Language of document : ECLI:EU:C:2022:153

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

3 marzo 2022 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 60, primo comma – Assenza irregolare – Portata – Imputazione alla durata del congedo annuale – Trattenuta sulla retribuzione – Funzionario che non ha adempiuto agli obblighi a lui incombenti in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto»

Nella causa C‑162/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2020,

WV, rappresentata da É. Boigelot, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt e R. Spáč, in qualità di agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, abogado, e F.-M. Hislaire, avocat,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, WV chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 gennaio 2020, WV/SEAE (T‑471/18, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2020:26), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 27 novembre 2017, recante la trattenuta sullo stipendio di un importo equivalente a 72 giorni di calendario (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, se necessario, della decisione del SEAE del 2 maggio 2018 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 3 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia che ha dato luogo alla presente impugnazione (in prosieguo: lo «Statuto»), prevede quanto segue:

«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».

3        L’articolo 12 bis, paragrafo 1, dello Statuto prevede che ogni funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. Tale articolo 12 bis definisce, ai paragrafi 3 e 4, rispettivamente, le molestie psicologiche e sessuali.

4        Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto:

«Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati».

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell’autorità conferitagli e dell’esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità».

5        L’articolo 55 dello Statuto così recita:

«1.      I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.

2.      La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all’orario generale stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina. Entro gli stessi limiti, detta autorità può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di funzionari adibiti a mansioni particolari.

3.      Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario può essere obbligato a restare a disposizione dell’istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione fissa le modalità di applicazione del presente paragrafo previa consultazione del comitato del personale.

(...)».

6        L’articolo 60, primo comma, dello Statuto così dispone:

«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».

7        L’articolo 86 dello Statuto così recita:

«1.      Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2.      Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina o dell’OLAF, questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

3.      Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX».

8        L’allegato IX dello Statuto, intitolato «Procedimento disciplinare», al suo articolo 9, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«L’autorità che ha il potere di nomina può infliggere una delle sanzioni seguenti:

a)      ammonimento scritto,

b)      nota di biasimo,

c)      sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e [ventitré] mesi,

d)      retrocessione di scatto,

e)      retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno,

f)      retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni,

g)      inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado,

h)      destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta, per un periodo determinato, sull’importo dell’indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. (...)».

 Fatti

9        Ai fini della presente impugnazione, i fatti della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 48 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.

10      La ricorrente, WV, è funzionaria dell’Unione europea. Essa è in servizio presso il SEAE dal 1° gennaio 2011 ed ha esercitato, a partire da tale data, le sue funzioni presso varie divisioni del SEAE. In particolare, dal 1° febbraio 2015 al 30 settembre 2016, la ricorrente ha svolto le sue funzioni presso la divisione EURCA West3 del SEAE.

11      Dal 1° ottobre al 15 novembre 2016, la ricorrente è stata trasferita nell’interesse del servizio alla divisione Americas.2 e, successivamente, il 16 novembre 2016, alla divisione PRISM del SEAE. La ricorrente afferma di essersi rivolta più volte all’amministrazione per conoscere la motivazione della sua esclusione dalla divisione EURCA West3.

12      Il 16 gennaio 2017 la ricorrente sarebbe stata informata del fatto che le sue assenze erano considerate «irregolari». Essa è stata inoltre informata, per quanto riguarda la sua presenza, di non essere ancora stata vista nel suo ufficio.

13      Il 10 febbraio 2017 la ricorrente ha interpellato il suo superiore gerarchico quanto alle sue assenze.

14      Con messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2017, ella ha inviato un certificato medico per giustificare le sue assenze del 30 e del 31 marzo 2017 e del 3 aprile 2017.

15      Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2017, la ricorrente segnalava al suo superiore gerarchico che nel sistema informatico di gestione del personale Sysper erano state indebitamente inserite delle assenze, alcune delle quali per date future.

16      L’11 aprile 2017 si è verificato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e il suo superiore gerarchico in merito alle asserite assenze ingiustificate.

17      Il 25 e 26 aprile 2017 aveva luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e il suo capo unità riguardo al fatto che il capo divisione riteneva che la presenza di quest’ultima in ufficio fosse considerata dall’amministrazione come un’assenza ingiustificata. Il capo unità della ricorrente le spiegava, in particolare, le condizioni da soddisfare per essere considerata «presente» al lavoro.

18      Il 12 settembre 2017 il capo unità della ricorrente le inviava una nota nella quale era indicato che, nel periodo dal 1° gennaio al 14 luglio 2017, ella aveva accumulato 85 giorni di calendario di assenze ingiustificate, e che l’importo ad essi equivalente sarebbe stato detratto dalla sua retribuzione conformemente all’articolo 60 dello Statuto.

19      Con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2017, la ricorrente ha risposto a tale nota e ha chiesto, in particolare, che le fossero trasmessi gli estratti delle timbrature di entrata e uscita dall’edificio.

20      Il 25 settembre 2017, il capo della divisione HR 3 ha comunicato alla ricorrente di non poter disporre di tali estratti per motivi di protezione dei dati.

21      Con la decisione controversa, il SEAE informava la ricorrente che il calcolo delle sue assenze ingiustificate era stato rivisto, vale a dire che 9 giorni sarebbero stati convertiti in congedo ordinario e che sarebbe stato detratto dalla sua retribuzione l’importo equivalente a 72 giorni.

22      Il 7 dicembre 2017 la ricorrente è stata informata dell’importo che sarebbe stato trattenuto sulla sua retribuzione a decorrere da febbraio 2018.

