Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

28 giugno 2011

Causa F‑128/10

Aurora Mora Carrasco e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione d’origine – Istituzione competente a decidere della promozione del funzionario trasferito»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale le sigg.re Mora Carrasco e Serrano Jimenez e il sig. Görlitz chiedono l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuoverli rispettivamente ai gradi AST 8, AST 5 e AD 7 per l’esercizio di promozione 2009.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese dei ricorrenti.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Trasferimento interistituzionale nel corso dell’esercizio di promozione – Competenza dell’istituzione d’origine a decidere della promozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

Conformemente alle prescrizioni dell’art. 45 dello Statuto, quando un funzionario è promuovibile nel corso dell’anno durante il quale è trasferito, l’autorità che ha il potere di nomina competente a decidere della sua promozione è quella dell’istituzione d’origine.

L’art. 45 dello Statuto precisa che la promozione avviene previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi e che, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti di cui i funzionari hanno formato oggetto.

Orbene, per decidere se un funzionario debba essere promosso retroattivamente al 1º gennaio dell’anno N (e anche, più in generale, nel corso dell’anno N), l’autorità che ha il potere di nomina può, in pratica, procedere solo ad un esame comparativo dei meriti trascorsi dei funzionari, in particolare nel corso dell’anno N-1 (e alla luce dei rapporti informativi relativi alle prestazioni di tali funzionari nel corso degli anni N-1 e precedenti). A tal fine, è infatti necessario raffrontare i meriti dei funzionari trasferiti con quelli dei funzionari che erano ancora loro colleghi durante l’anno precedente il loro trasferimento, valutazione che può essere validamente fatta solo dall’istituzione di origine.

(v. punti 34, 35 e 39)