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Sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 2006 - Ritek e Prodisc Technology / Consiglio

(Causa T-274/02)1

("Dumping - Compact disc registrabili originari di Taiwan - Determinazione del margine di dumping - Scelta del metodo di calcolo asimmetrico - Andamento dei prezzi all'esportazione differente in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi - Tecnica detta "dell'azzeramento"")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ritek Corp. (Hsin-Chu, Taiwan) e Prodisc Technology Inc. (Taipei Hsien, Taïwan) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Adamantopoulos, V. Akritidis e D. De Notaris, successivamente avv. Adamantopoulos e sig. J. Branton, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt, agente, e avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e S. Meany, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 2002 n. 1050, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan (GU L 160, pag. 2)

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

La Ritek Corp. e la Prodisc Technology Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Consiglio.

La Commissione sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 289 del 23.11.2002.