Language of document : ECLI:EU:T:2013:416





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013 – Italia / Commissione

(causa T‑218/09)

«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di assistenti – Lingua delle prove – Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali»

1.                     Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Parità di trattamento – Requisito relativo a conoscenze linguistiche specifiche – Motivazione – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, §§ 1 e 6, 27, comma 1, e 28, f); allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 19‑28)

2.                     Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati selezionati – Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 36, 37)

Oggetto

Ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GU C 63 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

I bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009, sono annullati.

2)

La Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.