Language of document : ECLI:EU:F:2008:112

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

11 settembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado e nello scatto – Inquadramento irregolare – Revoca di un atto viziato da illegittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Diritto a una buona amministrazione»

Nella causa F‑51/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Philippe Bui Van, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Hettange-Grande (Francia), rappresentato dagli avv.ti S. Rodrigues e R. Albelice,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo telefax alla cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2007 (con successivo deposito dell’originale in data 4 giugno), il sig. Bui Van chiede l’annullamento della decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca (in prosieguo: il «CCR») della Commissione delle Comunità europee 4 ottobre 2006, in quanto lo reinquadra nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») 5 marzo 2007, recante rigetto del suo reclamo, nonché la concessione di un euro simbolico a titolo di risarcimento dell’asserito danno morale subito.

 Contesto normativo

2        L’art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») stabilisce quanto segue:

«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all’[APN] quando questa è in grado di stabilire che l’interessato ha indotto deliberatamente in errore l’amministrazione al fine di ottenere il versamento dell’importo considerato».

3        Ai sensi dell’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, intitolato «Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità», aggiunto dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 723/2004, che modifica lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), entrato in vigore il 1° maggio 2004, i funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti dopo tale data sono inquadrati, quanto si tratti dei vincitori di un concorso generale per i gradi B 5 e B 4, al grado AST 3.

4        Il bando di concorso generale EPSO/B/23/04, organizzato al fine di costituire una riserva per l’assunzione di agenti tecnici (B 5/B 4) nei settori della ricerca e tecnico (GU C 81 A, 31 marzo 2004, pag. 17: in prosieguo: il «bando di concorso»), contiene una nota a piè di pagina redatta nei seguenti termini:

«Il presente concorso è pubblicato per il grado B 5/B 4 conformemente alle disposizioni dell’attuale statuto. Tuttavia la Commissione ha ufficialmente trasmesso al Consiglio una proposta di modifica dello statuto. Tale proposta comporta in particolare un nuovo sistema di carriere. I candidati idonei del presente concorso potrebbero dunque ricevere una proposta di assunzione sulla base delle disposizioni dello statuto modificato a seguito dell’adozione di queste ultime da parte del Consiglio. Secondo le modalità stabilite dall’allegato XIII, sezione 2, articoli 11 e 12, dello statuto modificato, nel periodo di transizione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 i gradi B 5 e B 4 sono sostituiti dal grado B*3 e, dopo tale data, dal grado AST 3».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il ricorrente ha superato il concorso EPSO/B/23/04.

6        Dopo essere stato iscritto nell’elenco dei candidati idonei stabilito nel dicembre 2005 dalla commissione giudicatrice del concorso EPSO/B/23/04, il ricorrente è stato assunto, con decisione dell’APN 28 giugno 2006, in qualità di funzionario in prova del gruppo di funzioni AST, di grado 4, secondo scatto, con effetto dal 16 settembre 2006, e assegnato al CCR, presso l’Istituto dei transuranici, a Karlsruhe (Germania). Il 18 luglio 2006, il ricorrente ha accusato ricezione di tale decisione, di cui dichiara aver preso conoscenza, per via elettronica, il 6 luglio 2006.

7        Il ricorrente non ha preso servizio il 16 settembre 2006, bensì il successivo 1° ottobre.

8        Con la decisione impugnata, che annulla e sostituisce quella del 28 giugno 2006, il ricorrente è stato inquadrato nel gruppo di funzioni AST, al grado 3, secondo scatto, con decorrenza dal 1° ottobre 2006. Tale atto gli è stato consegnato brevi manu il 19 ottobre 2006.

9        Tramite e-mail 7 novembre 2006, protocollata lo stesso giorno presso l’unità «Ricorsi» della DG «Personale e amministrazione», il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione impugnata. In tale reclamo, il ricorrente asseriva, in sostanza, che il suo reinquadramento, avvenuto tre giorni dopo la sua entrata in servizio, lo aveva posto «di fronte al fatto compiuto» e che aveva rassegnato le dimissioni dall’impiego precedente in vista di una nomina al grado AST 4, secondo scatto.

10      Il 15 dicembre 2006, altri tre funzionari, i sigg. B., H. e L., assunti presso l’Istituto dei transuranici e anch’essi destinatari di un provvedimento di reinquadramento dal grado AST 4 al grado AST 3, presentavano a loro volta un reclamo contro le decisioni di reinquadramento adottate nei loro confronti.

11      Con decisione 5 marzo 2007, l’APN respingeva il reclamo del ricorrente. Rispondeva invece favorevolmente ai reclami degli altri tre funzionari succitati.

