Language of document : ECLI:EU:T:2005:187

Causa T‑272/02

Comune di Napoli

contro

Commissione delle Comunità europee

«Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Costruzione di una linea di metropolitana a Napoli — Chiusura di un contributo finanziario comunitario — Ricorso di annullamento — Legittimo affidamento — Equità — Motivazione»

Massime della sentenza

1.      Coesione economica e sociale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Concessione di contributi finanziari comunitari — Fissazione del contesto giuridico e finanziario del contributo nella decisione comunitaria di concessione — Superamento da parte del beneficiario delle spese inizialmente previste — Irrilevanza ai fini della determinazione dell’importo del contributo

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1787/84]

2.      Coesione economica e sociale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Concessione di contributi finanziari comunitari — Modifica dell’imputazione delle spese pubbliche destinate a progetti che si giovano di un contributo — Modifica non comunicata alla Commissione — Mancato adattamento della decisione della Commissione alla detta modifica — Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1787/84)

1.      Nei limiti in cui la decisione della Commissione, recante chiusura di un contributo finanziario concesso nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale e rigetto esplicito di una domanda di rettifica del saldo relativo ad un altro contributo finanziario concesso nell’ambito dello stesso Fondo, risponde al principio secondo cui il contesto giuridico e finanziario di ogni intervento è strettamente definito dalla decisione comunitaria che lo concede, la Commissione è legittimata a limitarsi a pagare l’importo previsto da quest’ultima nonostante le spese pubbliche totali si rivelino più elevate del previsto.

(v. punti 46, 50)

2.      Nell’ambito di un contributo finanziario comunitario concesso attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, qualora non sia dimostrato che le autorità nazionali competenti abbiano informato la Commissione in tempo utile, e con la precisione che quest’ultima ha il diritto di attendersi da parte dei beneficiari di tale intervento, in merito alle modifiche apportate ai progetti cui il finanziamento si riferisce, la mancanza di obiezioni da parte della Commissione in merito a tali modifiche non può essere interpretata nel senso che quest’ultima abbia accettato che alcune spese pubbliche venissero imputate a un altro progetto, diverso da quello al quale erano state inizialmente destinate.

Ne consegue che, per contestare la legittimità della decisione che chiude il contributo comunitario, la quale respinge implicitamente la domanda di rettifica del saldo relativo al contributo, il beneficiario non può appellarsi alla tutela del legittimo affidamento, atteso che tale principio può essere fatto valere soltanto dagli operatori economici nei quali un’istituzione abbia ingenerato speranze fondate.

(v. punti 62, 64)