

Nella causa C‑249/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 16 marzo 2022, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2022, nel procedimento

BM

contro

Gebühren Info Service GmbH (GIS),

con l’intervento di:

Bundesministerium für Finanzen,

Österreichischer Rundfunk,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, F. Biltgen, M. Ilešič, I. Jarukaitis, e D. Gratsias (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per BM, da F. List, Rechtsanwältin, e W. List, Rechtsanwalt;

–        per la Gebühren Info Service GmbH (GIS), da S. Lenzhofer, Rechtsanwalt;

–        per l’Österreichischer Rundfunk, da T. Wenger e H. Wollmann, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, F. Koppensteiner e B. Kuder, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da J.F. Kronborg e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da R. Bénard, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»), in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l’«atto di adesione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BM e la Gebühren Info Service GmbH (GIS) in relazione ad una richiesta della prima diretta al rimborso, da parte della seconda, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul canone sulla programmazione relativo al periodo dal 1º ottobre 2013 al 31 ottobre 2018.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Atto di adesione

3        L’articolo 151, paragrafo 1, dell’atto di adesione dispone quanto segue:

«Gli atti elencati nell’allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato».

4        L’allegato XV dell’atto di adesione contiene una parte IX, intitolata «Fiscalità», il cui punto 2 è così formulato:

«377 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU [1977, L 145], pag. 1), modificata da ultimo da:

–        394 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994 (GU [1994, L 60], pag.16).

Austria

(...)

h)      Per l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), la Repubblica d’Austria può assoggettare all’imposta:

(...)

–        le operazioni elencate al punto 7 dell’allegato E.

(...)».

 Direttiva IVA

5        La direttiva 77/388 (in prosieguo: la «sesta direttiva») è stata abrogata in forza dell’articolo 411, paragrafo 1, della direttiva IVA. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, i riferimenti alla sesta direttiva si intendono fatti alla direttiva IVA e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato XII di tale direttiva.

6        L’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«La presente direttiva istituisce il sistema comune d’[IVA]».

7        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

8        Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII della direttiva IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), di tale direttiva corrisponde all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della sesta direttiva. Esso dispone che gli Stati membri esonerano «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale».

9        L’articolo 370 di detta direttiva, che corrisponde all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva, così dispone:

«Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta».

10      L’articolo 378, paragrafo 1, della medesima direttiva, che corrisponde all’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, prevede quanto segue:

«L’Austria può continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni di cui all’allegato X, parte A, punto 2)».

11      L’allegato X, parte A, punto 2, della direttiva IVA si riferisce «[al]le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale». Tali attività erano precedentemente indicate all’allegato E, punto 7, della sesta direttiva.

 Diritto austriaco

 RGG

12      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend die Einhebung von Rundfunkgebühren (legge federale relativa alla riscossione del canone sulla radiodiffusione, BGBl. I, 159/1999), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «RGG»), chiunque utilizzi all’interno di edifici un impianto di ricezione di radiodiffusione deve pagare il canone previsto all’articolo 3 del RGG (in prosieguo: il «canone sulla radiodiffusione»). La disponibilità di un impianto di ricezione di radiodiffusione operativo è equiparata all’utilizzo di un siffatto impianto.

13      L’articolo 4, paragrafo 1, del RGG prevede che la riscossione del canone sulla radiodiffusione e di qualsiasi altra tassa e corrispettivo ad esso correlata spetti alla GIS, la quale è altresì competente a statuire sulle domande di esenzione in materia.

 ORF-G

14      Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (legge federale sull’Österreichischer Rundfunk, BGBl. 379/1984), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (BGBl. I, 55/2014) (in prosieguo: l’«ORF-G») ha istituito una fondazione di diritto pubblico denominata «Österreichischer Rundfunk (ORF)».

