Language of document : ECLI:EU:T:2009:189

Causa T‑297/02

ACEA SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Art. 87, n. 3, lett. c), CE»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato globalmente — Ammissibilità

(Art. 88 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione

(Art. 87, n. 1, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione quale aiuto nuovo

[Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. b), i) e v)]

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune — Obbligo di recupero di qualsiasi importo percepito dai beneficiari di tale regime — Insussistenza

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      Le persone fisiche o giuridiche, diverse dai destinatari di una decisione, possono sostenere che essa le riguarda individualmente solo se detta decisione le concerne a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a chiunque altro e, quindi, le individua in modo analogo ai destinatari.

Un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti di una simile impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

Tuttavia, un’impresa che sia interessata dalla decisione controversa non solo in quanto impresa del settore in questione, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti di cui trattasi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e del quale la Commissione aveva ordinato il recupero, è individualmente interessata dalla detta decisione e il suo ricorso contro quest’ultima è ricevibile.

(v. punti 42-44)

2.      Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali e astratte, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione, al fine di verificare se il detto regime comporti elementi di aiuto.

Nel caso di unico regime di aiuti che comprende una molteplicità di settori, e non di diversi regimi di aiuti classificati in base all’attività od al mercato interessato, la Commissione non è obbligata a prendere in considerazione ciascun tipo di attività o di mercato al fine di valutare gli effetti del regime in questione. Parimenti, la Commissione non è obbligata ad esaminare un regime di aiuti valutando, nel contempo, le ipotesi specifiche di applicazione del medesimo, tanto più che un obbligo siffatto potrebbe ridurre l’efficacia del suo potere di controllo in materia di aiuti di Stato.

(v. punti 62, 64-65)

3.      Quando la Commissione verifica se determinati aiuti incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza, essa non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva di tali aiuti sugli scambi tra Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.

Nel caso di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, questo sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri.

Peraltro, qualsiasi aiuto concesso ad un’impresa che eserciti le sue attività sul mercato comunitario è idoneo a causare distorsioni della concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri. Non esiste un livello o una percentuale al di sotto dei quali si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano alterati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori un’eventuale alterazione degli scambi tra Stati membri.

Per quanto concerne il presupposto relativo all’incidenza sugli scambi interstatali, la circostanza che un’impresa beneficiaria di un provvedimento statale operi soltanto sul proprio mercato nazionale o sul proprio territorio di origine non è determinante. Infatti, gli scambi interstatali sono alterati dal provvedimento in questione quando le opportunità delle imprese con sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi sul mercato dello Stato membro di cui trattasi si trovano ridotte.

(v. punti 83-86, 96)

4.      Emerge sia dalla lettera sia dalla finalità delle disposizioni dell’art. 88 CE che devono essere considerati aiuti esistenti ai sensi dell’art. 88, n. 1, CE gli aiuti che esistevano prima della data di entrata in vigore del Trattato CE e quelli cui sia stata regolarmente data esecuzione alle condizioni previste dall’art. 88, n. 3, CE, mentre devono considerarsi aiuti nuovi, soggetti all’obbligo di notifica previsto da quest’ultima disposizione, i provvedimenti diretti ad istituire o modificare aiuti, con la precisazione che le modifiche possono vertere vuoi su aiuti esistenti vuoi su progetti iniziali notificati alla Commissione. Quando la modifica incide su un regime iniziale proprio a livello dei suoi contenuti, questo regime si trova trasformato in un nuovo regime di aiuti. Tuttavia, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale.

Nel caso di un regime di aiuti istituito successivamente all’entrata in vigore del Trattato CE e destinato a una categoria specifica di imprese che ingloba molteplici settori, non si può pretendere dalla Commissione che essa effettui un esame per ciascun settore. Conseguentemente, non può essere esclusa l’eventualità che determinati casi specifici siano considerati aiuti esistenti.

(v. punti 113, 117, 127)

5.      La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero, nonché il versamento dei relativi interessi, è la logica conseguenza dell’accertamento della sua incompatibilità con il mercato comune. Quanto detto si applica sia a un aiuto individuale, sia ad aiuti versati in applicazione di un regime di aiuti.

Tuttavia, l’analisi generale ed astratta di un regime di aiuti non esclude che, in un caso individuale, l’importo concesso in base al detto regime sfugga al divieto previsto dall’art. 87, n. 1, CE, per esempio a causa del fatto che la concessione individuale di un aiuto ricade nelle norme de minimis.

Anche se il ruolo delle autorità nazionali si limita, quando la Commissione adotta una decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune, a dare esecuzione a questa decisione e le medesime non dispongono, a tale riguardo, di nessuna discrezionalità, le autorità nazionali, in sede di esecuzione della detta decisione, possono tener conto delle menzionate riserve. Pertanto, la Commissione ordina soltanto il recupero degli aiuti ai sensi dell’art. 87 CE e non degli importi che, benché versati a titolo del regime in questione, non costituiscano aiuti o costituiscano aiuti esistenti o compatibili con il mercato comune, in forza di un regolamento di esenzione per categoria o delle norme de minimis o ancora di un’altra decisione della Commissione.

Il giudice nazionale è competente ad interpretare le nozioni di aiuto e di aiuto esistente e potrà pronunciarsi sulle eventuali peculiarità di questo o quell’altro caso di applicazione concreta, proponendo eventualmente una questione pregiudiziale alla Corte.

(v. punti 159-163)