 Conclusioni delle parti

12      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione 5 marzo 2007 che ha respinto il suo reclamo;

–        annullare la decisione impugnata;

–        indicare all’APN gli effetti che l’annullamento della decisione impugnata comporta, segnatamente in ordine al suo inquadramento, alla retroattività della nomina alla data di assunzione, alla differenza retributiva, agli interessi di mora e alla promozione;

–        concedergli un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 In diritto

A –  Sulle conclusioni dirette ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione 5 marzo 2007 e, dall’altra, che il Tribunale indichi gli effetti che deriverebbero dall’annullamento della decisione impugnata

14      Sebbene le conclusioni del ricorrente siano dirette, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione 5 marzo 2007, con cui l’APN ha respinto il reclamo presentato il 7 novembre 2006, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorso in esame comporta, conformemente ad una giurisprudenza costante, che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (v., in particolare, in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8, e sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa F‑100/05, Chatziioannidou/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24). Ne consegue che il ricorso in esame mira all’annullamento della decisione impugnata, adottata il 4 ottobre 2006, che reinquadrava il ricorrente nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto.

15      Di conseguenza, la conclusione avente formalmente ad oggetto la decisione di rigetto del reclamo deve considerarsi diretta anche contro la decisione impugnata e coincide con la conclusione principale diretta all’annullamento di quest’ultima.

16      In secondo luogo, il ricorrente chiede al Tribunale di indicare gli effetti che l’eventuale annullamento della decisione impugnata comporterebbe.

17      Al riguardo è sufficiente ricordare che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione comunitaria (v., in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑407, punto 150, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa F‑17/05, De Brito Sequeira Carvalho/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 134), indipendentemente dall’obbligo generale, di cui all’art. 233 CE, che impone all’istituzione da cui emana un atto annullato di prendere i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta.

18      Di conseguenza, la conclusione contenuta nel ricorso e diretta ad ottenere un’ingiunzione deve essere respinta.

1.     Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento

a)     Argomenti delle parti

19      La Commissione osserva che il principale argomento formulato nel reclamo del ricorrente riguarda l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’offerta di nomina al grado AST 4. L’espressione «legittimo affidamento» non vi figurerebbe, ma l’istituzione riconosce che il ricorrente intendesse farvi riferimento.

20      Nel reclamo, inoltre, non sarebbe stata addotta neanche una pretesa violazione della parità di trattamento. La Commissione riconosce, tuttavia, che tale aspetto non poteva essere invocato dal ricorrente se non dopo aver ricevuto una risposta al suo reclamo e aver avuto modo di confrontarla con quelle fornite alle altre tre persone che avevano presentato reclami simili. Così stando le cose, la Commissione ritiene che il ricorrente avrebbe ragionevolmente potuto essere dispensato dalla stretta osservanza della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso.

21      Il ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, l’art. 91, n. 2, dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché le pretese fatte valere in tale fase non modifichino la causa né l’oggetto del reclamo (sentenza della Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione, Racc. pag. 1555, punto 12). Le censure potrebbero quindi essere sviluppate dinanzi al giudice comunitario mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza Rihoux e a./Commissione, cit., punto 13).

22      Il ricorrente ricorda inoltre che la Corte, nella sentenza 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 11), ha sottolineato che, poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma al contrario deve esaminarli con spirito di apertura.

23      Orbene, nella fattispecie, il ricorrente osserva di aver presentato il reclamo senza l’assistenza di un avvocato e di aver richiamato, a sostegno dello stesso, un errore nel reinquadramento, in quanto sarebbe stato posto di fronte al fatto compiuto e non sarebbe stato inquadrato nel grado che lo aveva indotto a rassegnare le proprie dimissioni dalle precedenti funzioni. I motivi dedotti a sostegno del ricorso dovrebbero quindi essere considerati ricevibili, poiché sono strettamente collegati a tale censura.

b)     Giudizio del Tribunale

24      Secondo costante giurisprudenza, le conclusioni dei ricorsi dei funzionari devono non soltanto avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo, ma altresì contenere censure che si basino sulla stessa causa di quelle del reclamo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 1998, causa T‑193/96, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1495, punto 47, e sentenza del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, attualmente oggetto d’impugnazione davanti al Tribunale di primo grado, causa T‑160/08 P, punto 43). Tuttavia, tali censure possono essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (sentenza della Corte 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/Commissione, Racc. pag. I‑3793, punto 34; sentenze del Tribunale di primo grado 3 marzo 1993, causa T‑58/91, Booss e Fischer/Commissione, Racc. pag. II‑147, punto 83, e 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑127 e II‑405, punto 26; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2003, causa T‑293/02, Vranckx/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑187 e II‑947, punto 41, e sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione, Racc. PI pag. II‑A‑2‑735, punto 27).

25      Nel caso di specie, appare pacifico che il reclamo e il ricorso abbiano ad oggetto la decisione di reinquadramento del ricorrente, con effetto retroattivo, al grado AST 3, secondo scatto, allorché all’interessato, al momento dell’assunzione, era stato attribuito il grado AST 4, secondo scatto. Inoltre, le censure contenute nel ricorso si basano sulle stesse cause di quelle su cui è fondato il reclamo, ossia il fatto, per il richiedente, di essere stato privato del grado per il quale sostiene aver rassegnato le dimissioni dal suo precedente impiego e di essere stato posto di fronte al fatto compiuto. Il motivo vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento si collega quindi strettamente a tali censure.

