Language of document : ECLI:EU:T:2010:519

Cause T‑219/09 e T‑326/09

Gabriele Albertini e altri e

Brendan Donnelly

contro

Parlamento europeo

«Ricorso di annullamento — Regime relativo al fondo pensioni integrativo dei deputati del Parlamento europeo — Modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo — Atto di portata generale — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Insussistenza

(Art. 230, quarto e quinto comma, CE; art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione del Parlamento europeo recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo dei deputati — Ricorso proposto da un deputato — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza individuale — Inammissibilità

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.      La questione della ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alle norme in vigore alla data in cui esso è stato proposto e le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della proposizione del medesimo, ossia al momento del deposito dell’atto introduttivo. Pertanto, la ricevibilità di un ricorso proposto prima della data dell’entrata in vigore del Trattato FUE, il 1° dicembre 2009, deve essere valutata in base all’art. 230 CE e non in base all’art. 263 TFUE.

(v. punto 39)

2.      Perché una persona fisica o giuridica possa essere ritenuta individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che quest’ultimo la riguardi a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto.

Orbene, la circostanza che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 1° aprile 2009, recante modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) figurante all’allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del Parlamento, incida sui diritti di cui gli interessati possono avvalersi in futuro, in forza della loro iscrizione al fondo pensionistico integrativo, non è tale da individuarli, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, rispetto a qualsiasi altro operatore, posto che essi si trovano in una situazione obiettivamente determinata, analoga a quella di qualsiasi altro parlamentare iscritto al detto fondo pensionistico.

È vero che il fatto che un’istituzione comunitaria abbia l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati soggetti, è tale da individuare questi ultimi. Tuttavia, al momento dell’adozione della decisione di cui trattasi, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva al suddetto ufficio di tener conto della situazione particolare degli interessati.

(v. punti 45‑46, 48‑49)

3.      In base al sistema di controllo della legittimità istituito dal Trattato, una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente da tale atto. Se è vero che quest’ultimo requisito deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, che è espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.

Del pari, l’applicazione dei principi di buona amministrazione della giustizia e di economia procedurale, non può giustificare che sia dichiarato ricevibile un ricorso che non rispetta le condizioni di ricevibilità previste all’art. 230, quarto comma, CE, a pena di eccedere le competenze attribuite dal Trattato ai giudici dell’Unione. Infatti, nessuno di tali principi può fungere da fondamento ad una deroga all’attribuzione delle competenze di detti giudici, quale prevista dal Trattato.

(v. punti 52, 54)