23      Il 3 gennaio 2018 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione controversa.

24      Il 6 febbraio 2018, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea ha proceduto alla decurtazione dello stipendio della ricorrente sulla base di tale decisione.

25      Il 27 aprile 2018 la ricorrente ha ottenuto gli estratti delle timbrature di entrata e uscita dall’edificio per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 8 febbraio 2017.

26      Il 2 maggio 2018, l’APN ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione controversa e, se necessario, quello della decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, la statuizione, da parte del Tribunale, che gli importi da restituirle dovranno essere maggiorati degli interessi di mora.

28      Inoltre, la ricorrente, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ha chiesto a quest’ultimo di ordinare al SEAE di produrre diversi documenti e atti.

29      A sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale essa fa valere la violazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, nonché degli articoli 12, 12 bis, 21, 25, 26, 55 e 60 dello Statuto, degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto, del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dei diritti della difesa e dell’articolo 296 TFUE.

30      Con il suo motivo unico, la ricorrente ha inoltre dedotto abusi di diritto, uno sviamento di procedura, la violazione manifesta dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità delle armi, la violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, dei principi di proporzionalità, del contraddittorio e della certezza del diritto, e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

31      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

32      Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, il Tribunale ha anzitutto considerato che solo gli argomenti relativi ad una violazione degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto e dell’obbligo di motivazione erano stati presentati in una forma rispondente ai requisiti minimi previsti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, e ha respinto gli altri argomenti in quanto manifestamente irricevibili.

33      Il Tribunale ha poi respinto gli argomenti relativi alla violazione degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto nonché dell’obbligo di motivazione in quanto manifestamente infondati.

34      In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto, il Tribunale ha in particolare considerato, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, che, anche ritenendo accertato che la ricorrente sia stata effettivamente presente nei locali del SEAE, come ella sostiene, ciò non toglie che, manifestando chiaramente la sua intenzione di non lavorare in seno alla divisione PRISM, per il motivo che voleva concentrarsi unicamente sulle questioni amministrative connesse al suo trasferimento, la ricorrente non ha rispettato i requisiti previsti agli articoli 21 e 55 dello Statuto. Secondo il Tribunale, non si può quindi addebitare al SEAE di aver considerato che la ricorrente si trovava in una situazione di assenza ingiustificata. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, poiché le assenze considerate dal SEAE non erano state previamente autorizzate dai suoi superiori, la trattenuta sulla retribuzione di un importo corrispondente a 72 giorni di calendario era la mera conseguenza del mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 60 dello Statuto.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione della decisione di rigetto del reclamo, dopo aver ricordato, da un lato, che è possibile ritenere che una decisione sia sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consentisse di comprenderne la portata, e, dall’altro, che la conoscenza, da parte dell’interessato, di tale contesto può integrare la motivazione della decisione di cui trattasi, il Tribunale ha considerato, al punto 85 dell’ordinanza impugnata, che dalla decisione di rigetto del reclamo risultava che la ricorrente aveva una conoscenza molto precisa del contesto in cui la decisione impugnata era intervenuta. Al riguardo, il Tribunale ha precisato che la ricorrente stessa aveva allegato al suo reclamo vari scambi di lettere e di messaggi di posta elettronica con il SEAE aventi ad oggetto la trattenuta sullo stipendio corrispondente ai giorni considerati di assenza ingiustificata.

36      In terzo luogo, in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento della decisione controversa nonché della decisione di rigetto del reclamo, e per gli stessi motivi, il Tribunale ha respinto, al punto 87 dell’ordinanza impugnata, le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere la decisione che gli importi da restituirle siano maggiorati degli interessi di mora.

37      Infine, tenuto conto del rigetto di tali conclusioni di annullamento in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate, il Tribunale, ai punti 88 e 89 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato che la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del suo regolamento di procedura doveva essere parimenti respinta. Secondo il Tribunale, dal ricorso non emergeva che i documenti di cui era stata chiesta la produzione avrebbero potuto inficiare la constatazione effettuata ai punti da 74 a 80 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la ricorrente ha omesso di assistere i suoi superiori gerarchici eseguendo i compiti che le erano stati affidati e di tenersi in qualsiasi momento a disposizione del SEAE, conformemente agli obblighi derivanti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto, né che tali documenti erano idonei a dimostrare che la decisione di rigetto del reclamo fosse insufficientemente motivata. In ogni caso, la ricorrente non avrebbe individuato con un grado di precisione sufficiente i documenti di cui chiedeva la produzione né avrebbe fornito al Tribunale un minimo di elementi che giustificassero l’utilità di tali documenti ai fini del giudizio, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, di tale regolamento.

 Conclusioni delle parti

38      Con la sua impugnazione, WV chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        condannare il SEAE a tutte le spese, comprese quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale, e

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso.

39      Il SEAE chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare l’impugnazione irricevibile, o quanto meno infondata, e

–        condannare WV alle spese.

 Sull’impugnazione

40      A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del principio della libera produzione della prova e della nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, sulla violazione delle norme relative all’onere della prova, su un diniego di giustizia, su una discriminazione, su uno snaturamento dei fatti e su errori manifesti di valutazione che comportano una motivazione inesatta in diritto dell’ordinanza impugnata. Tale motivo si articola in sei parti.

41      Il SEAE ritiene che detto motivo debba essere respinto in quanto irricevibile, in quanto non conforme ai requisiti risultanti dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, o, quanto meno, in quanto infondato.