15      L’articolo 31 dell’ORF-G, intitolato «Canone sulla programmazione», ai paragrafi 1, 10 e 17 così dispone:

«(1)      Chiunque ha il diritto di ricevere le trasmissioni radiofoniche o televisive dell’[ORF] dietro pagamento di un canone sulla programmazione a carattere continuativo (canone radiofonico, canone televisivo). L’importo del canone sulla programmazione è fissato dal Consiglio di fondazione su richiesta del direttore generale. (...)

(...)

(10)      Il canone sulla programmazione è dovuto indipendentemente dalla frequenza e dalla qualità delle trasmissioni o dalla loro ricezione, a condizione che il luogo di ricezione dell’utente (articolo 2, paragrafo 1, del RGG) si trovi in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre (analogica o DVB-T) dei programmi dell’[ORF] (...) L’inizio e la fine dell’obbligo di pagare il canone sulla programmazione nonché l’esenzione da tale obbligo sono disciplinati dalle disposizioni della normativa federale applicabili ai canoni sulla radiodiffusione.

(...)

(17)      Il canone sulla programmazione deve essere riscosso contemporaneamente al canone sulla radiodiffusione, e allo stesso modo di quest’ultimo; nessun’altra modalità di pagamento estingue il debito».

 UStG

16      L’articolo 1 del Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (legge federale relativa all’imposta sulla cifra d’affari, BGBl. 663/1994), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UStG 1994»), al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Sono soggette all’imposta sulla cifra d’affari le operazioni seguenti:

1.      le cessioni e altre prestazioni effettuate a titolo oneroso nel territorio nazionale da un imprenditore nell’ambito della sua impresa. L’assoggettamento a imposta non è escluso dal fatto che l’operazione venga effettuata sulla base di un atto legislativo o amministrativo o che sia considerata come effettuata in forza di una disposizione di legge;

(...)».

17      L’articolo 10 dell’UStG 1994, intitolato «Aliquota d’imposta», così recita:

«(1)      L’aliquota dell’imposta è pari al 20% della base imponibile per tutte le operazioni imponibili (articoli 4 e 5).

(2)      L’aliquota dell’imposta è ridotta al 10% per

(...)

5.      le prestazioni delle imprese di radiodiffusione, purché esse diano luogo alla riscossione di canoni radiofonici e televisivi, nonché le altre prestazioni di imprese di televisione via cavo, nella misura in cui consistono nella trasmissione simultanea, integrale e immutata di trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali ed estere, rese accessibili al pubblico tramite canali, in cambio di un corrispettivo che deve essere pagato su base continuativa;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      BM è registrata presso la GIS come utente di servizi di radiodiffusione, in un’area coperta dalla radiodiffusione digitale terrestre dei programmi dell’ORF, la cui ricezione è possibile tramite antenna interna.

19      Il 23 ottobre 2018 BM ha chiesto alla GIS di accertare con decisione il suo diritto al rimborso dell’importo totale di EUR 100,57, corrispondente all’IVA versata sul canone sulla programmazione di cui era debitrice conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, dell’ORF-G, per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2013 e il 31 ottobre 2018. A sostegno della sua richiesta, BM ha fatto valere, in sostanza, che l’assoggettamento all’IVA del canone sulla programmazione era contrario alla direttiva IVA, letta alla luce della sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470).

20      La GIS ha adottato una decisione di rigetto della richiesta di BM. Quest’ultima ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), che è stato respinto. BM ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso la sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dinanzi al giudice del rinvio.

21      Il giudice del rinvio espone che alla GIS incombe la riscossione sia del canone sulla radiodiffusione sia del canone sulla programmazione. Tuttavia, mentre il primo è dovuto da qualsiasi utente che utilizzi o disponga di un impianto di ricezione di radiodiffusione operativo come un televisore o una radio, qualunque sia il luogo di ricezione, il secondo, che è l’unico ad essere soggetto all’IVA, è dovuto solo se il luogo di ricezione si trova in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dei programmi dell’ORF.