26      Inoltre, come del resto riconosciuto dalla Commissione, proprio la risposta dell’APN al reclamo del ricorrente, rispetto a quella fornita ai reclami dei sigg. B., H. e L., ha indotto l’interessato a sollevare, nel suo ricorso, un motivo attinente alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

27      Da quanto sopra risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione contro la domanda di annullamento, o quanto meno, i dubbi da essa espressi al riguardo, devono essere respinti.

2.     Nel merito del ricorso di annullamento

28      A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione e all’errore manifesto di valutazione nonché alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

29      Occorre esaminare in primo luogo il secondo motivo.

a)     Sul secondo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione e alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

30      Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente ricorda in via preliminare che, secondo costante giurisprudenza, la revoca di un atto illegittimo è consentita entro un termine ragionevole e se l’istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell’atto ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dello stesso. Se tali condizioni non sono soddisfatte, la revoca viola i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e dev’essere annullata (sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punti 12 e 17).

31      Nel caso di specie, l’APN sarebbe incorsa, da un lato, in un errore di valutazione, prendendo in considerazione come dies a quo del calcolo del termine ragionevole la data di notifica dell’atto di nomina, vale a dire il 6 luglio 2006, e non la data di adozione dell’atto iniziale di nomina, ossia il 28 giugno 2006.

32      Se è vero che il momento rilevante ai fini della valutazione del sorgere del legittimo affidamento è quello della notifica o dell’acquisizione di conoscenza dell’atto, altrettanto non può dirsi, secondo il ricorrente, quando si tratta di valutare il termine a disposizione dell’amministrazione per revocare un atto illegittimo. In effetti, quest’ultimo termine sarebbe indipendente dalla notifica all’interessato dell’atto illegittimo e decorrerebbe tra l’adozione di tale atto e la sua revoca, a prescindere dalla notifica dello stesso, rappresentando quest’ultima un adempimento formale nei confronti del destinatario dell’atto.

33      Conseguentemente, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del termine ragionevole, sarebbe, nel caso di specie, quello trascorso tra la data di adozione dell’atto iniziale di nomina (ossia il 28 giugno 2006) e la data di revoca di tale atto (ossia il 4 ottobre successivo), vale a dire un periodo di tre mesi e sette giorni.

34      D’altra parte, il ricorrente contesta all’APN di aver considerato come ragionevole, ai sensi della giurisprudenza, il termine, superiore a tre mesi, entro il quale è intervenuta la revoca della decisione del 28 giugno 2006.

35      In effetti, secondo la giurisprudenza, il carattere ragionevole di un termine dovrebbe essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, in funzione della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento delle parti (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 187, e sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381, punto 66).

36      Nel caso di specie l’amministrazione aveva adottato, molto prima della nomina del ricorrente il 28 giugno 2006, tre atti di nomina nei confronti dei sigg. B., H. e L., rispettivamente il 7 aprile, il 2 maggio e il 12 maggio 2006, che conterrebbero il medesimo errore di inquadramento, per cui un periodo superiore a tre mesi tra l’atto di nomina del ricorrente del 28 giugno 2006 e la revoca dello stesso, il 4 ottobre seguente, risulterebbe manifestamente irragionevole, tenuto conto delle circostanze in questione e, in particolare, dell’importanza che un inquadramento a un grado inferiore rivestirebbe per l’interessato.

37      Il ricorrente chiede inoltre che la Commissione spieghi perché ha revocato la decisione di reinquadrare il sig. L., allorché essa stessa avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, il termine ragionevole fosse di quattro mesi. In effetti, seguendo il ragionamento della Commissione, secondo il quale il termine ragionevole per la revoca di un atto illegittimo si estende dalla notifica dell’atto a quella della revoca dello stesso, l’APN avrebbe rispettato il termine ragionevole di quattro mesi per revocare l’atto di nomina iniziale del sig. L., essendo decorsi 3 mesi e 23 giorni tra la notifica dell’atto suddetto e la sua revoca. Ne conseguirebbe che l’amministrazione avrebbe trattato in modo diverso il ricorrente e il suo collega, sig. L.

38      Infine, il ricorrente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto, allorché ha preso conoscenza della decisione di nomina 28 giugno 2006, egli poteva legittimamente confidare nell’apparente legittimità di tale atto ed esigerne il mantenimento. Se è vero che il bando di concorso menzionava, in una nota a piè di pagina, una «proposta [della Commissione] di modifica dello statuto» che introduceva «un nuovo sistema di carriere», i termini utilizzati (vale a dire «i candidati idonei del presente concorso potrebbero dunque ricevere una proposta di assunzione sulla base delle disposizioni dello statuto modificato […]») potevano, secondo il ricorrente, essere interpretati nel senso che esistesse una mera facoltà di assunzione in forza delle disposizioni dello Statuto modificato.

