Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Ritek Corporation e della Prodisc Technology Inc. contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 settembre 2002.

    (Causa T-274/02)

    Lingua di procedura: l'inglese

Il 6 settembre 2002 la Ritek Corporation, Hsin Chu industrial Park, Taiwan R.O.C. e la Prodisc Technology Inc., Taipei Hsien, Taiwan R.O.C., rappresentate dal sig. Konstantinos Adamantopoulus, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(annullare il regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 2002 n. 1050, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan;

(condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono produttrici di compact disc registrabili (CD-Rs), con sede a Taiwan, ed esportano CD-Rs nella Comunità. Nel febbraio 2001, il comitato dei produttori europei di CD-Rs ha presentato un ricorso anti-dumping dinanzi alla Commissione. A seguito di tale ricorso, la Commissione ha avviato un'indagine relativamente alle importazioni originarie di Taiwan. Misure provvisorie antidumping sono state imposte con il Regolamento (CE) della Commissione n. 2479/20011. Tali misure sono state rese definitive dal regolamento del Consiglio n. 1050/20022. Le ricorrenti contestano, con la presente causa, quest'ultimo regolamento.

Le ricorrenti adducono una violazione degli artt. 2, n. 1, e 2, n. 1, del regolamento n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea3. Secondo le ricorrenti, il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in fatto e in diritto nel rilevare che le ricorrenti effettuavano pratiche di "dumping mirato" e nell'autorizzare il ricorso al metodo della media ponderata delle transazioni nel calcolo del margine di dumping delle ricorrenti.

Secondo le ricorrenti, non vi è stato alcuna gestione eccezionale di talune operazioni svolte con taluni clienti, in talune regioni ovvero in taluni periodi, ossia non vi è stato alcun dumping mirato nel periodo di indagini. Le ricorrenti affermano che gli schemi dei prezzi per l'esportazione e per l'interno erano pressoché identici e che i prezzi per i CD-Rs erano in ribasso in tutto il mondo. In tali circostanze, a parere delle ricorrenti, non vi era modo di dissimulare gli effetti del dumping attraverso il dumping mirato.

Le ricorrenti rilevano inoltre che ricorrendo al metodo della media ponderata delle transazioni, il quale si riferisce a ipotetici valori normali, la Commissione ha omesso di considerare lo scopo del dumping mirato, che è quello di dissimulare il dumping applicando differenti prezzi all'esportazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione dovrebbe far riferimento ai prezzi attuali quando svolge indagini sul dumping mirato.

In secondo luogo, le ricorrenti adducono una violazione dell'art. 2 del regolamento n. 384/96. Le ricorrenti affermano che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti nel calcolare il margine di dumping ricorrendo alla "tecnica dell'azzeramento". Usando questa tecnica, le transazioni delle ricorrenti che sono effettuate ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo medio sono ricondotte ad un prezzo corrispondente a quello medio. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha applicato correttamente il metodo della media ponderata delle transazioni a causa dell'uso dell'"azzeramento tecnico". Le ricorrenti espongono che l'obiettivo del metodo della media ponderata delle transazioni è di garantire un confronto corretto e non di generare margini di dumping più alti.

____________

1 - (Regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 2001, n. 2479/2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan (GU L 334, pag. 8).

2 - (Regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 2002 n. 1050, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan (GU L 160, pag. 2).

3 - ( Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).