22      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in una sentenza del 4 settembre 2008, esso aveva dichiarato che il canone sulla programmazione era dovuto solo se la persona interessata disponeva di un impianto che consentiva di ricevere effettivamente i programmi dell’ORF. Orbene, nel 2011, a seguito di tale sentenza, l’articolo 31, paragrafo 10, dell’ORF-G sarebbe stato modificato con l’aggiunta dei termini «a condizione che il luogo di ricezione dell’utente (articolo 2, paragrafo 1, del RGG) si trovi in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre (analogica o DVB-T) dei programmi dell’[ORF]». Dall’esposizione dei motivi di tale modifica risulterebbe che la detenzione di un impianto tecnico concreto che consenta di ricevere programmi dell’ORF, eventualmente dopo un minimo adattamento, come l’acquisto di un modulo di ricezione di trasmissioni televisive digitali, sarebbe determinante per l’obbligo di versare il canone sulla programmazione. Per contro, qualora la ricezione dei programmi dell’ORF potesse essere realizzata solo mediante misure complesse o costose, non sussisterebbe alcun obbligo di versare tale canone. Sarebbe quindi possibile che un utente sia tenuto a pagare solo il canone sulla radiodiffusione qualora disponga di un apparecchio televisivo o radiofonico non situato in un’area di ricezione terrestre dei programmi dell’ORF.

23      Il giudice del rinvio considera che le circostanze della presente causa sono distinte da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470). Da un lato, nel diritto austriaco esisterebbe, in forza di una fictio iuris, un rapporto contrattuale di diritto civile tra l’utente e l’ORF.

24      Dall’altro lato, i programmi dell’ORF sarebbero criptati e la loro ricezione richiederebbe un modulo di ricezione conforme alle norme della televisione digitale (DVB-T, DVB-S o DVB-C), o la stipula di un contratto con un operatore di televisione via cavo che propone programmi dell’ORF nel suo pacchetto. Sarebbe quindi possibile ritenere che, con l’acquisto di un siffatto impianto o con la stipula di un siffatto contratto, l’utente esprima la propria intenzione di avvalersi del suo diritto di ricevere i programmi dell’ORF, il che farebbe sorgere un rapporto giuridico tra lui e l’ORF. Basandosi, per analogia, sulla sentenza del 21 marzo 2002, Kennemer Golf (C‑174/00, EU:C:2002:200), il giudice del rinvio ritiene che la frequenza con cui i programmi dell’ORF sono effettivamente visti o ascoltati da un utente non sia, a tale riguardo, pertinente.

25      Inoltre, il giudice del rinvio espone che il diritto tributario austriaco prevedeva già, prima dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, la riscossione di un’IVA ad aliquota ridotta sulle prestazioni delle imprese di radiodiffusione, nei limiti in cui queste dessero luogo alla riscossione di canoni radiofonici e televisivi. Secondo il giudice del rinvio, dai documenti relativi ai negoziati di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione risulta che l’obiettivo della deroga concessa alla Repubblica d’Austria in forza dell’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), dell’atto di adesione era di autorizzare la Repubblica d’Austria a mantenere tale imposizione dopo la sua adesione all’Unione.

26      In tali circostanze il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, tenuto conto della disposizione di diritto primario di cui all’articolo 151, paragrafo 1, [dell’atto di adesione], in combinato disposto con l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino [di tale atto], un canone come il «Programmentgelt» dell’ORF, fissato dalla stessa emittente pubblica per finanziare la propria attività, debba essere considerato una remunerazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 378, paragrafo 1, della [direttiva IVA].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il citato canone «Programmentgelt» dell’ORF debba essere considerato quale remunerazione ai sensi della direttiva [IVA] anche quando deve essere versato da persone che, pur gestendo un ricevitore radiofonico in un immobile servito dall’ORF per via terrestre con propri programmi, non possono ricevere detti programmi in mancanza del necessario modulo di ricezione».