 Sulla ricevibilità dellimpugnazione

 Argomenti delle parti

42      Il SEAE ritiene che l’impugnazione sia irricevibile in quanto il suo motivo unico difetta di chiarezza. Pertanto, anzitutto, la censura relativa ad un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale sarebbe sviluppata in modo disordinato, senza spiegare in che modo tale presunto errore dovrebbe condurre all’annullamento della decisione controversa. Inoltre, la censura relativa ad un asserito diniego di giustizia riguarderebbe, in realtà, una violazione del diritto a un ricorso effettivo. Orbene, l’impugnazione non esporrebbe in modo chiaro in che modo il Tribunale avrebbe violato tale diritto, e il principio di non discriminazione, anch’esso invocato. Infine, l’enunciato del motivo unico non menzionerebbe una presunta violazione dell’articolo 60 dello Statuto.

43      La ricorrente sostiene che l’impugnazione è ricevibile.

 Giudizio della Corte

44      Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. sentenze del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 maggio 2021, Dickmanns/EUIPO, C‑63/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:406, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

45      In particolare, non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non è sufficientemente chiara e precisa per consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare perché gli elementi essenziali sui quali il motivo si fonda non risultano in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, formulato in modo oscuro e ambiguo al riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di struttura coerente, limitantesi ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 4 ottobre 2018, Staelen/Mediatore, C‑45/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:814, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, se è vero che la presentazione di taluni argomenti della presente impugnazione avrebbe certamente potuto essere più chiara al fine di facilitarne la comprensione, resta il fatto che tale impugnazione contiene una serie di argomenti giuridici che si riferiscono proprio ad elementi chiaramente identificati dell’ordinanza impugnata. Di conseguenza, gli argomenti del SEAE non possono portare a dichiarare detta impugnazione irricevibile nel suo insieme, ma devono essere valutati nell’ambito dell’esame di ciascuna delle sei parti del motivo unico di quest’ultimo.

47      Ciò premesso, la presente impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.

 Sullosservazione preliminare della ricorrente

 Argomenti delle parti

48      Nella parte del suo ricorso d’impugnazione intitolata «Fatti all’origine della causa», la ricorrente rileva che, nella sua esposizione degli antecedenti della controversia, il Tribunale avrebbe omesso di citare e di prendere in considerazione taluni elementi di fatto su cui si fondava l’analisi della ricorrente.

49      Il SEAE fa valere che la ricorrente non indica le conseguenze concrete che tale omissione avrebbe avuto sul suo ricorso dinanzi al Tribunale.

 Giudizio della Corte

50      Occorre rilevare al riguardo che la ricorrente si limita ad elencare elementi di fatto che il Tribunale, a suo dire, avrebbe omesso di prendere in considerazione e rinvia, in maniera generale, alla censura relativa alla violazione del principio della libera produzione della prova e della nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, alla violazione delle norme relative all’onere della prova, senza indicare in modo preciso quali punti dell’ordinanza impugnata sarebbero viziati da un errore di diritto a causa di tale asserita omissione.

51      Di conseguenza, siffatte affermazioni non soddisfano i requisiti ricordati ai punti 44 e 45 della presente sentenza e devono, pertanto, essere respinte in quanto irricevibili.

 Nel merito

52      La prima e la seconda parte del motivo unico di impugnazione della ricorrente vertono sui punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in cui il Tribunale ha respinto talune affermazioni della ricorrente in quanto manifestamente irricevibili. Le parti dalla terza alla quinta di tale motivo vertono sui punti della motivazione dell’ordinanza impugnata con cui il Tribunale ha respinto come manifestamente infondati in diritto gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione degli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto nonché all’obbligo di motivazione. La sesta parte di detto motivo verte sul rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di adozione di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.

  Sulla prima e sulla seconda parte del motivo unico

–       Argomenti delle parti

53      Con la prima parte del suo motivo unico, che riguarda i punti 63 e 64 dell’ordinanza impugnata, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente ritenuto che l’asserita violazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, e dell’articolo 12 bis dello Statuto non sia stata minimamente sviluppata nel ricorso. Orbene, in primo luogo, la ricorrente si sarebbe basata sull’articolo 1 sexies dello Statuto, dal momento che, al punto 54 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, essa avrebbe rilevato, da un lato, che spettava all’APN assicurarsi, in forza di un obbligo di risultato, che il funzionario potesse esercitare la sua professione in un contesto adeguato, sano e senza aggressioni, diffamazione e/o molestie incessanti e, dall’altro, che la salute della ricorrente si era deteriorata al lavoro a causa di atteggiamenti diffamatori, malevoli e molesti, denunciati e dimostrati. In secondo luogo, in tale ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente avrebbe altresì rilevato di aver subito molestie psicologiche e avrebbe fatto riferimento, al punto 53 della stessa, ai termini precisi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

54      Con la seconda parte del suo motivo unico, la ricorrente contesta al Tribunale la sorte riservata alla sua censura relativa ad uno sviamento di procedura nonché ad una violazione del dovere di sollecitudine e all’obbligo di risultato di garantire che un dipendente possa esercitare la sua professione in un contesto adeguato, sano e senza aggressioni, diffamazione o molestie.

55      In primo luogo, il Tribunale avrebbe motivato in modo confuso e, di conseguenza, viziato in diritto, il rifiuto di esaminare tale censura, poiché, dopo averla enunciata al punto 65 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non l’avrebbe né respinta in quanto irricevibile né esaminata nel merito.