39      La Commissione osserva, in via preliminare, che nel bando si attirava, in particolare, l’attenzione dei candidati al concorso controverso sul fatto che, in caso di nomina, essi sarebbero stati inquadrati al grado B*3 o, comunque, al grado AST 3. Solo per un errore dell’Istituto dei transuranici, scoperto a fine settembre 2006 dall’unità risorse umane del CCR, era stata inizialmente decisa una nomina al grado AST 4. Si sarebbe trattato di un errore manifesto. Dopo aver accertato tale errore, sarebbe stata rapidamente adottata dal direttore generale del CCR, in data 4 ottobre 2006, una decisione rettificativa, comunicata al ricorrente il successivo 19 ottobre, in occasione di un colloquio nel corso del quale quest’ultimo sarebbe stato informato delle conseguenze finanziarie e delle possibilità di ricorso.

40      La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, quando un atto è viziato da illegittimità, l’istituzione da cui emana ha il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole, con effetto retroattivo (sentenze della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 10; Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, cit., punto 12; 20 giugno 1991, causa C‑248/89, Cargill/Commissione, Racc. pag. I‑2987, punto 20, e sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2000, causa T‑197/99, Gooch/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-271 e II‑1247, punto 53).

41      Orbene, nel caso di specie, l’illegittimità, che il ricorrente non sembra contestare, sarebbe palese, anche in base alla semplice lettura dell’art. 13 dell’allegato XIII dello Statuto.

42      Quanto al termine ragionevole, la Commissione deduce che, secondo la giurisprudenza, il momento determinante per stabilire quando nasce il legittimo affidamento del destinatario di un atto amministrativo è la data della notifica dell’atto e non quella dell’adozione dello stesso (sentenza della Corte 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, De Compte/Parlamento, Racc. pag. I‑1999, punto 35, e sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 1997, causa T‑20/96, Pascall/Commissione, Racc PI pagg. I‑A-361 e II‑977, punto 79). Il legittimo affidamento non può infatti esistere laddove il ricorrente medesimo ignori l’esistenza dell’atto che si suppone ne sia all’origine. Analogamente, il momento in cui il legittimo affidamento viene intaccato dovrebbe essere quello della notifica del secondo atto, che revoca il primo.

43      Pertanto, la Commissione ritiene che il termine per revocare l’atto iniziale di nomina abbia, in ogni caso, cominciato a decorrere dal 18 luglio 2006, data in cui è stata accusata ricezione da parte del ricorrente del primo atto di nomina (ovvero il 6 luglio 2006, data della trasmissione dell’atto per via elettronica). Il periodo nel corso del quale poteva aver luogo la revoca si sarebbe concluso il 19 ottobre successivo con la notifica della decisione di revoca del primo atto irregolare.

44      Tale posizione sarebbe in linea con la soluzione accolta dall’art. 90, n. 2, secondo trattino, dello Statuto per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale decorre il termine del reclamo relativamente agli atti individuali; tale termine, difatti, decorre a partire «dal giorno della notifica [della decisione] al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale (…)».

45      Inoltre, la Commissione ritiene che un termine di tre mesi e un giorno sia ragionevole. Essa sostiene che il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato in relazione alle circostanze specifiche e che il termine per il reclamo o per il ricorso nell’ambito del contenzioso del pubblico impiego potrebbe costituire un riferimento utile, a tale riguardo, per valutare il carattere ragionevole o meno del termine in caso di revoca di un atto costitutivo di diritti.

46      Il fatto che alcune sentenze, in altri ambiti del contenzioso comunitario, propendano per un termine dell’ordine di due mesi dipenderebbe, secondo la Commissione, dalla circostanza che esse fanno riferimento al termine di ricorso di due mesi di cui all’art. 230 CE. La Commissione desume da tale giurisprudenza che il termine ragionevole per la revoca dovrebbe essere leggermente superiore al termine di ricorso applicabile.

47      Esisterebbe, nell’ambito del pubblico impiego, un termine ancora più pertinente, ossia quello previsto per la risposta dell’APN a un reclamo, che è fissato a quattro mesi dall’art. 90, n. 2, in fine, dello Statuto. Tale termine, più lungo per l’APN che per il funzionario, terrebbe conto del fatto che l’istituzione, a differenza del funzionario considerato singolarmente, deve far fronte a innumerevoli casi da trattare allo stesso tempo, che richiedono numerose consultazioni interne (v., in tal senso, sentenza Alpha Steel/Commissione, cit., punto 12).

48      La Commissione conclude, in via principale, che il termine da prendere in considerazione dev’esser fatto decorrere dal 18 luglio 2006 (se non dal 6 luglio 2006) al 19 ottobre successivo ed è da considerarsi ragionevole alla luce della giurisprudenza. Essa aggiunge che il lasso di tempo preso in considerazione nel caso del sig. L. non sarebbe affatto di 3 mesi e 23 giorni (a partire dall’avviso di ricevimento dell’atto iniziale), bensì di 4 mesi e 5 giorni (a decorrere dalla data di notifica dello stesso), e sarebbe pertanto superiore al termine di 4 mesi preso a riferimento. Orbene, secondo lo stesso ricorrente, questo lasso di tempo sarebbe stato a suo parere di soli 3 mesi e 13 giorni. L’argomento, pertanto, non sarebbe fondato in fatto.

