Language of document :

Ricorso proposto il 14 gennaio 2008 da Marta Andreasen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 novembre 2007, causa F-40/05, Andreasen/Commissione

(Causa T-17/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marta Andreasen (Barcellona, Spagna) (rappresentante: B. Marthoz, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 novembre 2007 resa nella causa F-40/05 e, statuendo sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado, compresa la domanda di risarcimento danni;

condannare la convenuta nel procedimento d'impugnazione alle spese;

condannare la Commissione delle Comunità europee a sopportare la totalità delle spese;

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 novembre 2008 resa nella causa F-40/05, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica che respinge il ricorso avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione 30 ottobre 2004, con la quale la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione di diritti a pensione e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica la ricorrente adduce cinque motivi.

Anzitutto, essa rileva che il Tribunale avrebbe violato l'art. 10 dell'allegato IX dello Statuto, in quanto non avrebbe effettuato un controllo della legittimità e della proporzionalità della decisione impugnata in primo grado in relazione all'applicazione di tale disposizione, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della situazione particolare della ricorrente data dal tipo di funzioni che essa aveva esercitato.

Il secondo motivo si basa sulla presunta violazione dei principi di legittimità degli atti comunitari, dell'applicazione temporale degli atti comunitari e della certezza del diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe motivato la sua sentenza sui punti relativi all'applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni contenute nel vecchio e nel nuovo Statuto dei funzionari.

Inoltre, la ricorrente accusa il Tribunale di aver snaturato alcuni elementi di fatto sottoposti alla sua valutazione.

Essa invoca altresì un errore di valutazione e una violazione da parte del Tribunale degli artt. 11, 12, 17 e 21 dello Statuto poiché quest'ultimo non avrebbe motivato legittimamente la sua sentenza, dal momento che ha approvato l'applicazione di tali disposizioni quale effettuata con la decisione impugnata in primo grado.

Infine la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe altresì violato i principi riconosciuti negli artt. 6, n. 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e negli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

____________