56      In secondo luogo, la ricorrente contesta le constatazioni effettuate dal Tribunale al punto 65 dell’ordinanza impugnata e afferma che, per giungere a tali constatazioni, il Tribunale non ha preso in considerazione l’intero fascicolo e non ha esaminato in modo completo le prove. Esso avrebbe così violato il principio della libera produzione della prova e della nozione di insieme di indizi concordanti e, pertanto, violato le regole relative all’onere della prova, il che avrebbe portato ad un diniego di giustizia. In particolare, la ricorrente fa valere che detta censura è suffragata dagli allegati A.4, A.8, A.10, A.16, A.21, A.24, A.25, A.26 e A.30 del suo ricorso dinanzi al Tribunale.

57      Il SEAE fa valere, per quanto riguarda la seconda parte del motivo unico, che, a causa dell’assenza totale, nel ricorso dinanzi al Tribunale, di riferimenti agli elementi di prova, la ricorrente non può contestare al Tribunale di non aver tenuto conto dei documenti che suffragherebbero le sue affermazioni, vale a dire gli allegati A.4, A.8, A.10 e A.16, menzionati per la prima volta in sede di impugnazione. Il principio dispositivo che disciplina il procedimento dinanzi al Tribunale richiederebbe che la ricorrente identifichi in modo preciso gli elementi di prova ai quali si riferiscono i motivi di diritto, senza che il Tribunale debba, d’ufficio, cercare nel fascicolo gli elementi di prova corrispondenti alle censure della ricorrente.

 Giudizio della Corte

58      Per quanto riguarda la prima parte del motivo unico, con cui la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato la sua argomentazione considerando erroneamente che l’asserita violazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, e dell’articolo 12 bis dello Statuto non era stata minimamente sviluppata nel ricorso, occorre ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente adeguato a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente (sentenza del 25 giugno 2020, Commissione/CX, C‑131/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:502, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

59      Inoltre, il motivo relativo alla mancata risposta del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a invocare una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 119 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 25 giugno 2020, Commissione/CX, C‑131/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:502, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

60      Tuttavia, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo è tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, in particolare se esso non ha un carattere sufficientemente chiaro e preciso (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

61      Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver considerato, in presenza di affermazioni e indicazioni generali, come quelle contenute ai punti 53 e 54 del ricorso in primo grado, che l’asserita violazione degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto non sia stata corroborata dalla minima argomentazione giuridica.

62      La prima parte del motivo unico dev’essere pertanto respinta in quanto infondata.

63      Per quanto riguarda la seconda parte del motivo unico, occorre, in primo luogo, constatare che l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe motivato il suo rifiuto di esaminare tale censura, poiché non l’avrebbe dichiarata irricevibile né esaminata nel merito, si basa su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata.

64      Dalla versione nominativa dell’ordinanza impugnata, allegata all’impugnazione della ricorrente, risulta che, dopo aver indicato, al punto 64 di quest’ultima, che «le affermazioni di cui al punto 63 [di tale ordinanza] non rispondono ai requisiti minimi di chiarezza e di coerenza di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura», il Tribunale ha precisato, al punto 65 di detta ordinanza, che tale considerazione valeva «anche riguardo alla censura vertente su uno sviamento di procedura e su una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di risultato consistente nell’assicurare che un funzionario possa esercitare la sua professione in un ambiente adeguato, sano e in cui non sia esposto ad aggressioni, diffamazione o molestie». Il Tribunale ha proseguito precisando, in particolare, nello stesso punto 65, che «a sostegno di tale censura, la ricorrente si [limitava] ad invocare, in modo generale e in alcun modo suffragato, se non con rinvio globale ai «fatti quali sviluppati nel presente ricorso» e a «prove inconfutabili», un «contesto volto contro [di lei] per fini oscuri e in un ambito di evidente esclusione professionale», nonché vari altri elementi.

65      Il Tribunale ha poi concluso, al punto 66 della versione nominativa dell’ordinanza impugnata, allegata all’impugnazione della ricorrente, che le affermazioni di cui ai punti da 62 a 65 di quest’ultima dovevano essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

66      Di conseguenza, l’affermazione secondo cui il Tribunale non avrebbe motivato il suo rifiuto di esaminare la censura relativa allo sviamento di procedura nonché ad una violazione del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di risultato di garantire che un dipendente possa esercitare la sua professione in un contesto adeguato, sano e in cui non sia esposto ad aggressioni, diffamazione o molestie, è infondata.

67      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la seconda censura della seconda parte del motivo unico, di cui al punto 56 della presente sentenza, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’«esposizione sommaria dei motivi», che deve essere citata in ogni ricorso, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, significa che il ricorso deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale il ricorso si fonda (sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 21 gennaio 2016, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑103/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:51, punto 31).

68      Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile occorre quindi, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Se è vero che il contenuto di quest’ultima può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza delle disposizioni ricordate al punto precedente della presente sentenza, devono figurare nel ricorso (sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40, e ordinanza del 21 gennaio 2016, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑103/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:51, punto 32).

69      La funzione puramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella misura in cui essi contengono elementi di diritto su cui si basano alcuni motivi del ricorso, tali elementi devono apparire nel testo del ricorso stesso o, per lo meno, essere sufficientemente identificati in esso (v. sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

70      Di conseguenza, non spettava al Tribunale cercare e identificare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che avrebbe potuto considerare come costituenti il fondamento del ricorso, poiché gli allegati hanno una funzione puramente probatoria e strumentale (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:713, punto 54).