49      In subordine, la Commissione osserva che, anche qualora un termine leggermente superiore a tre mesi dovesse essere considerato eccessivo, occorrerebbe tener conto del fatto che gli effetti di una decisione di nomina adottata in una determinata data iniziano solitamente a decorrere da un’altra, come risulterebbe dall’art. 3 dello Statuto.

50      La Commissione ne deduce che, in deroga alla regola generale di cui sopra, secondo la quale si tiene conto della data di notifica dell’atto, il legittimo affidamento sorge soltanto nel momento a decorrere dal quale la decisione produce i propri effetti, un siffatto affidamento potendo esistere solo quando l’interessato si trova effettivamente nella situazione creata dalla decisione di nomina. Tale situazione, nella fattispecie, avrebbe avuto inizio soltanto il 1º ottobre 2006, data effettiva dell’entrata in servizio del ricorrente. Secondo quest’analisi, il periodo intercorso tra il sorgere del legittimo affidamento e il giorno di notifica della revoca sarebbe stato solo di due settimane e cinque giorni (dal 1º al 19 ottobre 2006). Tale lasso di tempo sarebbe notevolmente inferiore a quello considerato ragionevole.

 Giudizio del Tribunale

51      In via preliminare, occorre ricordare che la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose (v. sentenze della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 38, e De Compte/Parlamento, cit., punto 35). Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, se è pur vero che bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che constati che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest’ultimo (sentenze della Corte Alpha Steel/Commissione, cit., punti 10‑12; Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, cit., punti 12‑17; Cargill/Commissione, cit., punto 20; 20 giugno 1991, causa C‑365/89, Cargill, Racc. pag. I‑3045, punto 18, e De Compte/Parlamento, cit., punto 35: sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio, Racc. FP pag. II‑A‑2‑897, punto 161).

52      Tale giurisprudenza esige le seguenti ulteriori precisazioni.

–       Sul legittimo affidamento

53      In primo luogo, con riferimento al rispetto del legittimo affidamento, dalla giurisprudenza si desume che il momento determinante per stabilire quando nasce tale legittimo affidamento per il destinatario di un atto amministrativo è la notifica dell’atto, e non la data dell’adozione o della revoca dell’atto stesso (sentenze De Compte/Parlamento, cit., punto 36, e Kontouli/Consiglio, cit., punto 162).

54      Inoltre, il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento qualora abbia provocato l’adozione dell’atto stesso mediante indicazioni false o incomplete (sentenze della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 99, in particolare pag. 154; 12 luglio 1962, causa 14/61, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Alta Autorità, Racc. pag. 471, in particolare pag. 501; De Compte/Parlamento, cit., punto 37, e Kontouli/Consiglio, cit., punto 163).

55      Per quanto riguarda in particolare la revoca retroattiva di un atto con il quale siano sono stati attribuiti diritti soggettivi o analoghi vantaggi a un funzionario, occorre aggiungere che la condizione dell’esistenza di un legittimo affidamento in capo al beneficiario dell’atto suddetto deve ritenersi non soddisfatta qualora l’irregolarità comportante la revoca non potesse sfuggire a un funzionario di normale diligenza, e ciò, con riferimento alla capacità di quest’ultimo di procedere alle necessarie verifiche senza essere dispensato da un minimo sforzo di riflessione o di controllo.

56      A tale proposito occorre ispirarsi alla giurisprudenza relativa alle condizioni che giustificano la ripetizione dell’indebito da parte dell’amministrazione, enunciate all’art. 85, primo comma, dello Statuto, in particolare alla condizione dell’evidenza dell’irregolarità del pagamento, evidenza tale che il beneficiario non poteva non accorgersene (sentenze del Tribunale di primo grado 24 febbraio 1994, causa T‑38/93, Stahlschmidt/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A-65 e II‑227, punto 19; 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 47; 15 luglio 2004, cause riunite T‑180/02 e T‑113/03, Gouvras/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑987, punto 110, e 16 maggio 2007, causa T‑324/04, F/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 142). In effetti, proprio tali condizioni costituiscono l’espressione della necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto, nella misura in cui egli ha potuto confidare nella legittimità di quest’ultimo.

57      Nella fattispecie, il bando di concorso prevedeva la nota a piè di pagina riportata al punto 4 della presente sentenza.

58      La semplice lettura di tale nota a piè di pagina avrebbe dovuto indurre qualsiasi funzionario normalmente diligente, vincitore del concorso EPSO/B/23/04, ad interrogarsi riguardo alla regolarità del proprio inquadramento al momento dell’assunzione qualora tale inquadramento non corrispondesse al grado B*3 o al grado AST 3. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che il Consiglio dell’Unione europea aveva approvato lo Statuto modificato il 22 marzo 2004 e che lo stesso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 27 aprile seguente, mentre il bando di concorso, pubblicato il 31 marzo 2004, prevedeva che le candidature fossero presentate al più tardi il 30 aprile 2004. Ciò significa che a tale data non poteva sussistere alcun dubbio circa l’applicabilità dello Statuto modificato, e in particolare del suo allegato XIII, all’atto dell’assunzione dei vincitori del suddetto concorso.