 Sulle questioni pregiudiziali

27      In via preliminare, va ricordato che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 14 settembre 2023, Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, punto 79 nonché giurisprudenza ivi citata).

28      Nel caso di specie, la controversia di cui al procedimento principale trae origine da una richiesta rivolta alla GIS e diretta al rimborso dell’IVA sul canone sulla programmazione dell’ORF pagato asseritamente in violazione del diritto dell’Unione e, più specificamente, delle disposizioni della direttiva IVA. Risulta, peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, sebbene, nel testo delle questioni sollevate, il giudice del rinvio si concentri specificamente sulla nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», nozione espressamente prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA e non all’articolo 378, paragrafo 1, di quest’ultima, tale giudice intende, in definitiva, più in generale, ottenere una risposta della Corte sulla compatibilità dell’IVA così pagata con le disposizioni di tale direttiva, in particolare in considerazione della deroga prevista a tale articolo 378, paragrafo 1, che consente alla Repubblica d’Austria di continuare ad assoggettare ad imposta talune operazioni.

29      In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato.

30      Occorre anzitutto ricordare che la direttiva IVA prevede un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (sentenza del 13 giugno 2018, Gmina Wrocław, C‑665/16, EU:C:2018:431, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

31      Pertanto, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, contenuto nel titolo I di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

32      A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Così, quando l’attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, quindi, soggette all’IVA (sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

33      Ne risulta che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. In tale contesto, la Corte ha ripetutamente statuito che la nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c), presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, punti 21 e 22 nonché giurisprudenza ivi citata).

34      Quando un’attività è qualificata come operazione effettuata «a titolo oneroso», ai sensi di detta disposizione, essa rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. Per contro, un’attività che non è qualificata come tale non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, punti 34 e 36).

35      Benché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva IVA preveda, dal canto suo, l’esenzione delle «attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale», tale disposizione è tuttavia applicabile solo a condizione che dette attività siano «soggette all’IVA», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, e non può essere interpretata in modo da estendere l’ambito di applicazione della medesima, quale definito a tale articolo 2 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, punto 32).

36      Tuttavia, l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, che riflette l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, consente alla Repubblica d’Austria di derogare a tali disposizioni attribuendo a detto Stato membro la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposta le operazioni di cui all’allegato X, parte A, punto 2, di tale direttiva, che si riferisce alle attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

37      Infatti, come la Corte ha già dichiarato, il mantenimento di tale regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di IVA. La prevista armonizzazione non è stata ancora realizzata in quanto disposizioni derogatorie, come l’articolo 378 della direttiva IVA, autorizzano gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni della loro legislazione nazionale che, senza queste autorizzazioni, sarebbero incompatibili con tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2014, Jetair e BTWE Travel4you, C‑599/12, EU:C:2014:144, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

38      Ciò premesso, la facoltà prevista all’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA è concessa a titolo di deroga, in applicazione dell’articolo 151, paragrafo 1, e dell’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, fatto salvo il rispetto delle condizioni specifiche di tali disposizioni. Occorre quindi esaminare la portata di tale deroga al fine di determinare se l’imposta di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

39      Per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

40      Inoltre, secondo costante giurisprudenza, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, tale disposizione, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, di detta direttiva, autorizza la Repubblica d’Austria a «continuare ad assoggettare all’imposta» le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

42      Pertanto, secondo il tenore letterale di detta disposizione, la Repubblica d’Austria è unicamente autorizzata a mantenere un sistema di imposizione delle attività summenzionate già esistente e non ad introdurre una nuova imposizione di tali attività (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2019, Grupa Lotos, C‑225/18, EU:C:2019:349, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

43      Nei limiti in cui tale disposizione riguarda specificamente l’imposizione di dette attività da parte della Repubblica d’Austria alla data della sua adesione all’Unione, le modalità di tale imposizione a partire da detta data devono essere rimaste sostanzialmente immutate affinché l’imposizione in parola continui ad essere coperta dalla deroga prevista all’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA.