71      La seconda censura della seconda parte del motivo unico è, di conseguenza, infondata.

72      Pertanto, la prima e la seconda parte di tale motivo devono essere respinte in quanto infondate.

 Sulla quinta parte del motivo unico

–       Argomenti delle parti

73      Con la quinta parte del motivo unico, che occorre anzitutto esaminare, la ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente l’articolo 60 dello Statuto e di aver ignorato la base giuridica della decisione controversa. Secondo la ricorrente, considerando valida tale decisione, fondata sull’articolo 60 dello Statuto, il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’analisi di tale articolo 60 e, inoltre, ha snaturato i fatti, considerando che la ricorrente era assente irregolarmente, pur essendo la stessa fisicamente presente.

74      In primo luogo, il Tribunale avrebbe analizzato il presunto verificarsi di assenze ingiustificate alla luce non dell’articolo 60 dello Statuto, che costituisce la base giuridica della decisione controversa, bensì sulla base degli articoli 21 e 55 dello Statuto.

75      Confermando l’analisi dell’APN contenuta nella decisione controversa, che equipara la presenza della ricorrente nei locali dell’istituzione, non rispondente alle aspettative dell’APN stessa in termini di disponibilità e di assiduità, a un’assenza ingiustificata, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 60 dello Statuto, che riguarda assenze avvenute senza autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi di malattia o infortunio. Orbene, poiché la ricorrente sarebbe stata presente in tali locali, detto articolo 60 non sarebbe applicabile.

76      Se l’APN riteneva che la ricorrente non rispondesse a tali aspettative, avrebbe dovuto avviare procedimenti disciplinari. Orbene, una violazione degli articoli 21 e 55 dello Statuto non può essere sanzionata con una trattenuta sulla retribuzione o con un’imputazione ai giorni di congedo, dato che tali misure non sono previste all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto. Pertanto, una trattenuta sullo stipendio non può costituire una pena disciplinare dissimulata o sostitutiva.

77      In secondo luogo e in ogni caso, il SEAE non avrebbe fornito alcuna descrizione del posto, né avrebbe menzionato gli obiettivi da raggiungere e i compiti concreti affidati alla ricorrente, né dimostrato il rifiuto di quest’ultima di dedicarcisi. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione facendo riferimento, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, alla risposta della ricorrente al suo rapporto informativo per l’anno 2016, mentre le sue pretese assenze ingiustificate, come definite dal Tribunale, riguardavano l’anno 2017.

78      Il SEAE rileva che la quinta parte del motivo unico, laddove riguarda un’asserita violazione dell’articolo 60 dello Statuto, non figura nell’enunciato del motivo unico. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata. Al riguardo, il Tribunale avrebbe giustamente rilevato che il funzionario deve essere in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione, che tale articolo 60 sanziona qualsiasi assenza irregolare ed esige quindi una presenza effettiva sul luogo di lavoro, con riferimento alla quale è previsto il rispetto, da parte del funzionario, di due condizioni cumulative previste agli articoli 21 e 55 dello Statuto, ossia assistere i suoi superiori gerarchici nell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati e, a tal fine, essere a disposizione dell’istituzione in qualsiasi momento. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale e l’APN si sarebbero basati sugli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto, considerati congiuntamente, e non solo su quest’ultimo articolo.

–       Giudizio della Corte

79      Per quanto riguarda l’asserita irricevibilità della quinta parte del motivo unico, occorre rilevare, da un lato, che, sebbene l’esposizione di tale motivo contenga un’affermazione relativa a «errori manifesti di valutazione che comportano una motivazione inesatta in diritto» dell’ordinanza impugnata, gli argomenti contenuti in tale quinta parte indicano chiaramente che, con essa, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 60 dello Statuto.

80      Dall’altro lato, detta quinta parte indica in modo preciso alcuni elementi contestati dell’ordinanza impugnata e gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento di tale ordinanza, conformemente ai requisiti ricordati al punto 44 della presente sentenza.

81      La quinta parte del motivo unico è, di conseguenza, ricevibile.

82      Per quanto riguarda la prima censura della quinta parte del motivo unico, con la quale la ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente l’articolo 60 dello Statuto, occorre rilevare che, ai punti da 70 a 80 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha verificato se la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo fossero conformi agli articoli 21, 55 e 60 dello Statuto.

83      Dopo aver ricordato, ai punti 71 e 72 dell’ordinanza impugnata, il tenore di tali articoli nonché quello del punto B dell’introduzione della decisione C (2013) 9051 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, sui congedi, applicabile al SEAE in forza della decisione SEAE DEC (2014) 009 del 13 febbraio 2014, il Tribunale ha constatato, al punto 73 di tale ordinanza, che la ricorrente ha violato i requisiti posti da tali disposizioni.

84      Il Tribunale ha quindi anzitutto indicato, ai punti 74 e 75 di detta ordinanza, per quanto riguarda le condizioni previste dagli articoli 21 e 55 dello Statuto, che l’APN ha giustamente considerato che dal fascicolo della ricorrente, e in particolare dalla risposta di quest’ultima al suo rapporto informativo per l’anno 2016, risultava che, dal momento del suo trasferimento presso la divisione PRISM e malgrado i diversi avvertimenti e richiami all’ordine dei suoi superiori, l’interessata aveva manifestato la sua intenzione di non lavorare in seno a tale divisione.