59      Così stando le cose, anche ipotizzando che il ricorrente non abbia potuto determinare con precisione l’entità dell’errore commesso dall’amministrazione, egli avrebbe dovuto di norma nutrire dubbi circa la fondatezza della decisione in questione e, quanto meno, segnalarli all’amministrazione, in modo da consentire a quest’ultima di effettuare i necessari controlli (v., per analogia, sentenze del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 41, e F/Commissione, cit., punto 157).

60      Inoltre, per quanto concerne l’argomento del ricorrente secondo cui l’irregolarità sarebbe sfuggita a quattro riprese alla stessa amministrazione, in quanto avrebbe interessato anche i sigg. B., H. e L., occorre sottolineare che, nel caso di specie, non si tratta di determinare se l’errore potesse o meno sfuggire all’amministrazione, bensì di verificare se l’interessato potesse o meno fare affidamento sulla legittimità del suo inquadramento iniziale. D’altra parte, la situazione in cui si trova un’amministrazione incaricata di migliaia di decisioni amministrative di ogni genere non è certo paragonabile a quella del funzionario che ha un interesse personale a verificare il proprio inquadramento nel grado e nello scatto che gli sono attribuiti in occasione dell’assunzione (v., per analogia, sentenza della Corte 11 luglio 1979, causa 252/78, Broe/Commissione, Racc. pag. 2393, punto 11).

61      Ne consegue che, il 6 luglio 2006, allorché ha preso conoscenza della decisione 28 giugno 2006, il ricorrente non poteva confidare nell’apparente legittimità di tale atto. Pertanto egli non può, per questa sola circostanza, rivendicare l’esistenza di un legittimo affidamento in una tale legittimità.

–       Sulla ponderazione degli interessi

62      In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, seppure in presenza di un legittimo affidamento in capo al destinatario dell’atto illegittimo, un interesse pubblico inderogabile, segnatamente quello della buona gestione e della tutela delle risorse finanziarie dell’istituzione, può prevalere sull’interesse del beneficiario alla conservazione di una situazione che egli poteva ritenere stabile (v., in tal senso, sentenze della Corte Snupat/Alta Autorità, cit., pag. 153; Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Alta Autorità, cit., pag. 503; De Compte/Parlamento, cit., punto 39; 17 luglio 1997, causa C‑183/95, Affish, Racc. pag. I‑4315, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, e Kontouli/Consiglio, cit., punto 167). Tale bilanciamento degli interessi deve parimenti essere preso in considerazione nel valutare il carattere ragionevole del termine di revoca, come emerge dal punto 67 della presente sentenza.

–       In ordine al termine ragionevole

63      In terzo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che la revoca di un atto amministrativo illegittimo deve avvenire entro un termine ragionevole (sentenze De Compte/Parlamento, cit., punto 35; Pascall/Commissione, cit., punti 72 e 77; Gooch/Commissione, cit., punto 53, e Kontouli/Consiglio, cit., punto 161).

64      È importante sottolineare, in via preliminare, che, a seguito della riforma dello Statuto, l’art. 85, secondo comma, dello Statuto stesso stabilisce che «[l]a domanda di ripetizione dev’essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’importo è stato versato», eccetto il caso in cui l’amministrazione sia in grado di dimostrare l’esistenza di una frode da parte del beneficiario.

65      L’art. 85, secondo comma, dello Statuto non può tuttavia essere interpretato nel senso che l’amministrazione, in presenza di determinate condizioni, possa revocare qualsiasi atto irregolare alla base di un pagamento indebito e la cui adozione possa risalire ad oltre cinque anni prima.

66      In effetti, l’art. 85 dello Statuto concerne solo le condizioni in base alle quali una somma indebitamente versata a un dipendente da parte dell’amministrazione può essere recuperata, a prescindere dall’origine del versamento irregolare, ma non è inteso a disciplinare la revoca propriamente detta degli atti illegittimi, necessariamente antecedente a qualsiasi eventuale ripetizione dell’indebito.

67      Per quanto riguarda la revoca di un atto amministrativo, dalla giurisprudenza discende che la ragionevolezza del termine di revoca deve essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa, e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento delle parti coinvolte (sentenze Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 187, e Eagle e a./Commissione, cit., punto 66). Occorre tener altresì conto della natura creatrice o meno di diritti soggettivi dell’atto di cui trattasi e della ponderazione degli interessi (v., in tal senso, sentenze Snupat/Alta Autorità, cit., pag. 153, e Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/Alta Autorità, cit., pag. 505), nel caso di specie dell’interesse del beneficiario alla conservazione di una situazione che egli poteva ritenere stabile e di quello dell’amministrazione a far prevalere la legittimità degli atti individuali nonché della necessità di tutelare le risorse finanziarie dell’istituzione.

68      Tenuto conto di quanto sopra, occorre considerare che, di norma, si ritiene ragionevole un termine di revoca corrispondente al termine d’impugnazione di tre mesi di cui all’art. 91, n. 3, dello Statuto.

