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Impugnazione proposta il 14 settembre 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023, causa T-126/21, Nevinnomysskiy Azot and NAK "Azot" / Commissione europea

(Causa C-568/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot", Fertilizers Europe

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata), del 5 luglio 2023, causa T-126/211 Nevinnomysskiy Azot e NAK "Azot" contro Commissione e respingere le restanti domande fatte valere in primo grado in quanto infondate, e

condannare le ricorrenti in primo grado a farsi carico delle spese relative all’impugnazione e al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/10361 (in prosieguo: il «regolamento di base») nel senso che esso non consente alla Commissione di avviare un esame in previsione della scadenza in base alla domanda consolidata [di riesame in previsione della scadenza]. Nessun elemento nell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base limita l’obbligo della Commissione di esaminare adeguatamente se una domanda di avviare un’inchiesta (a prescindere dal fatto che si tratti di un’inchiesta iniziale o di un’inchiesta di riesame) contenga «sufficienti elementi di prova».

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore nell’applicare l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base allorché ha ritenuto nel caso in esame che un calcolo sussidiario del dumping basato sui prezzi del nitrato di ammonio praticati in Russia modificasse la sostanza della domanda iniziale, sicché la Commissione non poteva tenerne conto nel decidere se avviare l’inchiesta di riesame. Anche qualora la Commissione fosse limitata, nello svolgere la sua analisi, alle pretese e agli argomenti dedotti nella domanda iniziale di riesame in previsione della scadenza in merito alle ragioni della sussistenza di un rischio di dumping pregiudizievole in ipotesi di scadenza delle misure, nel caso in esame, il calcolo sussidiario del dumping fornito dai produttori dell’Unione dopo aver presentato la domanda di riesame in previsione della scadenza ha solo integrato o corroborato la pretesa concernente la sussistenza di un rischio di dumping in ipotesi di scadenza delle misure, che si basava su elementi di prova che dimostravano il persistere del dumping contenuti nella domanda iniziale. La circostanza che la pretesa iniziale fosse fondata su un calcolo del dumping basato su un valore normale costruito, mentre il calcolo supplementare del dumping utilizzava prezzi del nitrato di ammonio effettivamente praticati nel mercato interno non modifica la sostanza della pretesa inizialmente fatta valere (vale a dire, il rischio di dumping in ipotesi di scadenza delle misure). Entrambi i calcoli dimostravano in modo incontrovertibile la sussistenza di un dumping e, quindi, costituivano elementi di prova del persistere del dumping.

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1 EU:T:2023:376

1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).