85      Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 76 dell’ordinanza impugnata, che la volontà di non assistere i suoi superiori e di non eseguire i compiti che le incombevano compariva anche in un messaggio di posta elettronica della ricorrente datato 11 aprile 2017, nel quale la ricorrente ha indicato di essere stata presente ogni giorno al SEAE per tentare di risolvere la situazione in cui si era ritrovata a seguito della sua illegittima esclusione dalla divisione EURCA West3 e del suo trasferimento abusivo alla divisione PRISM. Nel suo messaggio di posta elettronica, la ricorrente indicava altresì che non rimaneva necessariamente seduta alla sua scrivania per tutto il giorno.

86      Infine il Tribunale ha aggiunto, al punto 77 dell’ordinanza impugnata, che anche se considerava il proprio trasferimento inadeguato la ricorrente poteva chiedere un’altra assegnazione, ma ciò non la dispensava, in attesa di tale assegnazione, dal lavorare presso la divisione PRISM per svolgervi compiti connessi al suo posto e dall’essere in qualsiasi momento a disposizione del SEAE. Al punto 78 di tale ordinanza, esso ha precisato che, se la ricorrente riteneva il suo trasferimento inficiato da un qualsiasi vizio, essa poteva avvalersi dei mezzi di ricorso a sua disposizione, ma i suoi doveri fondamentali di lealtà e di cooperazione le vietavano, tuttavia, di rifiutare di conformarsi agli obblighi derivanti da tale trasferimento.

87      Il Tribunale ha concluso, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, che, anche ammettendo che la ricorrente sia stata effettivamente presente nei locali del SEAE, come la stessa sostiene, ciò non toglie che, manifestando chiaramente la sua intenzione di non lavorare in seno alla divisione PRISM per concentrarsi unicamente sulle questioni amministrative connesse al suo trasferimento, la ricorrente non ha rispettato, manifestamente, i requisiti di cui agli articoli 21 e 55 dello Statuto. Il Tribunale ha proseguito aggiungendo che non si può quindi contestare al SEAE di aver considerato che la ricorrente si trovava in una situazione di assenza ingiustificata e che, poiché le assenze rilevate dal SEAE non erano state previamente autorizzate dai suoi superiori, la trattenuta sullo stipendio corrispondente a 72 giorni di calendario era solo la conseguenza del mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 60 dello Statuto.

88      Il Tribunale ha infine indicato, al punto 80 dell’ordinanza impugnata, che la conclusione cui è giunto al punto 79 di quest’ultima non può essere rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe trasmesso numerosi elementi di prova attestanti la sua presenza in ufficio e all’interno della divisione PRISM. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che tali elementi non consentivano, nonostante la loro data di spedizione, di dimostrare né che la ricorrente avesse assistito i suoi superiori nell’esecuzione dei compiti ad essa affidati, né che essa si fosse sempre tenuta a disposizione del SEAE, conformemente agli obblighi derivanti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto.

89      Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale, in sostanza, ha considerato che la ricorrente, avendo chiaramente manifestato la sua intenzione di non lavorare in seno alla divisione nella quale era stata trasferita, non aveva rispettato le condizioni richieste dagli articoli 21 e 55 dello Statuto, di modo che non si può contestare al SEAE di aver ritenuto che essa si trovasse in una situazione di assenza ingiustificata e che, di conseguenza, conformemente all’articolo 60 dello Statuto, il SEAE potesse validamente procedere ad una trattenuta sulla retribuzione della ricorrente corrispondente a 72 giorni di calendario, e ciò anche supponendo accertato che la ricorrente era stata effettivamente presente nei locali del SEAE.

90      In via preliminare, occorre rilevare che, mentre il Tribunale fa riferimento, nell’ordinanza impugnata, alle «assenze ingiustificate» della ricorrente, dal punto 70 di tale ordinanza risulta che il Tribunale ha esaminato se la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo fossero conformi, in particolare, all’articolo 60 dello Statuto, che riguarda i casi di «assenza irregolare».

91      Occorre pertanto stabilire se il fatto, ammesso che sia dimostrato, che un funzionario non rispetti gli obblighi che gli impongono gli articoli 21 e 55 dello Statuto, vale a dire, assistere e consigliare i suoi superiori, essere responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati ed essere in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione, possa essere qualificato come «assenza irregolare», ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, e, pertanto, consentire l’applicazione a tale funzionario delle misure previste da tale disposizione.

92      Secondo giurisprudenza costante, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in particolare, sentenza del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento), C‑122/18, EU:C:2020:41, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

93      In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 60 dello Statuto, che figura al capitolo 2 del titolo IV di quest’ultimo, intitolato «Congedi», dispone al primo comma che «[s]alvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico», che «[f] atta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata è imputata sulla durata del congedo ordinario dell’interessato», e che «[i]l funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente».

94      Benché tale disposizione non definisca la nozione di «assenza irregolare», ne deriva che l’assenza di un funzionario è irregolare qualora tale funzionario non abbia rispettato il divieto di assentarsi senza esservi stato previamente autorizzato dal suo superiore gerarchico, salvo in caso di malattia o di infortunio.

95      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, l’assenza debitamente accertata del funzionario interessato e la mancanza di una previa autorizzazione del suo superiore gerarchico a tal fine sono determinanti. Infatti, da tale disposizione risulta che la perdita del beneficio della retribuzione trova la sua causa determinante nel fatto che il funzionario si assenta dal servizio senza esservi autorizzato dallo Statuto o dall’autorità che ha il potere di nomina (ordinanza del 30 novembre 1972, Perinciolo/Consiglio, 75/72 R, EU:C:1972:110, punto 10).