69      Per quanto riguarda la modalità di calcolo del termine di revoca finalizzata alla valutazione della ragionevolezza dello stesso, poiché tale termine si impone alla stessa amministrazione, occorre prendere in considerazione, quale punto di partenza, la data di adozione dell’atto che quest’ultima intende revocare.

70      Nel caso di specie, sono trascorsi 3 mesi e 21 giorni tra il 28 giugno 2006, data di adozione della decisione di inquadramento iniziale, e il 19 ottobre 2006, data in cui il ricorrente è stato informato che l’amministrazione riteneva illegittima la suddetta decisione. Meritano di essere prese in considerazione diverse circostanze:

–        in primo luogo, come emerge dai punti 57‑61 della presente sentenza, il ricorrente non ha dato prova di un comportamento particolarmente diligente, essendosi astenuto dal domandare all’amministrazione di procedere ai controlli necessari inerenti al contenuto della nota a piè di pagina del bando di concorso;

–        in secondo luogo, la decisione di inquadramento in fase di assunzione del personale rappresenta una decisione essenziale per lo sviluppo dell’intera carriera dell’interessato, cosa che rafforza l’esigenza di rispettare il principio di legalità rispetto al principio di sicurezza giuridica, che non può applicarsi in modo assoluto;

–        in terzo luogo, l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, su cui si fonda la decisione impugnata, è particolarmente chiaro e inequivoco;

–        in quarto luogo, la decisione di inquadramento iniziale è divenuta efficace, in realtà, soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2006 e di conseguenza ha prodotto i suoi effetti solo per un breve periodo di 19 giorni.

71      In tali circostanze, il termine entro il quale la Commissione ha agito a decorrere dall’adozione della decisione 28 giugno 2006 per revocare la stessa deve essere considerato ragionevole, anche se il suddetto termine è leggermente superiore al termine di ricorso di cui all’art. 91, n. 3, dello Statuto.

–       Sui diritti della difesa

72      Infine, secondo costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e dev’essere garantito, anche in assenza di una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in particolare, sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 27; 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 99, e 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry, Racc. pag. I‑10915, punto 37; sentenza del Tribunale di primo grado 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione, Racc PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64).

73      Tale principio, che risponde alle esigenze di una buona amministrazione, richiede che la persona interessata sia messa in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista riguardo gli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà (v., in tal senso, sentenze della Corte Belgio/Commissione, cit., punto 27; 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I‑8147, punto 99, e Commissione/De Bry, cit., punto 38; sentenze del Tribunale di primo grado 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-49 e II‑223, punto 31, e Vlachaki/Commissione, cit., punto 64).

74      A tale proposito, l’art. 41, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), prevede che il diritto ad una buona amministrazione «comprende in particolare:

–        il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,

(…)».

75      Orbene, come emerge dal preambolo della Carta suddetta, l’obiettivo principale della medesima è quello di riaffermare «i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte (...) e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo» (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 giugno 2006, causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑5769, punto 38).

76      Per di più, proclamando solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno necessariamente inteso riconoscerle un significato particolare, di cui è necessario, in questo caso, tener conto per interpretare le disposizioni dello Statuto e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (sentenza del Tribunale 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF, Racc. PI pag. II‑A‑1 459, punto 72, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑404/06 P).

77      Occorre sottolineare, altresì, che il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, quello di essere sentiti in ordine ad elementi che possono essere posti a carico del funzionario, per fondare una decisione che gli arreca pregiudizio, costituisce una forma sostanziale la cui violazione può essere constatata d’ufficio (v., per analogia, sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C‑291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I‑2257, punto 14, e 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67; sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring e a./Commissione, Racc. pag. II‑1337, punto 134; v., inoltre, sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑491, punto 487).

78      Il Tribunale può quindi verificare d’ufficio se, nella fattispecie, la Commissione ha rispettato i diritti della difesa del ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

79      Orbene, si deve necessariamente constatare, come la Commissione stessa ha ammesso nel corso dell’udienza, che il ricorrente non è stato posto in grado di presentare le sue osservazioni e di fornire spiegazioni prima dell’adozione della decisione impugnata.

80      Di conseguenza, occorre rilevare che la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente.

81      Tuttavia, dalla giurisprudenza si evince parimenti che non sempre la violazione dei diritti della difesa è sanzionata con l’annullamento dell’atto impugnato; ciò avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui l’illegittimità non abbia potuto influire sul contenuto dell’atto impugnato (v. in tal senso, sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑307, punto 31; 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 48; Germania/Commissione, cit., punto 101, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punti 318 e 324).

82      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le osservazioni depositate dal ricorrente dinanzi al Tribunale non contengono alcun elemento d’informazione supplementare rispetto a quelli già in possesso della Commissione e noti al ricorrente. Così stando le cose, la circostanza che quest’ultimo non sia stato messo in condizione di presentare le proprie osservazioni prima dell’adozione della decisione impugnata, non ha potuto incidere sul contenuto di quest’ultima, che, d’altra parte, come emerge dalle considerazioni che precedono, non avrebbe potuto essere differente.