44      A tale riguardo, dagli elementi sottoposti alla Corte risulta che la normativa nazionale che prevede il canone sulla programmazione è stata modificata nel 2011, di modo che, adesso, tale canone deve essere pagato a condizione che il luogo di ricezione dell’utente si trovi in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dei programmi dell’ORF, anche qualora tale utente non abbia effettuato l’adeguamento minimo necessario del suo impianto per poter ricevere le trasmissioni televisive digitali dell’ORF.

45      Orbene, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che tale modifica legislativa si è limitata a tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel frattempo, senza modificare l’evento generatore dell’obbligo di versare il canone sulla programmazione rispetto a quello che era alla data di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione.

46      Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, come risulta dall’allegato XII della stessa direttiva, tale disposizione mira ad attuare la deroga concessa alla Repubblica d’Austria in forza dell’articolo 151, paragrafo 1, dell’atto di adesione, in combinato disposto con l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, di tale atto. Orbene, dalla documentazione relativa ai negoziati anteriori all’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione, invocata dalla GIS, dall’ORF, dalla Repubblica d’Austria e dalla Commissione europea, risulta che la Repubblica d’Austria aveva chiesto di beneficiare di una deroga che le consentisse di continuare ad assoggettare all’IVA le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale e che gli Stati membri dell’Unione hanno accolto tale richiesta.

47      Gli elementi menzionati ai punti da 41 a 46 della presente sentenza conducono ad interpretare l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2, della stessa direttiva, nel senso che tale disposizione consente alla Repubblica d’Austria di continuare ad assoggettare all’IVA il canone sulla programmazione.

48      Una siffatta interpretazione è, del resto, l’unica in grado di salvaguardare l’effetto utile di tale disposizione, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente sentenza.

49      Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la Repubblica d’Austria, alla data della sua adesione all’Unione, assoggettava all’IVA le attività dell’ente radiotelevisivo di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale, riscuotendo tale imposta sul canone sulla programmazione. Pertanto, poiché l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA autorizza la Repubblica d’Austria solo a «continuare ad assoggettare all’imposta» siffatte attività e non già ad introdurre una nuova imposizione, interpretare tale disposizione nel senso che essa non autorizza la riscossione dell’IVA sul canone sulla programmazione svuoterebbe di senso detta disposizione.

50      Non può condurre a una diversa valutazione la sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470, punto 32), con la quale la Corte ha rilevato che l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della sesta direttiva, formulato in modo equivalente all’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), della direttiva IVA, prevede l’esenzione delle «attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale» solo a condizione che tali attività siano «soggette all’IVA», conformemente all’articolo 2 della sesta direttiva, che corrisponde all’articolo 2 della direttiva IVA e che, pertanto, l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera q), della sesta direttiva non può essere interpretato in modo da estendere l’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva.

51      È sufficiente ricordare, a tale riguardo, che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470), la Corte non doveva interpretare una disposizione derogatoria come, nel caso di specie, l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA. Orbene, è nella natura di una siffatta disposizione introdurre eccezioni all’ambito di applicazione della normativa di cui essa fa parte. Infatti, l’imposizione consentita da tale disposizione non è un’imposizione armonizzata che costituisce parte integrante del regime dell’IVA quale disciplinato dalla direttiva IVA. Al contrario, la facoltà ivi prevista consente alla Repubblica d’Austria di mantenere la propria legislazione relativa all’imposizione dei servizi di cui trattasi, senza che le differenze che possano derivarne tra essa e altri Stati membri siano contrarie al diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 7 dicembre 2006, Eurodental, C‑240/05, EU:C:2006:763, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 marzo 2014, Jetair e BTWE Travel4you, C‑599/12, EU:C:2014:144, punti 46 e 50).

52      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 151, paragrafo 1, e l’allegato XV, parte IX, punto 2, lettera h), primo comma, secondo trattino, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.