96      Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, nel linguaggio comune la nozione di «assenza» serve a designare il fatto che qualcuno o qualcosa non si trova nel luogo in cui ci si attende che sia, il che presuppone un’assenza fisica.

97      Nulla nel testo dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto lascia supporre che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, tale nozione debba essere intesa in un senso diverso dal senso comune di quest’ultima. In particolare, da tale formulazione non risulta affatto che l’«assenza irregolare» di un funzionario, ai sensi della detta disposizione, possa essere dedotta da una mancanza agli obblighi professionali ad esso incombenti in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto, indipendentemente dalla presenza o dall’assenza fisica di quest’ultimo sul suo luogo di lavoro.

98      Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, l’articolo 60, primo comma, dello Statuto non fa alcuna menzione di una qualsiasi mancanza, da parte del funzionario, ai detti obblighi professionali.

99      In secondo luogo, occorre ricordare che il capitolo 2 del titolo IV dello Statuto, intitolato «Congedi», al quale appartiene l’articolo 60 dello Statuto, prevede disposizioni relative ai diversi congedi di cui il funzionario beneficia, vale a dire i congedi ordinario e speciale, disciplinati dagli articoli 57 e 59 bis dello Statuto, il congedo di maternità, disciplinato dall’articolo 58 dello Statuto, e il congedo per malattia, disciplinato dall’articolo 59 dello Statuto. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, tutti questi articoli riguardano situazioni nelle quali il funzionario si trova in un periodo di inattività lavorativa e, pertanto, non è tenuto ad essere fisicamente presente sul posto di lavoro.

100    Sebbene gli articoli da 57 a 59 bis dello Statuto riguardino le situazioni in cui l’assenza del funzionario è giustificata in ragione di uno dei congedi disciplinati da tali articoli, l’articolo 60, primo comma, dello Statuto riguarda quelle in cui il funzionario è assente, senza rientrare in una delle fattispecie previste agli articoli da 57 a 59 bis e senza aver ottenuto l’autorizzazione del suo superiore.

101    L’appartenenza dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto al capitolo 2 del titolo IV di quest’ultimo tende a confermare che l’applicabilità di tale disposizione presuppone un’assenza fisica del funzionario interessato dal suo luogo di lavoro.

102    In terzo luogo, un funzionario che si trovi in una situazione di «assenza irregolare debitamente accertata», ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, si espone, fatta salva l’eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ad un’imputazione di tale assenza irregolare sulla durata del suo congedo ordinario o, in caso di esaurimento di quest’ultimo, alla perdita del beneficio della sua retribuzione per il periodo corrispondente a detta assenza irregolare.

103    A tal riguardo, la Corte ha infatti dichiarato che un funzionario in situazione di assenza irregolare debitamente accertata e i cui diritti alle ferie sono esauriti perde di diritto il beneficio della sua retribuzione (sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 285/81, EU:C:1983:192, punto 21).

104    La perdita del beneficio della retribuzione, prevista all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, non costituisce né una sanzione disciplinare né una misura equivalente (sentenza del 6 luglio 1983, Geist/Commissione, 285/81, EU:C:1983:192, punto 21).

105    Ne deriva, da un lato, che l’imputazione di un’assenza irregolare sulla durata del congedo ordinario o, in caso di esaurimento di quest’ultimo, la perdita del beneficio della retribuzione per il periodo corrispondente a tale assenza, previste all’articolo 60, primo comma, dello Statuto, sono misure che, a causa della loro natura e dei loro effetti, hanno l’obiettivo non già di biasimare o riprendere un funzionario a causa della condotta scorretta da lui tenuta o dell’incompetenza o dell’indisponibilità di cui egli avrebbe dato prova nel tempo di lavoro, bensì quello di compensare l’assenza fisica di tale funzionario. Poiché l’assenza si calcola in numero di giorni o di mezze giornate, tali misure si concretizzano nella sottrazione di un numero di giorni o di mezze giornate dal saldo dei giorni di congedo annuale rimanenti o, eventualmente, di un importo dalla retribuzione del funzionario interessato.

106    Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, diversamente dalle situazioni in cui un funzionario si assenti dal suo luogo di lavoro, non è possibile quantificare un’eventuale mancanza di quest’ultimo ai propri obblighi professionali.

107    D’altro lato, le misure di cui al punto 105 della presente sentenza non hanno lo scopo di sostituirsi ad una sanzione disciplinare a causa di una siffatta mancanza.

108    Di conseguenza, l’obiettivo delle misure previste all’articolo 60, primo comma, dello Statuto conferma l’interpretazione secondo la quale tale disposizione riguarda situazioni nelle quali un funzionario è fisicamente assente dal suo luogo di lavoro.

109    Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, ritenere che un funzionario presente sul suo luogo di lavoro, il quale svolga male i suoi compiti, o addirittura si renda colpevole di insubordinazione, si trovi in una situazione di «assenza irregolare», ai sensi dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, e, pertanto, che possono essergli applicate detrazioni dei giorni di congedo o trattenute sulla retribuzione costituisce uno sviamento del procedimento disciplinare. Siffatta qualificazione erronea dell’«assenza irregolare» ha l’effetto di infliggere a tale funzionario una sanzione pecuniaria che non è prevista dallo Statuto, senza che egli abbia potuto beneficiare delle garanzie di un regolare procedimento disciplinare.