83      Si deve pertanto concludere che la violazione del diritto del ricorrente di essere ascoltato prima dell’adozione della decisione impugnata non può, di per sé, giustificarne l’annullamento.

84      È tuttavia innegabile che l’amministrazione, per lo stesso motivo, abbia commesso un’irregolarità amministrativa idonea a far sorgere il diritto a un indennizzo. Tale questione sarà esaminata ai punti 92‑94 della presente sentenza.

85      Alla luce di quanto sopra esposto occorre respingere il secondo motivo.

b)     Sul primo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione

86      Il ricorrente osserva che la propria situazione e le situazioni rispettive dei sigg. B., H. e L. non presentano differenze sostanziali:

–        sono tutti vincitori dei concorsi EPSO/B/23/04 (nel caso del ricorrente e dei sigg. H. e L.) e EPSO/B/21/04 (nel caso del sig. B.), pubblicati per il grado B 5/B 4;

–        sono stati tutti erroneamente inquadrati nel nuovo grado AST 4 (nel caso del ricorrente e del sig. L.) o nel grado intermedio B*4, divenuto AST 4 (nel caso dei sigg. B. e H.), e assegnati all’Istituto dei transuranici;

–        i loro rispettivi atti di nomina sono stati annullati e sostituiti con decisione del direttore generale del CCR 4 ottobre 2006, che prevede per ciascuno un inquadramento nel gruppo di funzioni AST 3, secondo scatto.

87      I sigg. B., H., L. e il ricorrente si troverebbero quindi in una situazione analoga. Orbene, quest’ultimo avrebbe subito una discriminazione rispetto agli altri tre funzionari in quanto la decisione di reinquadrarlo nel grado AST 3 è stata mantenuta, allorché le decisioni di reinquadrare i sigg. B., H. e L. nel medesimo grado sono state revocate e sostituite da tre decisioni che li inquadrano nel grado AST 4. La differenza di trattamento sarebbe particolarmente evidente tra il ricorrente e il sig L., poiché, alla luce degli argomenti sviluppati dalla Commissione in relazione al secondo motivo, l’APN avrebbe ritenuto, in risposta al reclamo del sig. L., che un termine di 3 mesi e 23 giorni decorrente tra la notifica dell’atto di inquadramento iniziale e quella della decisione di revoca impugnata fosse da considerare superiore al termine ragionevole.

88      A tale proposito, come ha giustamente osservato la Commissione, anche supponendo che uno dei dipendenti citati dal ricorrente si sia trovato in una situazione sostanzialmente identica alla sua, e che l’APN, non revocando l’atto iniziale di inquadramento relativo al ricorrente abbia violato le condizioni cui è subordinata la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo, quali risultano dalla giurisprudenza, tale circostanza non può, in quanto tale, giustificare un identico trattamento in favore del ricorrente, poiché nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v. sentenze del Tribunale di primo grado 3 marzo 1994, causa T‑82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑237, punto 43; 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 39, e 13 settembre 2005, causa T‑290/03, Pantoulis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1123, punto 56; sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1-55 e II‑A‑1‑199, punto 140).

89      Di conseguenza il secondo motivo deve essere respinto.

B –  Sul ricorso per risarcimento danni

90      Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito a causa del suo reinquadramento nel grado AST 3, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, in seguito ad un errore commesso dall’amministrazione. Egli sostiene inoltre che tale inquadramento in un grado inferiore è stato mantenuto mentre le decisioni di reinquadrare gli altri tre colleghi che si trovavano in situazione analoga sono state revocate.

91      Il ricorrente quantifica il risarcimento del proprio danno morale in un euro simbolico.

92      A tale proposito, dal punto 84 della presente sentenza risulta che la Commissione ha commesso un errore amministrativo per non aver ascoltato il ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata. Le conclusioni dirette all’annullamento presentate da quest’ultimo, tuttavia, sono state respinte.

93      Non si può contestare che il ricorrente abbia subito un danno morale risultante, per riprendere i termini da lui utilizzati nel reclamo 7 novembre 2006, dalla sensazione di essere stato posto davanti al fatto compiuto. Quanto sopra esprime precisamente le conseguenze dell’inosservanza del diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

94      Alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene, ex aequo et bono, che l’assegnazione di un importo di EUR 1 500 costituisca per il ricorrente un congruo indennizzo.

95      Occorre, inoltre, respingere la domanda di risarcimento quantificata in un euro simbolico in quanto si riferisce alle asserite illegittimità non sanzionate dalla presente sentenza.

 Sulle spese

96      Conformemente all’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo, relative alle spese di giudizio, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

97      In applicazione dell’art. 87, nn. 2 e 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Peraltro, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

98      Poiché il ricorrente ha visto accogliere parzialmente le sue domande, il Tribunale ritiene che la Commissione vada condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Bui Van la somma di EUR 1 500 a titolo di risarcimento danni.

2)      Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)      Il sig. Bui Van sopporta due terzi delle proprie spese.

4)      La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese e un terzo delle spese del sig. Bui Van.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.