110    Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, nell’ordinanza impugnata, che, anche a voler ritenere dimostrato che la ricorrente fosse stata effettivamente presente nei locali del SEAE, quest’ultima non aveva rispettato le condizioni richieste dagli articoli 21 e 55 dello Statuto, in quanto aveva manifestato la sua intenzione di non lavorare in seno alla divisione, che, pertanto, non si può contestare al SEAE di aver considerato che la ricorrente si trovava in una situazione di assenze ingiustificate, e che, in quanto le assenze considerate dal SEAE non erano state previamente autorizzate dai superiori gerarchici della ricorrente, il SEAE poteva, conformemente all’articolo 60 dello Statuto, procedere a una trattenuta sullo stipendio equivalente a 72 giorni di calendario

111    Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima censura della quinta parte del motivo unico è fondata.

112    Di conseguenza, occorre annullare l’ordinanza impugnata, senza che sia necessario esaminare la seconda censura della quinta parte del motivo unico né le altre parti di tale motivo.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

113    Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

114    Tale ipotesi ricorre nella presente causa.

 Sulla domanda di annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo

115    Occorre rilevare che l’errore di diritto di cui al punto 110 della presente sentenza vizia anche la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo.

116    Dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che il SEAE ha considerato che un funzionario è presente in seno a tale servizio quando soddisfa le due condizioni cumulative derivanti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto, ossia assistere i suoi superiori gerarchici eseguendo i compiti che gli sono affidati ed essere in qualsiasi momento a disposizione dell’istituzione. Al riguardo, il SEAE, da un lato, ha ritenuto che un funzionario che ha dichiarato la sua intenzione di non assistere i suoi superiori gerarchici e di non svolgere i compiti che gli sono affidati non soddisfacesse i requisiti di presenza effettiva in seno al servizio e si trovasse in una situazione di assenza ingiustificata. Dall’altro, esso ha respinto gli elementi di prova di cui si avvaleva la ricorrente quali elementi che non dimostravano una «presenza effettiva», ai sensi delle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 55 dello Statuto.

117    Il SEAE ha dedotto da un’asserita violazione degli obblighi imposti dagli articoli 21 e 55 dello Statuto che la ricorrente si trovava in una situazione di «assenza irregolare», ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto. Orbene, come ricordato al punto 95 della presente sentenza, ai fini dell’applicazione di tale articolo 60, primo comma, l’assenza debitamente accertata del funzionario interessato e la mancanza di previa autorizzazione da parte del suo superiore gerarchico a tal fine sono determinanti, salvo in caso di malattia o di infortunio, e tale assenza dev’essere intesa come un’assenza fisica dal suo luogo di lavoro.

118    La decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo devono, di conseguenza, essere annullate.

  Sulla domanda di restituzione

119    Con il suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha altresì chiesto che gli importi che dovranno esserle restituiti siano maggiorati degli interessi di mora al tasso annuo del 5% o a qualsiasi altro tasso, da calcolare fino al giorno del rimborso effettivo e in base alla data delle diverse trattenute effettuate.

120    A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto, il Tribunale dispone, per quanto riguarda le controversie di carattere pecuniario, di una competenza anche di merito (sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 58).

121    La competenza anche di merito attribuita al giudice dell’Unione dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto lo investe del compito di risolvere esaustivamente le controversie a lui sottoposte, ossia di pronunciarsi su tutti i diritti e gli obblighi dell’agente, salvo rinviare all’istituzione interessata, sotto il controllo di detto giudice, per l’esecuzione di talune parti della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 67).

122    Spetta al giudice dell’Unione pronunciare, se del caso, la condanna di un’istituzione al pagamento di un importo al quale il ricorrente ha diritto in forza dello Statuto o di un altro atto giuridico (sentenze del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 68, e del 10 settembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 40).

123    Costituiscono «controversie di carattere pecuniario», ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, non solo i ricorsi proposti dagli agenti contro un’istituzione volti a far valere la responsabilità di quest’ultima, ma anche tutti quelli che mirano ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un agente di un importo che egli ritiene essergli dovuto in forza dello Statuto o di un altro atto che disciplina i loro rapporti di lavoro (sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 65).

124    Nel caso di specie, la domanda della ricorrente diretta ad ottenere dal SEAE il rimborso degli importi detratti dalla sua retribuzione, maggiorati di interessi di mora, riveste carattere pecuniario, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

125    Tenuto conto dell’annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo, occorre accogliere tale domanda e condannare il SEAE a rimborsare alla ricorrente gli importi indebitamente trattenuti sulla sua retribuzione, corrispondenti a 71,5 giorni, poiché la decisione di rigetto del reclamo ha accolto la domanda della ricorrente relativa a una mezza giornata. Tali importi saranno maggiorati, per ragioni di equità, di interessi al tasso annuo del 5% a decorrere dalla data in cui sono stati trattenuti.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

127    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché WV ha chiesto la condanna del SEAE alle spese e il SEAE è rimasto soccombente, quest’ultimo dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da WV sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 gennaio 2020, WV/SEAE (T471/18, non pubblicata, EU:T:2020:26) è annullata.

2)      La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 27 novembre 2017, con cui è stata applicata una trattenuta sulla retribuzione corrispondente a 72 giorni di calendario, e la decisione del SEAE del 2 maggio 2018, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 3 gennaio 2018, sono annullate.

3)      Il SEAE è condannato a rimborsare alla ricorrente gli importi indebitamente trattenuti dalla sua retribuzione, corrispondenti a 71,5 giorni. Tali importi saranno maggiorati di interessi al tasso annuo del 5% a decorrere dalla data in cui sono stati trattenuti.

4)      Il SEAE sopporta, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da WV sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.